Categorie di imprenditori e norme a tutela della libertà di impresa

AutoreA. Moretti
Pagine31-49
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CATEGORIE DI IMPRENDITORI E NORME
A TUTELA DELLA LIBERTÀ DI IMPRESA
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Premessa
Come abbiamo anticipato nel par. 1 del precedente Capitolo, l’art.
2082 c.c. fornisce la nozione generale di imprenditore. Esistono,
però, alcune norme che si applicano a tutti gli imprenditori, quale
che sia la natura, la dimensione o lo scopo dell’attività svolta, ed
altre norme che, invece, si applicano solo a particolari categorie di
imprenditori.
È necessario, pertanto, evidenziare ora quali sono le diverse catego-
rie imprenditoriali individuate dal legislatore e quali sono i relativi
statuti, cioè le disposizioni normative ad esse applicabili.
Una prima distinzione, basata su quello che abbiamo def‌inito criterio
qualitativo, che tiene conto del tipo di attività svolta, deve essere
ef‌fettuata tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
2
L’imprenditore agricolo
L’imprenditore agricolo è def‌inito dal codice civile all’articolo 2135,
disposizione che è stata profondamente modif‌icata dal d.lgs. 18-5-
2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo).
Il 1° comma dell’articolo 2135 del codice civile stabilisce che “è im-
prenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione
del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Tale disposizione permette di operare una importante distinzione
tra:
- attività agricole essenziali o principali (coltivazione del fondo,
selvicoltura, cioè coltivazione del bosco, e allevamento di animali).
Colui che svolge una di tali attività è certamente imprenditore agri-
colo ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina;
- attività agricole connesse. Si tratta di una serie di attività (es.:
trasformazione dell’uva in vino) che sono collegate ad una attività
Nozione
Attività
essenziali
e connesse
Parte I | L’imprenditore e l’impresa
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agricola principale e che pur essendo attività commerciali, proprio in
virtù di questo collegamento, non fanno perdere a colui che le eser-
cita la qualif‌ica di imprenditore agricolo.
a) Attività agricole essenziali
Sono def‌inite essenziali o principali le attività di coltivazione del fon-
do, di selvicoltura e di allevamento di animali cui fa riferimento il 1°
comma dell’art. 2135 c.c. Il 2° comma della stessa norma specif‌ica,
poi, che “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per alleva-
mento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo svi-
luppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,
di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
La coltivazione del fondo è l’attività di sfruttamento delle risorse
naturali della terra ed è un’attività tipica in agricoltura.
Non basta, però, af‌f‌inché vi sia impresa agricola, la sola raccolta dei
frutti che la terra produce spontaneamente (si pensi alle fragole di
bosco o ai funghi), essendo necessario lo svolgimento di una ef‌fettiva
opera di coltivazione.
Quest’ultima può essere ef‌fettuata anche utilizzando macchinari di
notevole valore o la collaborazione di un certo numero di dipendenti,
senza che ciò faccia venir meno la natura agricola dell’imprenditore.
Relativamente alla coltivazione del fondo, si è sempre affermato che aff‌inché possa qua-
lif‌icarsi l’impresa come agricola è necessario che sussista uno stretto collegamento tra
la produzione agricola e l’utilizzo della terra. Il legislatore, infatti, ha introdotto una
particolare disciplina per l’imprenditore agri colo - più semplice e maggiormente protettiva
- perché ta le imprenditore corre due “rischi”; al cd. rischio di impresa, cui sono soggetti
tutti gli imprenditori, si aggiunge un rischio ulteriore dovuto proprio al particolare ambien-
te in cui l’attività si svolge, in quanto possono intervenire fattori naturali (alluvioni, siccità,
grandinate etc.) in grado di compromettere il lavoro fatto. A tale proposi to, però, non può
tacersi che la nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. consente ora di qualif‌icare come
attività agricole anche colture effettuate fuori dal fondo: il citato 2° comma della norma,
infatti, afferma che la c oltivazione consiste nelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di
un ciclo biologico vegetale “che utilizzano o possono utilizzare il fondo”.
Si è pertanto in presenza di un’impresa agricola anche quando l’at tività produttiva viene
svolta in modo del tutto svincolato dalla terra (ad esempio in ambienti artif‌iciali che
permettono di controllare in maniera quasi perfetta luce, umidità e temperatura), nono-
stante in questo caso venga sostanzialmente meno quell’ulteriore rischio cui abbiamo
fatto riferimento. Questa evoluzione, secondo la dottrina (Galgano), è dovuta al fatto che
all’epoca della codif‌icazione non si conoscevano coltivazioni che non fossero effettuate
sul fondo. Successivamente, invece, si è imposta la considerazione che il fattore produt-
Coltivazio ne
del fondo

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