Corte di cassazione penale sez. III, 15 otto bre 2013, n. 42347 (ud. 18 settembre 2013)

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGITTIMITÀ
Ma la prova, più di altre, che i valori Omi fotograf‌ino
una situazione che non rispetta la realtà è data dallo sco-
stamento tra detti valori e i prezzi a cui vengono, in con-
creto, aggiudicati gli immobili all’asta.
Al proposito si segnala un interessante studio realizza-
to dalla Confedilizia proprio con riguardo a questo aspetto
(e pubblicato sul sito www.confedilzia.it).
L’Organizzazione storica dei proprietari di casa ha
raccolto una serie di casi concreti di immobili f‌initi all’in-
canto nel 2013, in 40 tra città capoluogo e piccoli Comuni.
Dopodichè ha confrontato il prezzo di aggiudicazione
f‌inale con i valori minimi e massimi indicati dall’Omi in
relazione ad un immobile analogo per caratteristiche ti-
pologiche e zona. Si scopre, così, che nella maggior parte
dei casi il prezzo reale si è rivelato notevolmente più basso
di quello minimo indicato dall’Osservatorio del mercato
immobiliare.
Ad Ancona, ad esempio, un appartamento di categoria
catastale A/2 (abitazione di tipo civile) risulta essere stato
aggiudicato all’asta per circa 99mila euro, contro una stima
Omi che oscillava da un minimo di 220mila ad un massimo
di 308mila euro. Stesso discorso a Carsoli, in provincia de
L’Aquila: un appartamento – sempre accatastato A/2 – è
stato venduto all’incanto per 41.500 euro. Secondo l’Omi,
invece, il valore minimo era di 94mila euro, quello massimo
di 135mila euro. A Piacenza, un immobile di categoria cata-
stale A/3 (abitazione di tipo economico) è stato aggiudi-
cato per 37mila euro. Per l’Osservatorio dell’Agenzia delle
entrate (ex territorio) il valore minimo era quasi il doppio:
72.600 euro. Addirittura, a Costa de’ Nobili, in provincia di
Pavia, un immobile sempre di categoria A/3 è stato venduto
all’incanto per appena 37.400 euro, quando l’Omi indicava
come valore minimo più del triplo: 121.500 euro.
Situazione simile si presenta anche per gli immobili
aggiudicati all’asta di categoria catastale A/7 (abitazione
in villino). Sempre da quanto risulta dal citato studio
della Confedilizia, a Fabriano, in provincia di Ancona,
un appartamento incluso in questa categoria è stato ag-
giudicato all’asta per 120.129 euro. I valori Omi erano ri-
spettivamente di 133mila, come livello minimo e 203mila
come tetto massimo. A Sparone, in provincia di Torino, un
appartamento della medesima categoria, è stato battuto
all’asta per 41mila euro. Per l’Osservatorio dell’Agenzia
delle entrate il valore minimo era 54.900, quello massimo
circa il doppio: 81mila euro.
Quanto agli immobili accatastati A/10 (uso uff‌icio), gli
esempi riportati nello studio confermano, anche per que-
sto tipo di immobili, il quadro appena illustrato. A Marsala,
provincia di Trapani, un’unità immobiliare inclusa in que-
sta categoria è stata venduta all’incanto per 77.562, a fron-
te di una stima Omi che variava da un minimo di 128mila
euro ad un massimo di 160mila euro. Sempre in Sicilia, ma
a Ragusa, il prezzo di aggiudicazione di unità immobiliare
accatastata come uff‌icio è stato di 87.500, contro una valu-
tazione Omi minima di 114.750 e massima di 168.750.
Gli esempi potrebbero ovviamente continuare. Ma i
descritti scostamenti tra stime Omi e prezzi di aggiudi-
cazione all’asta sono – si ritiene – più che suff‌icienti per
dimostrare che i valori dell’Osservatorio del mercato im-
mobiliare sono scarsamente attendibili.
È evidente allora, da quanto precede, che anche solo
considerare i valori in questione idonei, ancorchè unita-
mente alla sussistenza di altri (“decisivi, univoci e con-
cordanti”) elementi, a provare il reato di dichiarazione
infedele – così come accaduto nella sentenza che qua si
commenta – non può naturalmente essere condiviso. I
dati Omi vanno considerati, infatti, per quelli che sono:
stime che – come abbiamo detto – la stessa Agenzia delle
entrate (ex territorio) considera di “larga massima”. E in
questa prospettiva, pertanto, non può essere loro ricono-
sciuta alcuna rilevanza giuridica. Tanto più in sede penale,
dove è in gioco la libertà delle persone.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 15 OTTOBRE 2013, N. 42347
(UD. 18 SETTEMBRE 2013)
PRES. FIALE – EST. RAMACCI – P.M. IZZO (PARZ. DIFF.) – RIC. GALLISAY
Lavoro autonomo y Prevenzione infortuni y De-
stinatari delle norme y Appalto y Contratto di pre-
stazione d’opera per lavori condominiali y Ammini-
stratore “committente” y Obblighi di cui all’art. 26
D.L.vo n. 81/2008 y Sussistenza y Condizioni.
. L’amministratore che stipuli un contratto di aff‌ida-
mento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse
del condominio può assumere, ove la delibera assem-
bleare gli riconosca autonomia di azione e concreti
poteri decisionali, la posizione di “committente”, come
tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verif‌ica
della idoneità tecnico professionale della impresa ap-
paltatrice, di informazione sui rischi specif‌ici esistenti
nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordina-
mento nella attuazione delle misure di prevenzione e
protezione. (d.l.vo 9 aprile 2008, n. 81, art. 2; d.l.vo 9
aprile 2008, n. 81, art. 26; d.l.vo 9 aprile 2008, n. 81,
art. 299) (1)
(1) La posizione del committente nella materia degli infortuni sul
lavoro è stata oggetto di ripetuto esame da parte della giurisprudenza
della S.C., la quale ha espressamente riconosciuto la responsabilità
di tale soggetto per l’inosservanza degli specif‌ici obblighi positivi di
verif‌ica, informazione e collaborazione. In tal senso, Cass. pen., sez.
IV, 25 settembre 2009, n. 37840, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tri-
buna 2010, 1169; Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2009, n. 1825, ibidem e
Cass. pen. , sez. IV, 7 novembre 2008, n. 41815, in Riv. pen. 2009, 168.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Como, con sentenza del 26 febbraio
2013 ha condannato Paolo Gallisay alla pena dell’ammen-
da ritenendolo responsabile:
a) del reato di cui agli artt. 26, comma l, lett. a) e b), 55
comma 4 lett. d) D.L.vo 81/08 per avere, quale amministra-

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