La causa di non punibilità per 'particolare tenuità del fatto' ex art. 131-bis c.p.

AutoreUmberto Mignosi
Pagine7-12
509
Rivista penale 6/2016
Dottrina
LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ
PER “PARTICOLARE TENUITÀ
DEL FATTO”
EX ART. 131-BIS C.P.
di Umberto Mignosi
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Le possibili fattispecie. 3. Presupposti appli-
cativi. 4. La non punibilità del fatto nell’ottica processual-
penalistica. 5. In conclusione è da osservare.
1. Premessa
È noto che il D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28, recante “Di-
sposizioni in materia di non punibilità per particolare te-
nuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera
m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, pubblicato sulla Gaz-
zetta Uff‌iciale del 18 marzo 2015 e in vigore dal 2 aprile
2015, introduce nel codice penale e di procedura penale
norme volte ad introdurre nell’ordinamento penale la cau-
sa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto.
Principio ispiratore della nuova causa di non punibilità
è che “quando l’offesa sia tenue e segua ad un comporta-
mento non abituale lo Stato rinuncerà ad applicare una
pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria
tipicamente civile”. (1)
L’art. 131-bis, intitolato “Esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto”, introdotto ex novo nel codi-
ce penale, costituisce la norma sostanziale di riferimento.
Tale articolo recita:
“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non
superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecu-
niaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è
esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esi-
guità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’artico-
lo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il
comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità,
ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per
motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di
animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha prof‌ittato
delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in
riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta
ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze
non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato,
sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti
di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali
e reiterate.
Ai f‌ini della determinazione della pena detentiva pre-
vista nel primo comma non si tiene conto delle circostan-
ze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato
e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai f‌ini
dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del
giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’arti-
colo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche
quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o
del pericolo come circostanza attenuante”. (2)
In sostanza, il novello art. 131 bis c.p. si propone di ri-
durre il numero dei processi penali pendenti, in omaggio
al principio di economia processuale, eliminando le fatti-
specie che, per la loro minima gravità e per l’esiguo danno
cagionato alle vittime, non sono meritevoli di sanzione
penale e possono trovare tutela in altri rami dell’ordina-
mento.
È chiara quindi la f‌inalità di def‌lazione del carico giu-
diziario.
2. Le possibili fattispecie
La clausola di non punibilità per particolare tenuità del
fatto é suscettibile di un’applicazione molto estesa, ed è
stata ritenuta sussistente, ad esempio, per:
1. furti nei supermercati, nel caso di scarso valore delle
merci;
2. guida senza patente, sempre che la condotta di guida
non sia stata in concreto pericolosa; la violazione è stata
peraltro recentemente depenalizzata ex D.L.vo 15 gennaio
2016; n. 8
3. dichiarazione di false generalità, se non vi é stata
anche condotta aggressiva nei confronti dell’agente inca-
ricato dell’accertamento;
4. resistenza a pubblico uff‌iciale, qualora la condotta
sia caratterizzata da minacce non gravi;
5. contrabbando di tabacchi, se ha riguardato, ad esem-
pio, pochi pacchetti di sigarette;

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