Sospensione cautelare della patente e pronuncia del giudice penale: un rapporto ancora non chiaro

AutoreSilvana Giambruno
Pagine817-819

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Il disagio causato dal cattivo coordinamento tra le norme del codice della strada che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di un reato e le norme e i principi che regolano il processo penale è notevole, ed emerge in maniera piuttosto evidente dalle sempre più numerose decisioni giurisprudenziali che hanno ad oggetto proprio i rapporti tra i due sistemi normativi.

In particolare, in modo sempre più incisivo si profila la problematica relativa alle relazioni tra il sistema approntato dal codice della strada e la normativa contenuta nel codice di procedura penale, laddove vengano in considerazione le questioni determinate dalla possibilità di applicare la sospensione provvisoria della patente ad opera del prefetto quando da un comportamento previsto come illecito dal codice della strada derivino danni alle persone sanzionabili penalmente solo in seguito a querela di parte.

Come è noto, la possibilità che si proceda alla sospensione della patente di guida quando dalla violazione delle norme contenute nel codice della strada conseguono danni alle persone, a norma degli artt. 222 e 223 c.s., riguarda, anzitutto, ipotesi in cui, in presenza di una sentenza di condanna, sia lo stesso giudice penale ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (art. 222 c.s.).

Ma analoga possibilità si delinea anche in ipotesi in cui è il prefetto ad applicare la stessa sanzione amministrativa in via provvisoria, quando dalle attività di indagine compiute dagli organi che rilevano la violazione delle norme del codice della strada emergano «fondati elementi di una evidente responsabilità» (art. 223 comma 2 c.s.).

Il legislatore del codice della strada non si è preoccupato di disciplinare espressamente né i casi in cui in sede penale si addivenga ad un patteggiamento sulla pena, né i casi in cui la condanna penale dipenda dalla sussistenza di una condizione di procedibilità.

Per quanto riguarda l'istituto del patteggiamento va ricordato che l'art. 445 c.p.p. esclude l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, ma nulla dice a proposito delle sanzioni amministrative accessorie, mentre il codice della strada collega tali sanzioni all'accertamento di un reato e ad un conseguente provvedimento di condanna.

Ci si è dovuto chiedere, allora, se e fino a che punto fosse possibile parlare, in sede di patteggiamento, di accertamento del reato e di provvedimento di condanna. E, a volte, si è arrivati alla conclusione che nel procedimento per l'applicazione di una pena su richiesta delle parti l'indagine del giudice non comprende quella valutazione dei fatti e delle prove che nel rito ordinario rappresentano la necessaria premessa per l'affermazione della responsabilità1. Altre volte, invece, si è rilevato che la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. è annoverabile tra le pronunce di condanna in quanto il giudice non può prescindere da un accertamento della responsabilità dell'imputato2.

Ancora, si è dovuto chiarire il significato che l'espressione «accertamento del reato» riveste nella normativa del codice della strada, giacché se essa dovesse comprendere il compimento di tutte quelle attività che portano ad un giudizio di colpevolezza, la sospensione della patente non potrebbe essere disposta in sede di applicazione di pena patteggiata.

La prevalente giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che il codice della strada parla di «accertamento del reato» nel senso di pervenire con certezza al convincimento in ordine alla responsabilità penale, pur prescindendo dal compimento delle attività che normalmente conducono ad un giudizio di colpevolezza3. E le sezioni unite, individuando i limiti entro i quali può dirsi sussistere un rapporto di affinità tra sentenza di condanna e sentenza di applicazione di pena su patteggiamento fanno riferimento alla componente punitiva della sentenza emessa a norma dell'art. 445 c.p.p. che permette di equiparare la sentenza stessa ad una pronuncia di condanna, chiaro essendo che anche dal processo definito con applicazione della pena patteggiata l'imputato esce non già prosciolto ma assoggettato a pena4.

È stato, allora, detto che mentre la sentenza di patteggiamento è incapace di produrre effetti nella sfera riservata o dipendente dalla affermazione della responsabilità, in essa mancante, con riguardo alla componente punitiva costituisce, invece, valido titolo affinché dalla pronuncia di condanna, alla quale può essere equiparata, scaturiscano tutti gli effetti che a questa sono ricollegati dall'ordinamento.

In quest'ottica, si è ritenuto che l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di un reato è del tutto compatibile con la sentenza di patteggiamento, non essendo controvertibile che, contestualmente alla applicazione della pena, il giudice sia tenuto ad applicare quelle sanzioni di carattere specifico previste dalle leggi speciali, le quali, stante peraltro la loro natura amministrativa, non postulano un giudizio di responsabilità, ma conseguono di diritto alla sentenza di patteggiamento equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla pronuncia di condanna5.

Se la...

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