Uso del cellulare senza auricolare e contestazione immediata

AutoreCarlo Alberto Caruso
CaricaAvvocato, Foro di Piacenza
Pagine65-66

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La sentenza del Giudice pen. di Roma in commento ha per oggetto la stigmatizzazione dell'operato del personale appartenente al Corpo di polizia municipale di Roma per essersi, ancora una volta, sottratto all'obbligo di immediata contestazione, unico momento di esercizio del diritto di difesa da parte del presunto trasgressore ed evidenziando, altresì, come la motivazione addotta a verbale, priva di logicità e in evidente contraddizione con la verosimiglianza dei fatti, sia stata unicamente idonea a rendere dubbia la percezione sensoriale dell'accertatore.

Nel caso di specie, infatti, il verbalizzante, nonostante avesse espressamente giustificato l'omissione della contestazione immediata per l'impossibilità di arresto del veicolo in quanto lontano dal posto di accertamento, ha sanzionato il ricorrente per aver utilizzato un telefono cellulare privo di auricolare e di sistema a viva voce, violando così l'art. 173, comma 2, c.s.

Ebbene, il Giudice di pace di Roma ha annullato il processo verbale di contestazione per una duplice ragione: da un lato, ha accolto la contestazione mossa dal ricorrente che ha dichiarato di non aver fatto uso del telefono cellulare. Dall'altro, si è reso conto che il verbalizzante non era assolutamente in grado di accertare l'infrazione giacché quest'ultimo ha motivato la mancata contestazione immediata con la circostanza di essere lontano dal posto di rilevazione.

Così facendo, quindi, l'organo giudicante ha applicato il generale principio dell'onere della prova previsto dall'art. 23, penultimo comma, L. 689/1981, il quale stabilisce che, nel giudizio incardinato innanzi al giudice di pace, a seguito di impugnazione del verbale di accertamento, ´il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponenteª.

L'elemento probatorio. - L'articolo sopra citato recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova: spetta ´all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estin- Page 66 tiviª (si veda, Cass. civ., sez. III, 15 aprile 1999, n. 3741; ib., sez. I, 26 giugno 1992, n. 8031) 1.

Il giudice, pertanto, qualora la Pubblica Amministrazione non sia in grado di fornire prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, ha l'obbligo di annullare il verbale.

D'altro canto, l'efficacia di...

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