Corte di cassazione penale sez. III, 18 novembre 2013, n. 46165 (ud. 1 ottobre 2013)

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGITTIMITÀ
a ciò specif‌icamente e riassuntivamente destinata, che,
seppure libera da qualsiasi rigidità formale, si concretizzi
in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso
- in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o
contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la de-
dotta insuff‌icienza di motivazione la rende inidonea a giu-
stif‌icare la decisione (Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556). Tale
requisito non può, dunque, ritenersi rispettato quando solo
la completa lettura dell’illustrazione del motivo - all’esito
di un’interpretazione svolta dal lettore, anziché su indi-
cazione della parte ricorrente- consenta di comprendere
il contenuto ed il signif‌icato delle censure (Cass., ord. 18
luglio 2007, n. 16002).
Il motivo è, dunque, inammissibile.
4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione
o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 97, 112, 329 e 343
c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c. ) riguardo all’integrale compen-
sazione delle spese anche del primo grado ovvero della
fase monitoria a favore dell’appellato contumace Stefano
Calandrini. Con il quesito conclusivo si chiede che questa
S.C. dichiari «se in relazione al suddetto capo della impu-
gnata sentenza della Corte di appello di Firenze n.1735/06
che ha compensato integralmente a favore del contumace
in appello anche le spese del giudizio di primo grado, sia
ravvisabile violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e, specif‌icamente, degli artt. 91, 92, 97, 112, 329 e
343 c.p.c. nel ritenere che qualora la parte parzialmente
soccombente in primo grado, rimanendo contumace in
appello, non abbia proposto alcuna impugnazione della
sentenza di primo grado, che la condannava al pagamento
parziale delle spese di lite, il Giudice di appello possa di-
sporre la compensazione delle dette spese di primo grado,
riformando sul punto la sentenza di primo grado in senso
peggiorativo per l’appellante».
4.1. Il motivo muove dal presupposto, che la posizione
del Calandrini sia stata riformata in senso migliorativo,
con riguardo vuoi alla regolazione delle spese del primo
grado dell’opposizione, vuoi anche alle spese del monito-
rio, nonostante il predetto Calandrini non avesse proposto
appello incidentale, come avevano fatto gli altri originari
opponenti e, anzi, fosse rimasto contumace nel secondo
grado del giudizio.
4.2. Il motivo va rigettato.
Prima di ogni altra considerazione si rileva che la non
perspicua elaborazione del quesito (nel quale manca il
preciso riferimento alle spese del monitorio, che è invece
riportato nella rubrica e di cui si discorre nel corpo del
motivo) è sintomatica di un equivoco di fondo della cen-
sura, che sostanzialmente assimila le spese del monitorio
a quelle del primo grado.
Soprattutto occorre osservare che la premessa su cui
si fonda il motivo trova sicura smentita nel tenore della
decisione impugnata.
Invero la Corte territoriale - precisato che «quanto alle
spese di lite, il primo giudice considerava che essendovi un
credito residuo degli opponenti questi ultimi dovevano es-
sere condannati a rifondere alla parte opposta le spese del
procedimento monitorio e che andavano invece integral-
mente compensate le spese del giudizio di opposizione»
(f‌l. 4 della sentenza impugnata) non ha affatto modif‌icato
in parte qua la posizione del Calandrini, tantomeno in sen-
so migliorativo, essendosi limitata a rilevare che «le spese
dell’opposizione anche per lui possono restare compensate»
(f‌l. 9 della sentenza impugnata) e avendo escluso la con-
danna alle spese del procedimento monitorio con riguardo
ai soli appellanti incidentali. Tanto emerge chiaramente
dalla motivazione della decisione impugnata, laddove la
posizione del Calandrini è nettamente distinta da quella
degli altri originari opponenti/appellanti incidentale ed
esaminata da ultimo (successivamente all’accoglimento
del motivo di appello incidentale concernente il capo rela-
tivo alle spese della fase monitoria) al solo f‌ine di ribadire
la compensazione delle spese dell’opposizione già effettua-
ta in primo grado; e non è affatto smentito dal tenore del
dispositivo nel punto in cui si «esclude la condanna degli
opponenti alle spese del procedimento monitorio», atteso
che la locuzione “opponenti” per la stretta connessione
letterale e logica con il precedente inciso («...pronun-
ciando in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Firenze in data 12 maggio-23 luglio 2004, appellata in via
incidentale da Ciuff‌i Valentina, Ciuff‌i Riccardo e Curzio
Maria Proli») deve inequivocamente intendersi riferita ai
soli (opponenti) appellanti incidentali. In conclusione il
ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccom-
benza, con la conseguenza che parte ricorrente è tenuta al
relativo rimborso di tali spese, liquidate come in dispositi-
vo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012
in favore dei resistenti Valentina Ciuff‌i e Riccardo Ciuff‌i.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 18 NOVEMBRE 2013, N. 46165
(UD. 1 OTTOBRE 2013)
PRES. SQUASSONI – EST. ANDRONIO – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. S.E
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Di-
chiarazione dei redditi y Infedele y Art. 4, D.L.vo n.
74/2000 y Accertamento del valore degli immobili
compravenduti sulla base dei dati Omi y Scostamen-
to y Rilevanza.
. Il reato di dichiarazione infedele ex art. 4, D.L.vo n.
74/2000, può essere provato anche grazie ai dati del-
l’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi). Ciò,
sempreché il quadro probatorio sia formato da elemen-
ti ritenuti dal giudice penale decisivi, univoci e con-
cordanti al f‌ine di dimostrare l’illecito. (Mass. Redaz.)
(d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 4)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 21 novembre 2012, la Corte d’ap-
pello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale
di Cremona del 17 febbraio 2011, con la quale l’imputato
era stato condannato, per il reato di cui al D.L.vo n. 74 del

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