Cenni sui provvedimenti per l'ordine pubblico e la sicurezza in materia di immigrazione

AutorePiero Innocenti
Pagine14-16
234
dott
3/2019 Rivista penale
DOTTRINA
CENNI SUI PROVVEDIMENTI
PER L’ORDINE PUBBLICO
E LA SICUREZZA IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE
di Piero Innocenti
SOMMARIO
1. L’“allontanamento” dall’Italia dei cittadini comunitari “pro-
blematici”. 2. Divieto di reingresso. 3. Il provvedimento di al-
lontanamento adottato dal giudice come misura di sicurezza.
1. L’“allontanamento” dall’Italia dei cittadini comuni-
tari “problematici”
Ai f‌ini di un’azione di prevenzione generale più incisiva
occorrerebbe prendere in considerazione anche la situa-
zione che riguarda quei cittadini comunitari che delin-
quono nel nostro Paese. In particolare, sarebbe opportuno
rivedere la disciplina legislativa che prevede l’adozione di
provvedimenti di “allontanamento” per motivi, appunto,
di prevenzione generale, basati su una minaccia effetti-
va, attuale all’ordine pubblico e alla sicurezza. La materia
è regolata dalla direttiva comunitaria 2004/38 relativa al
diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circola-
re e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati
membri, dal D.L.vo 6 febbraio 2007 n. 30 e successive mo-
dif‌iche, dalla legge 2 agosto 2011 n. 129 di conversione del
D.L. 23 giugno 2011 n. 89. Si tratta, come si può intuire, di
materia delicata che vale la pena di esaminare, sia pure
sinteticamente, perché non sono pochi i cittadini di alcuni
Paesi dell’UE che commettono anche gravi delitti in Italia
e che potrebbero essere destinatari di solleciti “allontana-
menti” mentre, in realtà, per una procedura farraginosa,
estremamente garantista e anche per risorse umane della
polizia di stato insuff‌icienti, tali provvedimenti, in genera-
le, vengono poco adottati.
Dando uno sguardo ai dati di alcune Questure, emerge
che, nel decorso anno, (ma anche negli anni passati) gli
“allontanamenti” si contano sulle dita delle mani (in alcu-
ni casi non si contano neanche) mentre, in realtà, i poten-
ziali destinatari potevano essere di gran lunga superiori.
Quantomeno per i provvedimenti di allontanamento per
“motivi imperativi di pubblica sicurezza” e quelli per “altri
motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza”. Quanto ai
primi, adottati dal Prefetto del luogo di residenza o di di-
mora dell’interessato (dal Ministro dell’Interno se si tratta
di un minore o di una persona che ha soggiornato in Italia
nei dieci anni precedenti o per motivi di “sicurezza dello
Stato”), deve trattarsi di comportamenti che costituiscono
una minaccia concreta, effettiva e suff‌icientemente grave
ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumi-
tà pubblica. In questa situazione, per valutare l’effettiva
pericolosità, si deve tener conto di eventuali condanne
(provenienti anche da un giudice straniero) per uno o più
delitti non colposi, anche tentati, di eventuali condanne
che comportano la privazione della libertà per pene pari o
superiore a tre anni, dell’appartenenza a taluna delle ca-
tegorie di persone indicate nell’art. 4 lettere d) e) f) g) h)
i) del D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159 (noto come Codice
antimaf‌ia), di eventuali misure di prevenzione o provve-
dimenti di allontanamento adottati da autorità straniere.
Relativamente alla seconda tipologia di provvedimen-
ti suindicati, si tratta di persone che non rientrano nelle
fattispecie sopra citate ma la cui permanenza sul territo-
rio nazionale comporta un rischio grave e attuale per la
società civile. Provvedimenti, questi ultimi, che proprio in
relazione ai presupposti generici richiesti sembrerebbero
di più facile adozione. In realtà, questi provvedimenti si
basano sull’adempimento volontario del destinatario al
quale viene concesso un termine per lasciare il territorio
nazionale non inferiore ad un mese dalla data della notif‌i-
ca che, nei casi di comprovata necessità può essere ridotto
a dieci giorni (art. 20, comma 10 decreto citato). Decorso
tale termine, qualora l’interessato si trovi ancora in Italia,
il Questore procede al suo allontanamento immediato dal
territorio nazionale (il provvedimento deve essere con-
validato dalla Sezione Specializzata presso il Tribunale).
Anche questa procedura, tuttavia, non è così semplice.
Dovendo rispettare molteplici principi (quello di propor-
zionalità tra l’allontanamento e la condotta censurata, di
motivazioni che non siano di ordine economico né estra-
nee al comportamento individuale dell’interessato, il prov-
vedimento non sia fondato esclusivamente su condanne
penali inf‌litte al destinatario) e valutare la “situazione di
fatto” in cui si trova il cittadino comunitario (durata del
soggiorno in Italia, età, situazione familiare ed economica,
stato di salute, il livello di integrazione sociale e culturale
in Italia, l’importanza dei suoi legami con il Paese di origi-
ne), si comprende come sia davvero complicato adottare
un provvedimento del genere.
Se, poi, a questi presupposti giuridici si sommano quel-
li connessi alla situazione generale delle risorse umane
nelle varie Questure che nelle situazioni in questione
debbono provvedere alla vigilanza continua dei cittadini
comunitari accompagnati in uff‌icio in attesa della “trasfer-
ta”, sempre ad opera di personale di polizia, nella sede di
una delle ventisei Sezioni Specializzate di altrettanti Tri-
bunali per la convalida del provvedimento per proseguire,
poi, all’eventuale trasferimento in un aeroporto per ren-
dere effettivo l’allontanamento, si comprende bene come
tutto questo renda davvero problematico l’intero iter e
scoraggi, alla f‌ine, anche l’attenzione degli organismi di
polizia sui cittadini comunitari “problematici” per la sicu-
rezza e l’ordine pubblicomma Le Sezioni specializzate, lo
ricordiamo, sono state istituite proprio per soddisfare l’e-
sigenza di avere una spiccata professionalità nella mate-
ria, particolarmente complessa, dell’immigrazione e della

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