Corte di cassazione penale sez. III, 3 aprile 2014, n. 15176 (ud. 6 febbraio 2014)

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giur
6/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Cass. sez. III, 26 novembre 2008 - 2 aprile 2009 n. 14486,
che richiama tra l’altro la sentenza della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee del 9 marzo 1999, Centros Ltd.,
C-212/97, relativa all’esercizio del diritto di stabilimento,
per cui la scelta di uno Stato membro per costituirvi una
società in quanto le sue norme del diritto societario sono
meno severe rispetto a quelle degli altri Stati membri non
costituisce di per sé un abuso del diritto di stabilimento
ex articolo 43 ss. Trattato CE, anche se ciò non toglie allo
Stato membro interessato, tra l’altro, il potere di emanare
norme antielusive se emerge trattarsi di scelta fraudolenta
per eludere le obbligazioni della società e/o dei soci verso
creditori pubblici o privati stabiliti nel territorio dello Stato
membro interessato; sempre a proposito dell’esercizio del
diritto di stabilimento risulta signif‌icativa per le questioni
in esame altresì la sentenza 12 settembre 2006, Cadbury
Schweppes e a., C-196/04, per cui la mera circostanza che
una società istituisca uno stabilimento secondario - per
esempio, una controllata - in uno Stato membro diverso da
quello in cui ha sede non può fondare una presunzione ge-
nerale di frode f‌iscale, né giustif‌icare una misura che pre-
giudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita
dal Trattato, pur dovendosi ritenere una misura nazionale
che restringa la libertà di stabilimento giustif‌icata dallo
scopo di contrasto contro pratiche abusive allorquando
concerne specif‌icamente costruzioni puramente artif‌icio-
se, prive di effettività economiche, f‌inalizzate ad eludere
la normale imposta che avrebbe dovuto essere corrisposta
nello Stato interessato, in tal caso trattandosi appunto di
“costruzioni di puro artif‌icio destinate ad eludere l’impo-
sta nazionale normalmente dovuta”).
Non ritiene, poi, questo Collegio di condividere la
diversa posizione assunta al riguardo da Cass. sez. III, 9
gennaio 2014 (non ancora massimata). Tale arresto da
un lato argomenta sulla questione di fatto, non presente
nell’ordinanza in questa sede oggetto di ricorso, della
mancata prova di iscrizione del velivolo ai pubblici registri
e presso l’ente nazionale di volo danesi, e dall’altro, a parte
il prof‌ilo dei limiti di detraibilità dell’Iva “assolta a monte”,
cioè in altro Stato membro della Comunità europea, che
pure qui non ricorre e sul quale vi è ampia giurisprudenza
comunitaria, si impernia su alcuni elementi tratti dalla
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Euro-
pee del 6 novembre 2008, Trespa International BV (C-
248/2007) in ordine all’interpretazione del Regolamento
di attuazione del Codice Doganale Comunitario, che
attengono, peraltro, all’ipotesi - qui non emergente come
inclusa nel thema decidendum del trattamento tariffario
favorevole riguardo alla riduzione o la sospensione di da-
zio in caso di importazione di merce originaria di Paesi
extracomunitari per destinazione particolare, per la frui-
zione della quale l’operatore che importa o fa importare
la merce per immetterla in libera pratica deve ottenere
un’autorizzazione scritta, di cui deve poi, in caso di ces-
sione intracomunitaria della merce, essere in possesso
pure il cessionario (articoli 291 e 297 del Regolamento),
fattispecie in cui possono rientrare, ex articolo 295 del
Regolamento, gli aeromobili civili. Nello stesso senso della
presente decisione si è peraltro posta anche Cass. sez. III,
17 gennaio 2014, n. 13039, ancora non massimata.
Non è, in conclusione, conf‌igurabile una sorta di penal-
mente illecita simulazione complessiva quale è quella che
riscontra il Tribunale laddove afferma che “la fattispecie
va ricostruita come una diretta importazione del bene
in Italia dagli Stati Uniti con omesso pagamento dell’Iva
all’importazione” deducendone la qualif‌icazione ex artico-
lo 70 D.P.R. 633/1972, cioè del reato di evasione dell’Iva
all’importazione. Ne discende - assorbendosi così ogni ul-
teriore questione, incluso l’ultimo motivo del ricorso - che
l’ordinanza, confermando la sottoposizione del velivolo al
vincolo, incorre in una violazione di legge che ne giustif‌ica
l’annullamento senza rinvio, nonché il conseguente annul-
lamento del provvedimento genetico, con restituzione del
velivolo a chi ne abbia diritto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 3 APRILE 2014, N. 15176
(UD. 6 FEBBRAIO 2014)
PRES. SQUASSONI – EST. DI NICOLA – P.M. DI POPOLO (CONF.) – RIC. P.G. IN
PROC. IAQUINANGELO
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omesso versamento y Deri-
vante da grave crisi di liquidità dell’imprenditore y
Determinato da ritardi nei pagamenti da parte dei
soggetti nei confronti dei quali erano già state ese-
guite le prestazioni fatturate y Conf‌igurabilità del
reato y Esclusione y Fattispecie in tema di ricorso
dell’imprenditore al credito bancario a fronte della
grave crisi f‌inanziaria determinata dall’insolvenza
dei propri clienti.
. Correttamente viene esclusa la conf‌igurabilità, sotto
il prof‌ilo soggettivo, del reato di cui all’art. 10 ter del
D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74 (omesso versamento di IVA)
quando l’omissione sia dovuta ad oggettiva ed insupe-
rabile crisi di liquidità derivante da gravissimi e siste-
matici ritardi nei pagamenti da parte dei soggetti nei
confronti dei quali erano state effettuate le prestazioni
fatturate, sempreché risulti provato che non sia stato
altrimenti possibile per il contribuente reperire le ri-
sorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale
adempimento dell’obbligazione tributaria, pur avendo
egli posto in essere, al detto scopo, tutte le possibili
azioni, se del caso anche sfavorevoli per il suo patri-
monio personale, senza conseguire l’intento per cause
indipendenti dalla sua volontà o a lui non imputabili.
(Nella specie era risultato che l’imputato, a fronte delle
inadempienze dei clienti, si era visto costretto a far un
massiccio ricorso al credito bancario, con conseguente
aggravamento, perdurando i ritardi nei pagamenti, del-
la propria posizione). (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10 marzo
2000, n. 74, art. 10 ter) (1)
(1) Nello stesso senso, si veda Trib. pen. Piacenza, 14 agosto 2013,
in questa Rivista 2013, 219. In senso contrario si era espresso Trib.

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