DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 1999, n.294 - Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti in possesso degli organismi di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ed I MINISTRI DELLA DIFESA E DELL'INTERNO Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801; Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 19 maggio 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 31 agosto 1998; A d o t t a n o il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Ferma restando l'esclusione del diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento, il presente regolamento individua, in conformita' all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque in possesso della Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sottratti all'accesso in relazione alle esigenze di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 24

"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art.

12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

  1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.

    400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare

    1. la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

  2. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

  3. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

  4. Restano ferme le disposizioni previste dall'art.

    9, legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art.

    26, legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

  5. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

    Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT