Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delle uova e del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, di applicazione.

Al Ministero della salute - D.G.

della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione All'Ispettorato centrale repressione frodi Alle associazioni di settore interessate

Si informano le amministrazioni e le organizzazioni in indirizzo che, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 305 del 22 novembre 2003, e' stato pubblicato il regolamento (CE) n.

2052/2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, mentre il regolamento di applicazione della Commissione n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 340 del 24 dicembre 2003.

Analogamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.

219 del 20 settembre 2003 e' stato pubblicato il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, che reca le norme di attuazione delle direttive 1999/74 CE e 2002/2002/04 CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

Tali provvedimenti introducono alcune importanti novita', di seguito evidenziate, che comporteranno, nel prossimo futuro, anche l'adattamento della normativa nazionale che nella fattispecie e' rappresentata dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 17 luglio 2002.

Tuttavia, nelle more dell'emanazione dell'adeguamento della normativa nazionale, che ai sensi dell'art. 29, par. 2 del regolamento 2295/2003 deve essere inoltrata all'Esecutivo comunitario anteriormente al 1° luglio 2004, si ritiene utile fornire a tutti i soggetti interessati, delle linee guida cui attenersi nello svolgimento della propria attivita'.

Nello specifico, si porta l'attenzione sul fatto che a partire dal 1° gennaio 2004, le uova dovranno essere classificate dai centri d'imballaggio solamente in due categorie di qualita'

uova «A» (o «uova fresche»), destinate al consumo umano; uova «B», destinate alle industrie alimentari e non alimentari.

Scompare quindi la categoria «C» che e' ora ricompresa nella categoria «B».

I dispositivi di etichettatura delle uova «B» destinate all'industria alimentare e non alimentare rimangono, tuttavia, invariati.

Quando le uova di categoria «A» sono consegnate all'industria con l'indicazione «uova di calibro differente», la classificazione per categorie di peso non e' obbligatoria. In tal caso...

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