Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 21 febbraio 2014, n. 4216

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giur
Arch. loc. e cond. 4/2014
LEGITTIMITÀ
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazio-
ne e falsa applicazione di norma di diritto in relazione
agli artt. 183, 184, 342, 329 e 346 c.p.c., oltre a vizio di
motivazione per avere la corte distrettuale rigettato la
causa petendi risarcitoria di un sinistro diverso da quello
menzionato dalle controparti, che - di converso - era ben
ricavabile dall’atto di opposizione, contenente i dati pre-
cisi di riferimento di fatto, dichiarando la inammissibilità
delle prove formulate nella seconda memoria (memoria
istruttoria di replica di primo grado). Precisa il ricorrente
che quanto alla data del sinistro, la stessa sarebbe stata
indicata dai testimoni, e non dal ricorrente per evitare di
“imbeccarli”. Il motivo pone il seguente quesito di diritto:
“Dica la Corte: 1) posto che i capitoli di prova, dedotti con
la memoria 6 marzo 2002 e 20 marzo 2002 attenevano alla
dimostrazione del sinistro vantato dallo Scarano con l’atto
di opposizione, le prove, che tendevano alla dimostrazione
del luogo dove era avvenuto il sinistro stesso, e dei solle-
citi all’amministratore operati dallo Scarano e delle spese
affrontate per ovviare ai danni causati, potevano essere
considerate generiche o erano invece prove concrete?
2) posto che lo Scarano non ritiene di avere “svolto
domande nuove” rispetto all’atto introduttivo del giudizio,
l’opposizione al decreto, ma semplicemente illustrato,
funzione propria delle comparse conclusionali, le doman-
de stesse, non è dovere giuridico del giudicante indicare
quali sono “le domande nuove” introdotte dallo Scarano,
e che non coincidono con quelle dell’atto introduttivo,
pena la nullità della sentenza in parte qua, per omessa,
insuff‌iciente, contraddittoria motivazione?”.
Del pari sono infondate le critiche formulate dal ricor-
rente con il terzo mezzo, che nel ribadire le ragioni illu-
strate nel corrispondente motivo di appello (pag. 17 della
sentenza impugnata), non superano l’affermazione di
inidoneità per genericità statuita dal giudice distrettuale
quanto ai capitoli di prova articolati dallo Scarano, formu-
lati senza alcuna indicazione della data e dell’epoca del
sinistro, il quale solo nella memoria istruttoria di replica
- e quindi tardivamente - ha precisato che le controparti
si riferivano ad un sinistro verif‌icatosi il 4 novembre 1997,
come tale diverso da quello posto a fondamento della sua
domanda riconvenzionale. La Corte di merito, con motiva-
zione congrua ed esente da vizi, ha ritenuto di non dare
ingresso alle prove orali, non impugnata dal motivo la
ritenuta genericità della doglianza.
Il ricorrente sostiene in buona sostanza che la corte
territoriale nelle sue difese ha letto fatti diversi da quelli
realmente dedotti, non tenendo conto di alcuni passaggi
argomentativi per basare il suo convincimento; denunzia
quindi il travisamento di quanto da lui riferito.
Tale travisamento, se davvero è stato commesso, co-
stituisce motivo di revocazione, non di ricorso per cas-
sazione (v., tra le tante, Cass. 13 gennaio 1990 n. 92; Cass.
22 febbraio 1999 n. 1477). Anche se si volesse prescindere
dall’osservazione che precede, resterebbe comunque insu-
perabile il rilievo che il ricorrente ha certamente inteso
censurare gli apprezzamenti di merito espressi dalla corte
distrettuale con argomentazioni esaustive e prive di vizi
logici e giuridici, dopo avere accertato la genericità (ovve-
ro la tardività) delle difese del condomino inadempiente,
preteso danneggiato.
Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso in-
cidentale, espressamente indicato come condizionato,
proposto dal Condominio - con il quale si insiste nella
domanda di responsabilità in garanzia della Reale Mutua
ex art. 1917 c.c. - va dichiarato assorbito in conseguenza
del rigetto del ricorso principale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccom-
benza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 21 FEBBRAIO 2014, N. 4216
PRES. PICCIALLI – EST. BIANCHINI – RIC. SIMBOR 84 S.A.S. (AVV.TI CERESI E
NAPOLEONI) C. CONDOMINIO VIA VIVAIO 10/A IN MILANO (AVV. SQUASSONI)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Ecces-
so di potere y Nozione.
. La f‌igura dell’eccesso di potere nel diritto privato ha
la funzione di superare i limiti di un controllo di mera
legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad
enti collettivi (società o condominii), che potrebbero
lasciare prive di tutela situazioni di non consentito
predominio della maggioranza nei confronti del sin-
golo; essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un
interesse dell’ente collettivo, che sarebbe leso insieme
all’interesse del singolo. (Nella specie, in applicazione
del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la
decisione di merito, che aveva escluso il vizio della
delibera assembleare, avendo questa privilegiato, nella
scelta del conduttore di locali condominiali, le qualità
della persona rispetto all’entità del canone). (c.c., art.
1136; c.c., art. 1137; c.c., art. 1571) (1)
(1) In tema di eccesso di potere cfr. Cass. civ. 14 ottobre 2008, n.
25128, in questa Rivista 2009, 183. La presente decisione conserva la
propria eff‌icacia anche dopo la legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che è stata depositata relazione ex art. 380 bis
c.p.c. del seguente tenore: “La s.a.s. Simbor 84 di Sara Je-
annette Vais & C. proprietaria di locali siti nel Condominio
di via Vivaio n. 10/a in Milano, impugnò la delibera assunta
il 7 settembre 2005 con la quale era stato concesso in lo-
cazione, per L. 750.000 (rectius: Euro 750,00) mensili, ai
condomini arch. Patricia Vibiani e dott. Alessandro Viviani,
locali condominiali adibiti ad uso di portineria; chiese che
fosse accertato l’effettivo valore locativo di detti immobili.
A sostegno della impugnazione la società dedusse
l’eccesso di potere da cui la volontà assembleare sarebbe
risultata viziata, essendosi preferita l’offerta dei citati Vi-
viani alla propria, che aveva fatto immediato seguito all’in-
vito ad offrire dello stesso ente di gestione, per un canone
pari al doppio di quello poi accettato, offrendo altresì la
propria disponibilità, al pari dei Viviani, di accollarsi le
spese di ristrutturazione nella misura di Euro 25.000,00.

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