Corte di cassazione penale sez. V, 5 settembre 2013, n. 36372 (ud. 13 giugno 2013)

Pagine70-72
70
giur
1/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
Va pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Napoli. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 5 SETTEMBRE 2013, N. 36472
(C.C. 19 LUGLIO 2013)
PRES. SIRENA – EST. BIANCHI – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
CIARAVOLA
Misure cautelari personali y Estinzione y Termini
di durata massima della custodia cautelare y Com-
puto y Imputabilità dell’aumento del termine di fase
del giudizio di primo grado alla fase del giudizio
d’appello y Conf‌igurabilità y Esclusione
. In base al testuale tenore dell’art. 303, comma 1, n. 3
bis della lett. b), l’aumento f‌ino a sei mesi del termine
di fase relativo al giudizio di primo grado, se non com-
pletamente utilizzato, può essere imputato o alla fase
precedente o a quella del giudizio di cassazione, con
esclusione, invece, della imputabilità alla fase di appel-
lo. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 303; c.p.p., art. 304) (1)
(1) In argomento si vedano Cass. pen., sez. V, 26 luglio 2012, Ali, in
Ius&Lex dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. I, 21 giugno
1999, Romano ed altri, in questa Rivista 1999, 501.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli ha presentato ricorso per cassazione
nei confronti dell’ordinanza in data 27 maggio 2013 con la
quale il Tribunale del riesame annullava l’ordinanza emes-
sa dalla V Sez. della Corte d’Appello di Napoli del 5 aprile
2013, di rigetto dell’istanza di scarcerazione per decorren-
za dei termini di fase avanzata nell’interesse di Ciaravola
Bernardo, e dichiarava invece la perdita di eff‌icacia della
misura custodiale disposta nei confronti del Ciaravola e
la scarcerazione dell’imputato se non detenuto per altra
causa. In data 8 febbraio 2011 il GUP di Napoli aveva con-
dannato in sede di rito abbreviato il Ciaravola Bernardo
alla pena di anni 4 e mesi 4 reclusione (oltre la multa) per
il delitto di cui all’art. 319, 321 c.p. aggravato dalla circo-
stanza di cui all’art. 7 legge 203/91 (capo M3), condan-
na confermata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 29
aprile 2013. Il Tribunale del Riesame riteneva scaduto il
termine di fase di cui all’art. 303 comma 1, lett. c) n. 2, alla
data dell’8 febbraio 2013, ovvero dal decorso di un anno
dalla sentenza di primo grado a seguito del provvedimento
di sospensione dei termini di fase disposto dalla Corte di
Appello di Napoli e di ulteriori sospensioni.
Secondo il ricorrente Procuratore la decisione è erro-
nea in quanto al periodo di due anni giustamente conside-
rato andavano sommati ulteriori 6 mesi di cui all’art. 303
comma 1 lettera a) n. 3 bis, introdotto con la novella n. 4
del 2001, periodo che è operativo anche con riguardo alla
fase dell’appello; richiama in proposito la sentenza di que-
sta Corte n. 30759 del 2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento.
La questione riguarda il calcolo del periodo di durata
della custodia cautelare nella fase del giudizio di appello,
decorrente dalla pronuncia della sentenza di primo grado
e disciplinato dagli artt., 303 e 304 comma 6, ed è anzi più
precisamente limitata alla possibilità di tenere conto in
questa fase dell’aumento f‌ino a sei mesi di cui all’art. 303,
c.1, lett. b), n. 3 bis, disposizione introdotta con D.L. n.
341 del 2000 convertito in L. n. 4 del 2001; tale possibilità
è infatti sostenuta dal pubblico ministero, che si richiama
alla sentenza di questa Corte n. 30759 del 2012, e negata
dal Tribunale del riesame.
Osserva il Collegio che la questione è stata correttamen-
te risolta dal tribunale che ha precisato che dalla lettura
della disposizione di cui all’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3
bis) c.p.p. (ossia quella che dispone che, qualora si proce-
da per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., i
termini di cui ai numeri 1) e 2) e 3) sono aumentati f‌ino
a sei mesi) risulta agevole comprendere che tale termine
può certamente essere utilizzato dal giudice del primo
grado (all’evidente f‌ine di godere di un tempo maggiore
per lo svolgimento del dibattimento) ma, qualora non in-
tegralmente utilizzato, esso debba essere imputato o alla
fase precedente (ossia a quella delle indagini preliminari)
o alla fase del giudizio di cassazione, in tal modo stabi-
lendo implicitamente - ma comunque in modo in equivoco
- che esso non possa essere mai utilizzato nel giudizio di
appello. In conclusione, a prescindere dal’orientamento
cui si voglia pervenire sulla questione della computabilità
o meno dell’aumento f‌ino a sei mesi nel calcolare il doppio
del termine di fase, sembra evidente che si tratta di una
questione che non può riguardare il giudizio di appello,
atteso che la stessa disposizione di cui all’art. 303 comma
1, lett. b), n. 3 bis) stabilisce che tale termine è imputato,
ove non interamente utilizzato, o alla fase delle indagini
preliminari o a quella del giudizio di cassazione, con esclu-
sione del giudizio di appello.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 5 SETTEMBRE 2013, N. 36372
(UD. 13 GIUGNO 2013)
PRES. PALLA – EST. LIGNOLA – P.M. MAZZOTTA (DIFF.) – RIC. ROSATI
Cassazione penale y Sanzione pecuniaria e spese
per inammissibilità o rigetto del ricorso y Condan-
na del ricorrente y Conf‌igurabilità.
. Nel caso di ritenuta inammissibilità del ricorso per
cassazione, anche per taluna delle cause di inammis-
sibilità previste, in via generale, per ogni tipo di im-
pugnazione dall’art. 591 c.p.p., trova applicazione il
disposto di cui all’art. 616 c.p.p., per cui il ricorrente
va condannato, oltre che al pagamento delle spese del
procedimento, anche a quello della prescritta sanzione

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT