Modifica del disciplinare di produzione della denominazione , protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del 20 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Castagna Cuneo per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 13 settembre 2006, numero di protocollo n. 65271, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE adeguandolo ai rilievi mossi dalla Commissione europea;

Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 13 settembre 2006, numero di protocollo n. 65271;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 20 dicembre 2004 alla denominazione Castagna Cuneo e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del del 13 settembre 2006, numero di protocollo n. 65271, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il direttore generale: La Torre

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

´CASTAGNA CUNEOª

Art. 1.

Nome del prodotto

La indicazione geografica protetta ´Castagna Cuneoª e' riservata ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto (Castanea sativa), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.1.

Descrizione del prodotto

Con la indicazione geografica protetta ´Castagna Cuneoª possono essere designate unicamente le seguenti varieta' di castagne riferibili alla specie Castanea sativa con esclusione degli ibridi interspecifici:

Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

E' escluso, altresi', il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata.

Art. 2.2.

Caratteristiche del prodotto

La ´Castagna Cuneoª I.G.P. si distingue per il sapore dolce e delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.

La indicazione geografica protetta ´Castagna Cuneoª puo' essere usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche:

Castagna fresca:

colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al bruno scuro;

ilo: piu' o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola raggiatura stellare;

epicarpo: da giallo a marrone chiaro, consistenza tendenzialmente croccante;

seme: da bianco a crema;

sapore: dolce e delicato;

pezzatura: numero massimo di acheni al kg = 110.

In merito alla garanzia d'omogeneita', la differenza di peso tra i dieci frutti piu' piccoli e i dieci piu' grossi in uno stesso imballaggio non deve superare 80 g.

Non sono ammessi difetti interni o esterni (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno) su piu' del 10% dei frutti.

Castagna secca:

le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro. Non sono ammessi difetti (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.) su piu' del 10% dei frutti secchi. L'umidita' contenuta nel frutto secco intero cosi' ottenuto non potra' essere superiore al 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della ´Castagna Cuneoª I.G.P. comprende i seguenti comuni della provincia di Cuneo:

Aisone, Alto, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovi', Battifollo, Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Castellar, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Ciglie', Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Entracque, Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Magliano Alpi (frazione staccata), Manta, Martiniana Po, Melle, Moiola, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monbasiglio, Mondovi', Montaldo di Mondovi', Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco...

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