Corte di cassazione penale sez. IV, 23 settembre 2013, n. 39171 (c.c. 15 maggio 2013)

Pagine58-59
58
giur
1/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
e, al riguardo, il ricorrente non ha specif‌icamente indicato
il verbale che documenterebbe il comportamento reticente
del De Marco davanti al pubblico ministero (sul fatto che
soggetto attivo del reato di cui all’art. 371 bis c.p. possa
essere solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero
di fornire informazioni ai f‌ini delle indagini e non chi sia
richiesto di riferire circostanze utili a tal f‌ine dalla polizia
giudiziaria, ancorché su delega del pubblico ministero: sez.
V, n. 37306 del 14 luglio 2010, dep. 19 ottobre 2010, Martinel-
li, Rv. 248641); né risulta confutato dal ricorrente il caso di
non punibilità dell’ipotizzato reato di cui all’art. 371 bis c.p.,
ravvisato nell’ordinanza impugnata con riferimento alla fat-
tispecie prevista dall’art. 384, comma primo, c.p., conside-
rato il contesto di vendetta maf‌iosa in cui sarebbe maturato
il plurimo omicidio e tentato omicidio, ascritto al ricorrente
(sulla rilevanza, ai f‌ini della conf‌igurabilità dell’esimente di
cui al primo comma dell’art. 384 c.p., non solo del pericolo
di un nocumento alla libertà o all’onore dell’autore del reato
o di un suo prossimo congiunto, ma anche del pericolo di
un nocumento all’incolumità f‌isica: sez. VI, n. 26061 del 8
marzo 2011, dep. 4 luglio 2011, Cerrone, Rv. 250748; sez. VI,
n. 26606 del 9 aprile 2009, dep. 26 giugno 2009, Garofalo, Rv.
244403; sez. VI, n. 4239 del 3 ottobre 2007, dep. 28 gennaio
2008, Uran, Rv. 238581). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 23 SETTEMBRE 2013, N. 39171
(C.C. 15 MAGGIO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. FOTI – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. AZZALINI
Misure cautelari reali y Sequestro conservativo
y Revoca y Condizioni y Per carenza dei presupposti
originari y Esclusione.
. In tema di sequestro conservativo, è da escludere che
la misura possa essere revocata sulla base del venir
meno dei presupposti che l’hanno originariamente
legittimata, potendosi dar luogo alla revoca soltanto
quando siano divenute def‌initive la sentenza di pro-
scioglimento o di non luogo a procedere, ovvero quando
sia offerta idonea cauzione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
316; c.p.p., art. 317) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen. sez. V, R.C. in proc. De Be-
rardinis e altro, in Ius&Lex dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Azzalini Mario, imputato ex artt. 40, 449 e 434 c.p. - capo
A) della rubrica -, nonché dei reati di cui agli artt. 650 c.p.
- capo B) - e 257 D.L.vo n. 152/2006 - capo C) -, propone
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice mo-
nocratico del Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di
Faenza, del 6 dicembre 2012, che ha respinto l’istanza di
revoca del sequestro conservativo, emesso nell’ambito del
procedimento penale a carico dello stesso.
Nel provvedimento impugnato, il giudice - che in pari
data ha emesso sentenza di assoluzione dell’Azzalini per
tutti i reati contestati (ha rilevato, da un lato, che gli
effetti del sequestro conservativo cessano solo dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento,
ex art. 317, comma 4, c.p.p. dall’altro, che non è prevista la
revoca del provvedimento di sequestro per sopravvenuta
carenza delle condizioni genetiche che hanno legittimato
l’adozione della misura, come peraltro già affermato da
questa Corte con sentenze specif‌icatamente richiamate
nell’ordinanza impugnata.
Avverso detto provvedimento ricorre, dunque, l’Azzoli-
ni, che deduce:
1) Violazione dell’art. 316 c. 1 e 2 c.p.p., in relazione
all’art. 530 dello stesso codice, e dell’art. 125, comma 3,
dello stesso codice di rito, in relazione al disposto dell’art.
111, comma 6, della Costituzione. Premesso che l’Azzo-
lini, con sentenza emessa dallo stesso giudice in data 6
dicembre 2012, è stato assolto dai reati contestati per non
avere commesso il fatto capo A) - e per perché il fatto
non sussiste - capi B) e C) -, rileva il ricorrente che nel
provvedimento impugnato è stato richiamato solo uno
degli orientamenti espressi in tema di revoca del seque-
stro conservativo dalla Corte di legittimità, essendo stato
ignorato un altro f‌ilone interpretativo, secondo il quale la
revoca è consentita nei casi in cui si accerti essere venute
meno le condizioni che avevano giustif‌icato l’adozione del
provvedimento; come accaduto nel caso di specie, essendo
stato l’Azzolini assolto da ogni addebito;
2) Ancora violazione di legge, con riferimento agli artt.
316, commi 1 e 2, 319, 125 c. 3 c.p.p., in relazione al princi-
pio sancito nell’art. 111 della Costituzione. Rileva il ricor-
rente che il giudice del merito non ha indicato le ragioni
per le quali ha ritenuto di mantenere il sequestro, pur
essendo venuti meno, a seguito della sentenza assolutoria,
i presupposti che lo avevano legittimato. Mentre l’art. 319,
richiamato nel provvedimento impugnato ed indicato qua-
le unica possibilità per ottenere la revoca invocata, non
sarebbe applicabile nel caso di specie, proprio per il venir
meno delle obbligazioni e dei crediti la cui sussistenza è
stata esclusa dalla stessa sentenza assolutoria.
Conclude, quindi, l’esponente, chiedendo l’annulla-
mento dell’ordinanza impugnata.
Con memoria depositata il 6 maggio 2013, il ricorrente
ribadisce i motivi di doglianza ed insiste nelle rassegnate
conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso proposti, che possono essere con-
giuntamente esaminati, sono infondati.
In realtà, in tema di sequestro conservativo non esiste
una norma che, come in materia di sequestro preventivo
(art. 321 c.p.p.), prescriva la revoca della misura quan-
do risultino mancanti - anche per fatti sopravvenuti - le
condizioni per la sua applicabilità.
Anche sulla scorta di tali considerazioni, la prevalente
e condivisa giurisprudenza di questa Corte, ha, anche di
recente, affermato che “Il sequestro conservativo, prima
della def‌initività della sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere, è suscettibile di revoca soltanto nel

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT