DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006, n. 205 - Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalita'

Capo I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalita' specificate nello stesso comma 2-ter;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione COM (2001) 370 del 12 settembre 2001 ´Libro bianco - la politica europea dei trasporti all'orizzonte 2010: l'ora delle scelteª;

Vista l'approvazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C.205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: ´la leggeª, in relazione agli interventi correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2-ter.

  2. Ai fini del presente regolamento:

    1. per ´catene logisticheª s'intende: l'insieme della capacita' d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;

    2. per ´cabotaggio marittimoª s'intende: il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;

    3. per ´innovazione tecnologicaª s'intende: l'insieme di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;

    4. per ´ristrutturazione aziendaleª s'intendono: le attivita' volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture aziendali;

    5. per ´miglioramento ambientaleª s'intende: la realizzazione di standard piu' elevati in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;

    6. per ´potenziamento dell'intermodalitaª s'intende: la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalita' (strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, terra-aria) con le specifiche finalita' del decongestionamento del traffico su strada nonche' del raggiungimento di standard di sicurezza piu' elevati.

  3. Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - L'art. 3, comma 2-ter e 2-quater del decreto-legge

    24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base...

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