La categorizzazione del progetto Evidence: la rappresentazione concettuale del dominio 'prova elettronica

AutoreSveva Avveduto - Daniela Luzi - Lucio Pisacane
CaricaÈ dirigente di ricerca - Ricercatore presso l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR di Roma - Ricercatore presso l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR di Roma
Pagine181-200
La categorizzazione del progetto Evidence:
la rappresentazione concettuale del dominio “prova elettronica”
SVEVA AVVEDUT O, DANI EL A LUZI , LUCI O PISACANE
SOMM ARI O:1. Introduzione – 2. La categorizzazione e le fonti – 3. Metodologia –
4. Le diverse def‌inizioni: prova elettronica o digitale? – 5. Dall’analisi del dominio
“Electronic Evidence” alla categorizzazione in classi – 6. Le classi della categorizza-
zione – 7. Conclusioni
1. INT RODU ZI ON E
Ogni procedimento giuridico si basa per sua natura sulla produzione di
prove e senza di esse non potrebbe aver luogo. Potenzialmente una prova è
costituita da qualsiasi cosa: la varietà di possibili “oggetti” che possono co-
stituire una prova è talmente ampia da sovrastare ogni plausibile restringi-
mento di campo. L’introduzione e l’uso esteso delle ICT hanno portato ad
un ulteriore ampliarsi delle fattispecie, nuove forme di reati o nuovi modi di
perpetrarli, così come nuovi tipi di prove, le cosiddette prove elettroniche.
Il campo, oltre ad ampliarsi, si è complicato a causa dei nuovi elementi che
vengono a comporlo. Per fare un solo esempio, al di là della più ovvia nascita
del cybercrime, si pensi alle questioni relative alla localizzazione f‌isica delle
prove elettroniche nei server dei provider internazionali, con tutte le con-
nesse implicazioni di giurisdizione e di accesso diretto ai dati extraterritoriali
da parte delle forze dell’ordine.
Sebbene tutti i tipi di prove debbano essere sottoposti a trattamenti speci-
f‌ici, quella elettronica, pur non essendo concettualmente diversa dalle prove
tradizionali, ha bisogno di modi aggiuntivi e peculiari di gestione. La pro-
va elettronica, come ogni prova, va raccolta, prodotta e conservata secondo
precise procedure che però nel caso specif‌ico sono in continuo divenire col
trasformarsi della tecnologia.
Il Consiglio d’Europa è tra le più autorevoli istituzioni ad essersi occupa-
ta di stilare delle linee guida per regolamentare questo campo in evoluzione.
Cosi descrive il concetto e l’uso della provaele ttronica1: «Electronic Eviden-
ce is no different from traditional evidence in that is necessary for the party
S. Avvedutoè dirigente di ricerca, D. Luzi e L. Pisacane sono ricercatori presso l’Istituto
di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR di Roma.
1COUNC IL O F EUROP E,Electronic Evidence Guide. A basic guide for police off‌icers,
prosecutors and judges, Strasbourg, 2013, p. 6.
Edizioni Scientif‌iche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2
182 Informatica e diritto /Trattamento e scambio della provadigit ale in Europa
introducing it into legal proceedings, to be able to demonstrate that it is no
more and no less than it was, when it came into their possession. In other
words, no changes, deletions, additions or other alterations have taken pla-
ce. The very nature of data and information held in electronic form makes
it easier to manipulate than traditional forms of data».
Si ribadisce quindi che l’integrità delle informazioni acquisite e scambia-
te deve essere preservata e si deve garantire la tracciabilità di ogni passaggio
svolto. Poiché le procedure giuridiche in vigore nei diversi Paesi europei so-
no preesistenti alla comparsa della prova elettronica,in genere non esiste una
normativa ad hoc. Successivamente gli Stati hanno in vario modo tentato di
colmare il gap e, tuttavia, il trattamento delle proveelettroniche, così come lo
scambio tra gli Stati membri dell’Ue, si basano su criteri e procedure spesso
diversi e non armonizzati. Manca un quadro comune europeo di riferimento
per guidare i decisori politici, le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie nel
trattamento e nello scambio delle prove elettroniche.
Si è ritenuto quindi necessario disporre di alcuni piani comuni di cono-
scenza e azione che possano fare da sfondo e da collanteper le azioni da intra-
prendere al livello sia nazionale sia europeo. A questo proposito il progetto
Evidence2ha inteso rispondere alla necessità di comporre questo quadro co-
mune di riferimento che tenda verso la regolamentazione della prova elettro-
nica e la predisposizione di procedure standardizzate comuni a tutti i Paesi
dell’Unione per la sua raccolta, uso e scambio e che coinvolgatutti gli attori:
dai policy makers alle forze dell’ordine, dai giudici agli avvocati e così via.
Al termine del progetto è stata realizzata una road map contenente le li-
nee guida, gli standard tecnici e le raccomandazioni atte a creare un quadro
europeo comune che consideri, oltre alle regole da seguire e alle condizioni
da assicurare per l’uso e lo scambio della prova elettronica, anche gli aspetti
etici e di privacy che questi processi comportano.
Questo contributo si incentra sulle attività portate avanti nella prima par-
te del progetto che hanno avuto lo scopo di acquisireuna base terminologica
comune e hanno portato alla categorizzazione del dominio.
2Il progetto europeo Evidence, European Data Informatics Exchange Framework for
Courts and Evidence, è un progetto f‌inanziato dalla Commissione europea nell’ambito del
7oProgramma Quadro (Grant Agreement 608185), www.evidenceproject.eu.
ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2 Edizioni Scientif‌iche Italiane

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