DELIBERAZIONE 3 febbraio 1999 - Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993); Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito commissione di vigilanza), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare; Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone, tra l'altro, in ordine al funzionamento ed ai principi che disciplinano l'attivita' e l'organizzazione della commissione di vigilanza; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito legge n. 241 del 1990), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.

352 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992), concernente il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990; Visto in particolare l'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che esclude il diritto di accesso ai documenti nei casi di segreto di ufficio o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento; Visto l'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che esclude il diritto di accesso per la salvaguardia delle esigenze espressamente indicate nel comma stesso; Visto l'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che fa obbligo alle singole amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati e comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al richiamato comma 2; Visto l'art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, che da' facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, recante la disciplina dei casi di esclusione; Visto l'art. 17, comma 5, del...

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