DECRETO 11 giugno 2012 - Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi. (12A06813)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante: «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare del 23 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012;

Considerato che all'art. 2, comma 3, del predetto decreto e' presente una definizione di operatore economico che a causa di un errore materiale di refuso avvenuto prima della pubblicazione rende poco chiara l'applicabilita' del provvedimento stesso;

Ritenuto necessario ripristinare la suddivisione della definizione di operatore economico in due sottocategorie e, di conseguenza, modificare gli articoli in cui si fa riferimento a tali sottocategorie;

Ritenuto, altresi', di dover modificare l'art. 13 del predetto decreto, relativo alle norme transitorie, al fine di tener conto della difficolta' da parte dei produttori di materie prime e intermedie, prodotte nel 2009, 2010 e 2012 e destinate alla produzione dei biocarburanti e bioliquidi, ad aderire al sistema nazionale di certificazione, data l'incertezza della corretta interpretazione del decreto, unitamente al ritardo con cui e' stata pubblicata la regola tecnica da arte dell'organismo unico di accreditamento, che detta le regole per l'accreditamento degli organismi di certificaziune cui i vari operatori devono rivolgersi per aderire al sistema;

Decreta:

Art. 1

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    3. La definizione di operatore economico di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-septies), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 include:

    a) ogni persona fisica o giuridica stabilita nella comunita' o in uno paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente...

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