Certificazione energetica, intervengono i notai

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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Com’è noto, il D.L.vo n. 192/05 prevede a decorrere dal 1º luglio – salvo diversa disposizione regionale – che ogni singola unità immobiliare, in caso di trasferimento a titolo oneroso, sia dotata a cura del venditore dell’attestato di certificazione energetica.

In argomento, si segnala, ora, lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 334/2009/C, che esprime alcune posizioni sull’adempimento in questione alla luce dell’intervenuta abrogazione – già da noi più volte sottolineato – dell’obbligo di allegazione dell’attestato in caso di compravendita (oltre che all’atto della consegna in caso di locazione).

In particolare, il Notariato – dopo avere sottolineato che ai notai spetta un ruolo essenzialmente informativo a favore delle parti, che si sostanzia nell’illustrazione degli obblighi previsti dalla legge – osserva che «l’obbligo di dotazione, pur essendo previsto in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico dall’acquirente in forza di una specifica pattuizione», posto che non si ravvisano, nel D.L.vo n. 192/05, «divieti e sanzioni che impediscano alle parti di convenire che l’obbligo di dotazione sia accollato al compratore». In sostanza, la questione viene rimessa agli accordi raggiunti, al riguardo, tra le parti, che ben possono convenire che l’immobile interessato venga dotato della documentazione energetica in un momento successivo al rogito, e che ciò avvenga, per...

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