Corte di cassazione penale sez. un., 27 settembre 2013, n. 40109 (ud. 18 luglio 2013)

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Arch. nuova proc. pen. 6/2013
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 27 SETTEMBRE 2013, N. 40109
(UD. 18 LUGLIO 2013)
PRES. SANTACROCE – EST. CONTI – P.M. DESTRO (DIFF.) – RIC. SCIORTINO
Cassazione penale y Sentenza y Annullamento
con rinvio y Prescrizione del reato e decisione agli
effetti civili
. In ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiara-
to non doversi procedere per intervenuta prescrizione
del reato (o per intervenuta amnistia), senza motivare
in ordine alla responsabilità dell’imputato ai f‌ini delle
statuizioni civili, a seguito di ricorso per Cassazione
proposto dall’imputato, ritenuto fondato dalla Corte di
cassazione, deve essere disposto l’annullamento della
sentenza con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod.
proc. pen.». (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 622; c.p.p., art.
578) (1)
(1) La sentenza di cui in epigrafe risolve un contrasto sorto nella
giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, nel
caso di specie l’annullamento dovrebbe essere disposto con rinvio al
giudice penale che ha emesso la sentenza impugnata. In proposito si
vedano: Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2012, Lovaglio, in Ius&Lex dvd n.
5/2013, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2011, Roccheg-
giani, in questa Rivista 2013, 335 e Cass. pen., sez. V, 2 aprile 2009,
Petrilli, ivi 2010, 229. Seguono, invece, l’orientamento maggioritario
accolto dalla sentenza in epigrafe, Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2004,
Zaccheo, in Ius&Lex dvd n. 5/2013, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez.
IV, 26 marzo 2004, Micucci , in questa Rivista 2005, 515 e Cass. pen.,
sez. un., 10 gennaio 2012, Tettamanti, in Riv. pen. 2012, 413 che, in
una fattispecie del tutto simile alla presente, pur non enunciando
uno specif‌ico principio di diritto al riguardo, ha deciso per l’annulla-
mento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile, a norma
dell’art. 622 c.p.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 28 dicembre 2010, il Tribunale
di Palermo, sez. dist. di Bagheria, dichiarava Ciro Scior-
tino colpevole dei reati di cui agli artt. 635 cod. pen. in
danno del fratello Nicolò Sciortino (capo A), 582 cod.
pen. in danno del medesimo Nicolò Sciortino (capo B),
582 cod. pen. in danno di Giuseppe Gagliano (capo C), ac-
certati come commessi in Bagheria il 13 settembre 2003,
condannandolo, in applicazione dell’art. 81, comma secon-
do, cod. pen., alla pena di euro 3.500 di multa, dichiarata
interamente condonata, nonché al risarcimento dei danni
in favore delle parti civili Nicolò Sciortino e Giuseppe Ga-
gliano, da liquidare in separata sede.
2. A seguito di impugnazione dell’imputato, la Corte
di appello di Palermo, con sentenza in data 4 aprile 2012,
dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’im-
putato in ordine ai predetti reati perché estinti per pre-
scrizione, con condanna del medesimo alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalle parti civili, senza esplicita
statuizione di conferma della condanna al risarcimento
dei danni.
Osservava la Corte di appello che, anche tenendo conto
di complessivi undici mesi di sospensione del corso della
prescrizione per evenienze verif‌icatesi nel corso del giudi-
zio di primo grado, doveva ritenersi maturata tale causa
di estinzione dei reati, e che, tenuto conto delle prove ac-
quisite, non era conf‌igurabile alcun elemento per ritenere
che i fatti contestati non sussistessero o che l’imputato
non li avesse commessi.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mez-
zo del difensore avv. Roberto Ferrara, che, con un unico
motivo, deduce la violazione degli artt. 578 e 125, comma
3, cod. proc. pen., impugnando la sentenza della Corte di
appello «nei capi e nei punti in cui è stata affermata, sia
pure a f‌ini risarcitori, la responsabilità dell’imputato per i
fatti di reato contestati».
Osserva che la Corte di appello aveva applicato la re-
gola di cui all’art. 129 cod. proc. pen. circa la immediata
declaratoria di una causa di estinzione del reato, senza
prendere in esame le specif‌iche deduzioni versate nell’at-
to di appello con le quali si offrivano plurime indicazioni
con riguardo alla inattendibilità delle fonti testimoniali,
rappresentate, da un lato, dalle parti civili che erano state
coinvolte quali indagati in fatti commessi in danno dell’im-
putato, dall’altro, da parenti strettamente legati ad esse;
il tutto non considerando che, come più volte affermato
dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite,
l’art. 578 cod. proc. pen. impone un positivo e pieno ac-
certamento della responsabilità dell’imputato, mentre la
Corte di appello si era limitata a confermare le statuizioni
civili meramente affermando che non era delineabile una
evidente estraneità dell’appellante ai fatti di reato conte-
statigli né una insussistenza dei medesimi, senza ulteriori
approfondimenti.
4. La Quinta Sezione penale, assegnataria del ricorso,
con ordinanza in data 30 aprile 2013, l’ha rimesso alle Se-
zioni Unite a norma dell’art. 618 cod. proc. pen.
L’ordinanza pone in luce, con riferimento all’indi-
viduazione del giudice cui rimettere gli atti in caso di
annullamento con rinvio di una sentenza dichiarativa
della prescrizione del reato, in accoglimento del ricorso
dell’imputato che abbia dedotto la mancata motivazione

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