Corte di cassazione penale sez. V, 9 settembre 2013, n. 36886 (c.c. 15 gennaio 2013)

Pagine65-67
65
giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2014
LEGITTIMITÀ
(sez. I, n.40256 del 19 ottobre 2007, dep. 31 ottobre 2007,
Parasiliti Mollica, Rv. 238052), dovendo, al contrario, so-
spendersi la procedura esecutiva diretta a rendere esegui-
bili condanne, già condizionalmente sospese, in attesa del-
la eventuale estradizione suppletiva e riattivarsi la stessa
una volta che l’estradizione suppletiva fosse concessa.
2.2. Di tali principi, che il Collegio condivide e rafferma,
non si è fatta nella specie esatta interpretazione e corretta
applicazione.
Il Giudice dell’esecuzione, infatti, è partito dal rilievo
della insussistenza di alcuna preclusione, derivante dal
principio di specialità, alla “mera declaratoria dell’avve-
nuta verif‌icazione di taluni effetti risolutivi”, predeter-
minati per legge, di un benef‌icio concesso, afferente alla
fase esecutiva di procedimenti irrevocabilmente def‌initi
quando il condannato era nel territorio dello Stato; ha
rappresentato che tale declaratoria non determinava
“né esercizio dell’azione penale, né la sottoposizione a
un giudizio penale, né ex se una privazione della libertà
personale”; ha distinto tra pronuncia ed esecuzione del
provvedimento e ha rappresentato la estraneità ai poteri
del giudice dell’esecuzione dell’attività, giuridicamente e
temporalmente successiva, riguardante la concreta ese-
guibilità delle pene, in relazione alle quali sia revocato il
benef‌icio della sospensione condizionale della pena.
In tal modo il Giudice ha f‌inito con il disapplicare il
principio di specialità nella fase esecutiva, emettendo - in
costanza della presenza in Italia del condannato, detenuto
perché consegnato in conseguenza del mandato di arre-
sto europeo per fatti diversi e successivi rispetto a quelli
giudicati con le tre sentenze che hanno pronunciato le in-
dicate condanne, preesistenti e sospese condizionalmente
e in mancanza della procedura di estradizione suppletiva
o meglio di estensione attiva della consegna - una deci-
sione che ha reso dette sentenze di condanna eseguibili
e inseribili come pene ancora da espiare in un ordine
di esecuzione o in un provvedimento di cumulo di pene
concorrenti.
Né il Giudice dell’esecuzione ha considerato che ana-
loga questione già si è posta riguardo alla posizione del
ricorrente, ora consegnato dal Regno Unito in relazione
al mandato di arresto europeo del 16 febbraio 2009, in
occasione di una sua precedente consegna da parte dello
stesso Regno Unito in esecuzione di precedente mandato di
arresto europeo in relazione all’ordinanza di custodia cau-
telare, emessa dal Tribunale di Messina il 7 giugno 2005, e
che questa Corte, annullando senza rinvio per violazione di
legge l’ordinanza del 7 giugno 2006 del Tribunale di Patti,
sezione distaccata di S. Agata di Militello, che aveva revo-
cato le tre concessioni della sospensione condizionale della
pena, ora di nuovo revocate con l’ordinanza impugnata, ha
riaffermato il condiviso principio che, in tema di mandato
di arresto europeo, il principio di specialità di cui all’art.
32 legge n. 69 del 2005 trova applicazione anche in fase
esecutiva (sez. I, n. 40256 del 19 ottobre 2007, citata).
3. Alla luce delle svolte considerazioni, l’ordinanza im-
pugnata, sussistendo il denunciato vizio della violazione di
legge, deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art.
620 c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 9 SETTEMBRE 2013, N. 36886
(C.C. 15 GENNAIO 2013)
PRES. ZECCA – EST. MICHELI – P.M. GAETA (CONF.) – RIC. IANNINI
Giudice penale y Ricusazione y Dichiarazione y
Mera conoscibilità della causa di ricusazione y
Dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 38,
comma 1, c.p.p. y Individuazione y Rilevanza ai f‌ini
della decorrenza del termine per la proposizione
della relativa dichiarazione.
. In tema di ricusazione, ai f‌ini della decorrenza del
termine per la proposizione della relativa dichiarazio-
ne, nell’ipotesi, prevista dall’art. 38, comma 2, c.p.p.,
che la causa di ricusazione sia “divenuta nota” dopo la
scadenza dei termini previsti dal precedente comma 1,
l’espressione “divenuta nota” va intesa nel senso che
è necessaria e suff‌iciente la sola conoscibilità, con
l’ordinaria diligenza, della suddetta causa, e non la
sua conoscenza effettiva ed accertata. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 37; c.p.p., art. 38) (1)
(1) Questione controversa. In senso difforme si vedano infatti Cass.
pen., sez. I, 12 febbraio 2009, Calcagno, in questa Rivista 2010, 226;
Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2009, Querci, ivi 2010, 93; Cass. pen.,
sez. I, 16 ottobre 2003, Mingari, ivi 2004, 456 e Cass. pen., sez. I, 8
luglio 1997, Vitalone, ivi 1998, 108, tutte concordi nel non ritenere
suff‌iciente la mera “conoscibilità” della causa di ricusazione. Nello
stesso senso della massima in commento si vedano invece: Cass.
pen.,13 maggio 2010, Battipaglia, ivi 2011, 352; Cass. pen., sez. VI,
24 gennaio 2004, ivi 2005, 378; Cass. pen., sez. III, 27 giugno 2001,
Carlei, in Ius&Lex dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. V,
23 ottobre 1997, Mendella, in questa Rivista 1998, 267.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di L’Aquila, con l’ordinanza ri-
cordata in epigrafe, dichiarava inammissibile la dichia-
razione di ricusazione presentata il 05 novembre 2011 da
Eliseo Iannini, imputato per addebiti di bancarotta in un
processo pendente dinanzi al Tribunale della stessa città,
nei confronti del giudice Dott. Giuseppe Romano Garga-
rella, componente di quel collegio.
La Corte dava atto che la ricusazione era stata motiva-
ta in ragione della precedente def‌inizione - da parte dello
stesso Dott. Gargarella, quale giudice monocratico - di un
processo relativo ad altri soggetti ma per fatti concernenti
la medesima procedura concorsuale: causa di ricusazione
che tuttavia, ad avviso della Corte territoriale, doveva
intendersi “divenuta nota” al soggetto istante (ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 38, comma 2, del codice di rito)
almeno dal 28 aprile 2011, con la conseguente necessità
di rilevare la tardività dell’istanza. Infatti, all’udienza del
10 marzo 2011 il giudizio in corso di svolgimento dinanzi
al Tribunale collegiale era stato rinviato al 28 aprile 2011
essendo emerso che uno dei testimoni di cui era in pro-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT