La cassazione si pronuncia (forse in via definitiva) sull'applicazione delle maggiorazioni semestrali ex art. 27, sesto comma, l. n. 689/1981 agli importi delle sanzioni per illeciti stradali

AutoreGiampaolo De Piazzi
CaricaAvvocato Vicario dell'Avvocatura comunale di Treviso
Pagine274-279
274
dott
4/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
DOTTRINA
LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA
(FORSE IN VIA DEFINITIVA)
SULL’APPLICAZIONE
DELLE MAGGIORAZIONI
SEMESTRALI EX ART. 27,
SESTO COMMA, L. N. 689/1981
AGLI IMPORTI DELLE SANZIONI
PER ILLECITI STRADALI
di Giampaolo De Piazzi (*)
SOMMARIO
1. La previsione normativa dell’applicazione di maggiora-
zioni semestrali agli importi delle sanzioni amministrative.
2. I precedenti. La sentenza n. 3701/2007 e la sentenza n.
22100/2007 della Cassazione. Analisi critica della tesi con-
traria all’applicazione delle maggiorazioni semestrali. 3. La
nuova decisione: la sentenza n. 1884/2016 della Cassazione, e
l’affermazione (forse def‌initiva) dell’applicazione delle mag-
giorazioni semestrali. 4. Conclusioni e rif‌lessioni. 5. Una ipo-
tesi di critica al meccanismo delle maggiorazioni semestrali:
l’abuso del diritto.
1. La previsione normativa dell’applicazione di maggio-
razioni semestrali agli importi delle sanzioni ammini-
strative
A fronte della commissione di un illecito amministrati-
vo, e della sua contestazione a mezzo di apposito verbale,
il soggetto autore della condotta contemplata nella nor-
ma che pref‌igura l’illecito è tenuto a corrispondere una
sanzione amministrativa pecuniaria, e cioè a versare un
determinato importo. In ossequio al principio di legalitĂ ,
che presiede anche alla materia dell’illecito amministra-
tivo, ex art. 1 L. n. 689 del 1981, l’importo della sanzione
deve essere predeterminato a livello normativo. Tuttavia,
tale importo, se non corrisposto entro i termini in cui il
trasgressore è ammesso al benef‌icio del c.d. pagamento in
misura ridotta, non esaurisce il quantum debeatur dell’ob-
bligazione sanzionatoria sorta in capo al soggetto per ef-
fetto della violazione da questi commessa. L’art. 27 della
L. n. 689, cit. (dettato in tema di esecuzione forzata per
le ipotesi di mancato spontaneo pagamento), dispone, al
sesto comma, che, in caso di ritardo nel pagamento della
sanzione, «la somma dovuta è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è di-
venuta esigibile e f‌ino a quello in cui il ruolo è trasmesso
all’esattore», con la precisazione che detta maggiorazione
assorbe gli interessi (da ritenersi in via generale dovuti, in
virtĂą del principio di normale feconditĂ  del denaro, positi-
vizzato dall’art. 1282, primo comma, c.c.).
La disposizione de qua assume una evidente funzione
coercitiva della volontà del trasgressore, al f‌ine di indurlo
ad adempiere spontaneamente all’obbligazione pecuniaria
su di esso gravante in conseguenza dell’illecito. In quanto
contenuta nell’ambito della normativa generale dettata in
tema di illeciti amministrativi (a prescindere che risulti-
no tali ab origine, ovvero in seguito a depenalizzazione di
precedenti f‌igure criminose), alla predetta disposizione
sembra doversi accordare cittadinanza in tutti i casi in cui
sia stata applicata una sanzione pecuniaria a fronte della
commissione di un illecito amministrativo (e sul presup-
posto che non sia intervenuto uno spontaneo pagamento
con effetto liberatorio).
Sebbene il riferito carattere generale della norma in-
duca ad una sua generale applicazione nel campo dell’ille-
cito amministrativo, ivi compreso il sistema sanzionatorio
contemplato nel codice della strada, il legislatore ha sen-
tito la necessità di prevederne espressamente l’applicazio-
ne anche alle ipotesi di sanzioni conseguenti a verbali di
contestazione di illeciti contemplati in tale testo normati-
vo, e ciò in forza del richiamo al citato art. 27 della L. n.
689/1981 effettuato dall’art. 206, comma 1, ultima parte,
del D.L.vo n. 285/1992, norma che si occupa espressamen-
te (come chiarisce la relativa rubrica) della riscossione
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Recita la disposizione da ultimo citata che, se il paga-
mento non è effettuato dal trasgressore entro i termini
normativamente stabiliti dagli artt. 202 (per le ipotesi di
sanzioni applicate direttamente con verbale di contesta-
zione) e 204 (in ipotesi di sanzione applicata a seguito di
ordinanza-ingiunzione prefettizia) del codice stradale, la
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione am-
ministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della L. n.
689/1981 (il cui sesto comma, come accennato, impone
l’applicazione delle descritte maggiorazioni semestrali).
Malgrado l’espresso richiamo compiuto dal legislatore,
l’applicazione delle citate maggiorazioni ai proventi deri-
vanti da sanzioni pecuniarie conseguenti a verbali di con-
testazione di illeciti stradali non ha costituito un aspetto
pacif‌ico nella giurisprudenza di legittimità, nel cui ambito
si registravano (prima del 2016) due pronunce, la prima
radicalmente contraria a tale applicazione (e che risulta
avere trovato un certo seguito nella giurisprudenza di me-
rito, soprattutto da parte dei giudici di pace), e la seconda
viceversa favorevole.
2. I precedenti. La sentenza n. 3701/2007 e la sentenza
n. 22100/2007 della Cassazione. Analisi critica della
tesi contraria all’applicazione delle maggiorazioni se-
mestrali
La prima decisione, con la quale la Corte regolatrice
si è espressamente occupata della questione dell’appli-
cazione delle maggiorazioni de quibus agli importi delle
sanzioni applicate con i verbali di contestazione di ille-
citi stradali, risulta essere la sentenza 16 febbraio 2007,
n. 3701, emessa dalla seconda Sezione. Con tale sentenza,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT