CONCORSO (scad. 19 luglio 2012) - Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 96 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e nel ruolo speciale del Corpo di commissariato dell'Esercito.

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Armi, Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83 concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante 'codice dell'ordinamento militare' e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante 'testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare', e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;

Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'amministrazione difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale;

Ravvisata, pertanto, la necessita' di indire tre concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e nel ruolo speciale del Corpo di commissariato dell'Esercito per l'anno 2012;

Ritenuto che il sempre maggiore impegno delle Forze armate in contesti operativi internazionali richieda quale elemento indispensabile del bagaglio tecnico-professionale dell'ufficiale in servizio permanente la conoscenza della lingua inglese sin dalla fase iniziale della sua carriera e che appare pertanto indispensabile appurarne la conoscenza anche in fase di reclutamento;

Considerato che pur nelle more dell'emanazione dei previsti decreti applicativi appare necessario improntare l'attivita' della Direzione generale per il personale militare ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare e, in particolare, l'art. 18, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore generale per il personale militare;

Visto il decreto del Ministero della difesa n. 32/2011 del 4 ottobre 2011, concernente la sua nomina a Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:

  1. concorso per il reclutamento di 70 (settanta) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di 11 (undici) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 53 (cinquantatre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;

  2. concorso per il reclutamento di 14 (quattordici) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 11 (undici) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;

  3. concorso per il reclutamento di 12 (dodici) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 9 (nove) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;

    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

    3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente ad eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 16 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.

    4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

    In tal caso l'Amministrazione provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale.

    5. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.

    Art. 2

    Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare:

  4. gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito appartenenti ad una delle Armi o Corpi che...

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