Corte di cassazione penale sez. VI, 20 settembre 2013, n. 39040 (c.c. 2 maggio 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2014
LEGITTIMITÀ
caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per
il venire meno dei presupposti che ne hanno legittimato
l’adozione” (Cass. n. 40407/12).
A tali principi, dopo avere ricordato che l’art. 317, com-
ma 4, c.p.p. espressamente prevede “gli effetti del sequestro
cessano quando la sentenza di prosciogli mento o di non
luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione”, si è
correttamente uniformato il giudice del merito; con motiva-
zione che non presenta vizio alcuno, posto che, nell’esporre
le ragioni della decisione adottata, il tribunale non aveva
l’obbligo di richiamare espressamente l’opposto principio
sul punto affermato da questa stessa Corte, che, evidente-
mente, quel giudice ha ritenuto di non condividere.
E’ pur vero, in realtà, che esiste un diverso indirizzo
interpretativo, secondo il quale il venir meno dei presup-
posti legittimanti l’adozione della misura ne consentireb-
be la revoca. Si tratta, tuttavia, di un indirizzo, oltre che
minoritario, anche non condivisibile, poiché trascura, da
un lato, l’assenza, nel caso del sequestro conservativo, di
una norma che ne autorizzi la revoca (salvo il disposto
dell’art. 319 c.p.p., e cioè, che venga offerta idonea cau-
zione) - viceversa esplicitamente prevista per il sequestro
preventivo - dall’altro, l’inequivocabile disposto dell’art.
317, comma 4, c.p.p., sopra richiamato, che espressamente
prevede che il vincolo sui beni sequestrati debba perma-
nere f‌ino al momento in cui, con la def‌initiva sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere, sia acclarata
l’inesistenza del credito garantito.
Condizione certo non presente nel caso di specie, po-
sto che, a seguito dell’impugnazione proposta avverso la
decisione assolutoria, l’esito del procedimento penale è
ancora sub iudice, per cui permangono le condizioni di
applicabilità della misura, non essendo venute meno le
esigenze di tutela del credito.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 20 SETTEMBRE 2013, N. 39040
(C.C. 2 MAGGIO 2013)
PRES. AGRÒ – EST. ROTUNDO – P.M. MONTAGNA (DIFF.) – RIC. MASSA
Prova penale y Perquisizioni y Sequestro y Fatti-
specie in tema di perquisizioni aff‌idate all’iniziati-
va della polizia giudiziaria y Individuazione del cor-
po del reato o di cosa pertinente al reato oggetto di
sequestro y Convalida y Necessità.
. Qualora, nel decreto di perquisizione aff‌idato per
l’esecuzione alla polizia giudiziaria, le cose da ricerca-
re e da sottoporre a sequestro probatorio non siano già
determinate ovvero determinabili in base alle nozioni
di “corpo di reato” e di “cosa pertinente al reato”, con
riferimento alla natura del reato per il quale la perqui-
sizione è stata disposta, ma sia stata conferita delega
alla polizia giudiziaria di avvalersi dei propri poteri di
iniziativa per la individuazione, nel corso della perqui-
sizione, della cose da sequestrare, l’avvenuto sequestro
di tali cose dev’essere convalidato ai sensi dell’art. 355
c.p.p., con la conseguenza che, in mancanza, l’interes-
sato non può attivare la procedura di riesame, essendo
questa prevista dall’art. 257 c.p.p. per il solo caso del
sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, ma deve
chiedere la restituzione e proporre quindi opposizione
davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi
dell’art. 263 c.p.p, avverso l’eventuale diniego da parte
del pubblico ministero. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 257;
c.p.p., art. 263; c.p.p., art. 355) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2000,
Cogni, in questa Rivista 2000, 455 e Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 1999,
De Blasio, ivi 2000, 344. Sul tema, in dottrina si veda F.P. GARZONE,
Natura e disciplina del sequestro probatorio e preventivo. In parti-
colare, il sequestro “d’urgenza”, ivi 2012, 437.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2013 il Tribunale di
Tempio Pausania, pronunciandosi su richiesta di riesame
del decreto di sequestro probatorio in data 18 dicembre
2012 avanzata nell’interesse di Massa Ruggero, indagato
per il reato di cui agli artt. 110 e 317 c.p., ha dichiarato
inammissibile tale richiesta.
2. Avverso la predetta ordinanza del 16 gennaio 2013 ha
proposto ricorso per cassazione Massa Ruggero, tramite il
suo difensore, chiedendone l’annullamento per violazione
degli artt. 257, 253 c.p.p., 13, 14 e 70 Cost. e dell’art. 12
preleggi. In primo luogo il ricorrente contesta le conclu-
sioni alle quali è pervenuto il Tribunale in base alle quali
il decreto di sequestro probatorio generico emesso dal
P.M. può convertirsi in sequestro di iniziativa della P.G. ex
art.354 c.p.p., osservando che con ciò sostanzialmente si
disapplica l’art. 273 c.p.p. e si consente l’abusivo ricorso
al sequestro probatorio quale strumento esplorativo di
acquisizione della “notitia criminis” e non quale mezzo di
ricerca della prova di una notizia di reato già acquisita.
Secondo il ricorrente poi il rimedio del Riesame sarebbe
stato previsto dal legislatore per garantire i cittadini dagli
eventuali abusi nell’utilizzo del sequestro probatorio da
parte dell’Autorità Giudiziaria procedente. Inf‌ine si segna-
la che vi sarebbe anche la possibilità che sia lo stesso P.M.,
dopo avere emesso il decreto di sequestro probatorio, ad
eseguirlo senza delegare la P.G. e si insiste nella irragio-
nevolezza della soluzione adottata, che tenderebbe a so-
stituire lo specif‌ico rimedio del riesame con l’opposizione
ex art. 263, comma 5, c.p.p.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha recentemente ribadito che è inammis-
sibile la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio
eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una perqui-
sizione delegata dal pubblico ministero, che demandi alla
discrezionalità degli operanti l’individuazione e la qualif‌ica-
zione dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, potendo
l’interessato attivare a sua tutela l’opposizione al GIP previ-
sta dall’art. 263, comma quarto, c.p.p. (Sez. II, sentenza n.
40657 del 9 ottobre 2012, Rv. 253679, Azzariti Fumaroli).

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