DECRETO 23 gennaio 2012 - Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi. (12A01145)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e in particolare gli articoli 24, 33, 38 e 39;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE», ed in particolare l'art. 2, comma 6;

Visto il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n.110, «Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo dell'immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della legge n.296/2006.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n.100, «Regolamento recante sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

Vista la Comunicazione della Commissione 2010/C 160/01 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti;

Vista la Comunicazione della Commissione 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;

Vista la Decisione della Commissione 2010/335/CE relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;

Vista la Decisione della Commissione C(2011) 36 del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al Regolamento (CE) n. 765/2008;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 recante designazione di «ACCREDIA» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia ambientale»;

Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia, trasmesso in data 29 luglio 2010 alla Commissione europea, con il quale e' stata fornita una panoramica sintetica della politica nazionale in materia di energie rinnovabili descrivendo gli obiettivi e le principali linee di azione strategica;

Decreta:

Art. 1

Finalita' del decreto

  1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55, di cui agli articoli 24, 33, 38 e 39, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e allo scopo di garantire che la attendibilita' delle informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' di biocarburanti e bioliquidi e delle informazioni sociali e ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione degli stessi sia accertata tramite un adeguato livello di verifica indipendente, il presente decreto stabilisce ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55:

    1. le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi;

    2. le procedure di adesione allo stesso sistema;

    3. le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all'art. 7-quater, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55;

    4. le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 7-quater, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55.

    Art. 2

    Definizioni

  2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 nonche' quelle del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

  3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    1. Organismo di Accreditamento: l'organismo designato, ai sensi del Regolamento (CE) N. 765/2008, dall'art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 recante designazione di «ACCREDIA» quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;

    2. Accreditamento: attestazione da parte dell'Organismo di Accreditamento che certifica che un determinato organismo di certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';

    3. Sistema di certificazione: regole, procedure e modello gestionale per eseguire la valutazione della conformita';

    4. Valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;

    5. Organismo di certificazione: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

    6. Schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonche' attivita' svolte dagli organismi di certificazione per l'attestazione di conformita' di un servizio o di una persona;

    7. Sistema di equilibrio di massa: sistema di cui all'art. 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 secondo il quale le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilita' rimangono associate alla partita;

    8. Processo: attivita' o insieme di attivita' che trasformano un prodotto in ingresso in un prodotto in uscita;

    9. Certificato di sostenibilita': dichiarazione redatta dall'ultimo operatore della catena di consegna, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;

    10. Sistema di rintracciabilita': sistema costituito da tutti i dati e le operazioni (procedure) che consentono di mantenere le informazioni desiderate su un prodotto attraverso tutta o parte della sua catena di consegna e utilizzo successivo;

    11. Informazioni sociali e ambientali: le informazioni di cui al comma 5, dell'art. 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55;

    12. Autorita' Nazionali Competenti: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero dello Sviluppo Economico;

    13. Certificato di conformita' dell'azienda: certificato rilasciato dall' organismo di certificazione all'operatore economico a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), che lo autorizza a dichiarare di essere sotto il controllo di tale organismo e a rilasciare la dichiarazione di conformita' e il certificato di sostenibilita' nei casi indicati all'articolo 7;

    14. Catena di consegna ovvero catena di custodia: metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni o le asserzioni relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali. Tale metodologia comprende tutte le fasi dalla produzione delle materie prime fino alla fornitura del biocarburante o bioliquido destinato al consumo;

    15. Filiera di produzione: tutte le attivita' dell'operatore economico che concorrono alla produzione, trasporto, trasformazione, fornitura del biocarburante o bioliquido;

    16. Lotto di sostenibilita': quantita' di prodotto (definito dall'operatore economico) che garantisce la tracciabilita' dello stesso ai fini della determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra per unita' di energia e/o risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, degli ulteriori criteri di sostenibilita' previsti dall' articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 e della gestione del...

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