La corte di cassazione ripudia il «formalismo» in tema di rogatorie

AutoreAnnalisa Mangiaracina
Pagine625-628

Page 625

  1. - Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione interviene a sciogliere uno dei principali nodi interpretativi sollevati dalla L. n. 367 del 2001 1, all'indomani della sua entrata in vigore: quello relativo alle formalità di autenticazione di atti giudiziari provenienti dall'estero. Ad avviso della Corte è sufficiente «l'atto formale di trasmissione dell'autorità straniera» per conferire ai documenti trasmessi in fotocopia, a seguito di rogatoria, «garanzia di autenticità e conformità all'originale».

    La decisione assume interesse sia per i suoi riflessi processualistici, sia per quelli di diritto internazionale.

    Con riguardo a questo secondo profilo, l'interpretazione «antiformalistica» prospettata si pone in linea con gli orientamenti internazionali caratterizzati dall'esigenza di favorire forme più moderne e snelle di cooperazione giudiziaria, senza, tuttavia, rinunciare a quelle garanzie di certezza sull'affidabilità dei mezzi di prova provenienti dall'estero che pur avevano ispirato l'intervento legislativo 2.

    Va, infatti, sottolineato che la legge n. 367 del 2001, come si evince dallo stesso titolo, è stata emanata per dare esecuzione all'accordo italo-svizzero del 1998, e quindi per facilitare la collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Paesi al fine di rendere più efficace la lotta contro il crimine, nonché per inserire «conseguenti» modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Sicché, un'interpretazione che avesse imposto l'obbligo allo Stato richiesto di apporre la certificazione di conformità su ciascuno dei documenti trasmessi, si sarebbe posta in netto contrasto con gli scopi della Convenzione 3.

    E che la strada seguita dalla giurisprudenza di legittimità sia corretta appare confermato dalla circostanza che il Consiglio federale svizzero ha manifestato la volontà di ratificare l'accordo di assistenza giudiziaria con l'Italia del 10 settembre 1998 4 soltanto dopo un anno dall'entrata in vigore della L. n. 367 del 2001, avendo maturato tale deci- Page 626 sione, per come è dato leggere nel relativo comunicato stampa, proprio a seguito delle numerose pronunce «delle più alte autorità giudiziarie italiane», che hanno fugato «i dubbi che sussistevano in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo aggiuntivo e della relativa legge di applicazione» 5.

    Sul piano processualpenalistico, invece, la lettura delle nuove norme offerta dalla sentenza in epigrafe ha permesso di contenere in limiti di «ragionevolezza» 6 la latitudine dell'impianto sanzionatorio in punto di inutilizzabilità degli atti 7.

  2. - Come è noto, la legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo italo-elvetico del 10 settembre 1998, ha costituito l'occasione per il legislatore italiano per apportare talune modifiche ed integrazioni alla normativa processualpenalistica in materia di rogatorie internazionali, che non hanno mancato di porre all'interprete, sin dalla fase dei lavori preparatori, rilevanti interrogativi anche di rilievo costituzionale.

    Il punto maggiormente dibattuto è stato quello inerente all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 696 comma 1 e 729 comma 1 c.p.p. (rispettivamente modificati dagli artt. 9 e 13 della L. 367/2001), che ha introdotto la sanzione dell'inutilizzabilità degli atti compiuti all'estero, ove trasmessi in violazione di una serie di regole riguardanti «l'acquisizione o la trasmissione di documenti o altri mezzi di prova», tra le quali anche le norme contenute nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

    Ed infatti, quell'espresso richiamo al testo della Convenzione di Strasburgo si prestava ad una duplice esegesi. Secondo taluno, era indice della volontà del legislatore di sottolineare «l'obbligatoria e pedissequa osservanza» delle norme in essa contenute, prescindendo dal riconoscimento delle prassi instauratesi tra gli Stati-parte del trattato nel corso della sua applicazione, con inevitabili ricadute processuali sul piano dell'utilizzabilità degli atti trasmessi dall'autorità rogata 8. Secondo altri, invece, appariva assolutamente «superfluo» avendo, piuttosto, voluto il legislatore meglio evidenziare il «carattere ricognitivo ed eminentemente pedagogico» del disposto di cui all'art. 696 c.p.p. 9.

    A sostegno della prima tesi vi era la circostanza che proprio nel corso dei lavori preparatori della legge, tra gli esempi più significativi utilizzati per illustrare le «irregolarità» che si intendevano colpire con la nuova sanzione dell'inutilizzabilità, figurava l'ipotesi di prove documentali prodotte in fotocopia senza «un'attestazione di conformità dell'autorità straniera, con degli omissis, delle cancellature...» 10. Sicché, appariva evidente come, lungi dall'apparire «superfluo», quel richiamo alla Convenzione di Strasburgo fosse, piuttosto, segno della voluntas legislatoris di «assegnare valore precettivo di diritto interno» 11 alle disposizioni in essa contenute e, soprattutto, con riguardo al tema qui trattato, alla regola stabilita dall'art. 3, comma 3 in materia di modalità di trasmissione di documenti.

    Ed invero, tale norma così recita: «La parte richiesta non potrà trasmettere che semplici copie o fotocopie dei fascicoli o documenti richiesti, munite di certificazione di conformità. Tuttavia, se la parte richiedente domanda espressamente la trasmissione degli originali, tale richiesta dovrà, nei limiti del possibile, essere accolta» 12. Dalla lettera della menzionata disposizione derivava a carico dell'interprete «il gravoso onere» di rispondere al seguente quesito: «se l'essere le copie certifiées conformes sia requisito sine qua non, nel senso che le parti contraenti escludano l'uso della copia semplice» 13. E, postulare un divieto di tal fatta significava rendere inutilizzabili gli atti trasmessi dall'autorità rogata - se privi del «bollino di conformità» - con la conseguenza di sottoporre le prove assunte all'estero ad un regime sanzionatorio più severo rispetto a quello riservato alle prove raccolte nel territorio italiano.

  3. - Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità, la difesa degli imputati aveva eccepito l'inutilizzabilità, ai sensi del novellato art. 729 comma 1 c.p.p., delle intercettazioni telefoniche e di altri atti assunti tramite rogatoria internazionale dalla Magistratura tedesca, in quanto trasmessi in copia, con nota ufficiale di trasmissione da parte dello Stato richiesto, ma «privi di attestazione di conformità agli originali».

    Ed invero, secondo l'interpretazione prospettata dai ricorrenti, l'art. 3 comma 3 della Convenzione di Strasburgo, al quale il novellato testo dell'art. 696 c.p.p. opera un richiamo espresso, imporrebbe all'autorità rogata l'obbligo di apporre una sorta di certificazione di autenticità su ciascuna delle copie o fotocopie trasmesse all'autorità italiana, pena appunto l'inutilizzabilità delle stesse.

    Orbene, l'iter argomentativo seguito dalla Corte di cassazione a sostegno delle ragioni del rigetto dei ricorsi, ancorché «stringato», si snoda attraverso due momenti fondamentali.

    Il primo è focalizzato sull'importanza che ai fini dell'interpretazione delle disposizioni pattizie assumono i principi fissati dall'art. 31 comma 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 14 che «privilegia la consuetudine internazionale quale fonte primaria di diritto internazionale» 15. E, proprio con riguardo al disposto di cui all'art. 3, comma 3, la Corte rileva l'esistenza di una «prassi consolidata» tra gli Stati, secondo cui «salvo l'ipotesi in cui lo Stato rogante richieda atti e documenti in originale, lo Stato richiesto li trasmette in semplice fotocopia». Ne consegue, pertanto, che è sufficiente l'atto formale di trasmissione da parte dello Stato richiesto a conferire agli atti trasmessi in copia «garanzia di autenticità e conformità all'originale». Osserva, infatti, la Corte che una diversa interpretazione «di contenuto pesantemente formalistico, come quella di prescrivere una specifica attestazione di conformità su ogni copia o fotocopia di atto o documento trasmesso», risulterebbe in contrasto con lo spirito della Convenzione di Strasburgo, il cui obiettivo è favorire «l'assistenza giudiziaria più ampia possibile»; «così come avulsa dal sistema apparirebbe la sanzione di inutilizzabilità che si riferisce alla mancata osservanza di tali formalità».

    Il secondo argomento è fondato, invece, sulla interpretazione letterale dell'art. 3 comma 3 nella sua versione ufficiale, quella francese. Osserva la Corte che detta norma non deve essere letta in termini cogenti, quale «prescrizione» imposta agli Stati chiamati a dare esecuzione ad una rogatoria, quanto, piuttosto, in termini di «facoltà» di trasmettere - ove possibile - gli atti in originale, altrimenti «copie o fotocopie autenticate».

    È da rilevare che il percorso argomentativo qui illustrato segue un itinerario già tracciato dalla giurisprudenza di merito 16 ed avallato, persino, dalla Corte costituzionale 17. Sicché, per una migliore comprensione delle tematiche...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT