Corte di cassazione penale sez. IV, 18 settembre 2013, n. 38458 (c.c. 4 giugno 2013)

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giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 18 SETTEMBRE 2013, N. 38458
(C.C. 4 GIUGNO 2013)
PRES. IZZO – EST. CASELLA – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
GRAZIOLI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Prelievo ematico y Esecuzione nell’ambito
di ordinari protocolli di pronto soccorso y Facoltà
di farsi assistere da un difensore y Obbligo di avviso
y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo emati-
co compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione
di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di
indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un in-
cidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti
di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356
cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di
avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un
difensore di f‌iducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod.
proc. pen. (c.p.p., art. 356; att. c.p.p., art. 114) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2012, n. 34145, in
questa Rivista 2013, 401. Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2008, n. 10850,
ivi 2008, 852, precisa che l’obbligo di farsi assistere da un difensore
in occasione dell’effettuazione dell’alcooltest non sussiste qualora
l’accertamento venga eseguito in via esplorativa, “risultando espres-
sione di un’attività di polizia amministrativa”. Se, invece, il prelievo
ematico viene effettuato su richiesta della polizia giudiziaria, i re-
lativi risultati sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’ac-
certamento del reato di guida in stato di ebbrezza (v., in tal senso,
Cass. pen. 7 marzo 2013, n. 10605, ivi 2013, 724). In questo caso
l’accertamento del tasso alcolemico si colloca fra gli atti indifferibili
ed urgenti di P.G. la quale è tenuta, ex art. 114 att. c.p.p., ad avvertire
la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da
un difensore di f‌iducia. Dall’omesso avviso consegue, una nullità di
natura intermedia che deve ritenersi sanata se non dedotta prima,
ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto: v. Cass. pen.,
sez. IV, 15 novembre 2012, n. 44840, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La
Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza
emessa ex art. 129 c.p.p. in data 16 dicembre 2011, preso
atto della richiesta del P.M. di emissione di decreto penale
di condanna nei confronti di Grazioli Giorgio, imputato
della contravvenzione di cui all’art. 186/comma 2 lett. c)
e comma 2 bis commessa in Canossa il 10 novembre 2010,
assolveva il predetto per non aver commesso il fatto, sul
rilievo del difetto di prova del superamento della soglia di
etilemia penalmente rilevante, attesa la nullità - rilevabile
d’uff‌icio - dei relativi accertamenti di laboratorio previo
prelievo ematico (che avevano evidenziato un tasso di
etilemia pari a 1,75 gr./l.) a cagione dell’omesso avviso
previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Genera-
le della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna,
denunziando il vizio di erronea applicazione della legge
processuale. Poichè la pretesa omissione dell’avviso previ-
sto dall’art. 114 disp. att. c.p.p. - sostiene il ricorrente -
integra, non una nullità assoluta, rilevabile anche d’uff‌icio
in ogni stato e grado del giudizio, ma una nullità a regime
intermedio, subordinata alle condizioni di deducibilità
previste dall’art. 182 codice di rito, era onere della parte
eccepirla o prima del compimento dell’atto (ovverosia
dell’esecuzione del prelievo di sangue al quale essa ebbe
necessariamente a presenziare ) ovvero immediatamente
dopo, non essendo quindi consentito al giudice rilevarla
ex off‌icio, in quanto sanata. Ne discende che, in difetto
di qualsivoglia eccezione in tal senso, tempestivamente
dedotta dalla parte legittimata, l’accertamento del tasso
alcoolemico doveva ritenersi legittimamente acquisito e
perfettamente utilizzabile.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con re-
quisitoria scritta in atti, ha concluso per l’annullamento
della impugnata sentenza con rinvio allo stesso Uff‌icio per
nuovo esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, per quanto di ragione, fondato.
Giova preliminarmente osservare che nel caso in cui
l’accertamento del tasso alcoolemico si renda necessario in
presenza di elementi integranti una notizia di reato (quali-
f‌icata e condizionata poi dagli esiti del medesimo) ricorre
il paradigma normativo dell’atto di polizia giudiziaria ur-
gente ed indifferibile, da ricondursi alle previsioni dell’art.
354, commi 2 e 3 c.p.p. A conclusioni opposte deve invece
pervenirsi qualora lo stesso accertamento (eseguito vuoi
tramite etilometro vuoi previo prelievo ematico all’interno
di struttura nosocomiale) sia determinato da esigenze
meramente esplorative, risultando, in tal caso, espres-
sione di una attività di polizia amministrativa: sez. IV n.
10850 del 2008 rv. 239404. Né torna applicabile l’art. 354
commi 2 e 3 codice di rito nel caso di prelievo ematico poi
legittimamente utilizzato ai f‌ini all’accertamento dell’eti-
lemia) eseguito a f‌ini terapeutici, nell’ambito di apposito
protocollo medico, nei confronti di soggetto ricoverato in
via d’urgenza al pronto soccorso a seguito di incidente
stradale qualora non si conf‌iguri alcun indizio di reato
(sez. IV n. 34145 del 2011 rv. 253746). A contrario, deve
esser ricondotta invece a vera e propria attività di P.G.
l’accertamento de qua eseguito a su richiesta della Polizia
stradale. In tal caso la relativa certif‌icazione (utilizzabile
ai f‌ini di prova nel procedimento anche a prescindere dal
consenso dell’interessato: sez. IV, n. 1827/2009 rv. 245997;
sez. IV n. 4118/2008 rv. 242834) costituisce il risultato di
operazioni che richiedono specif‌iche competenze tecni-
che compiuta dalla P.G. a mezzo di persone di queste in
possesso (art. 348, comma 4 c.p.p.). L’atto soggiace quindi,
quanto alla sua acquisizione ed utilizzabilità ai f‌ini del
giudizio, alla disciplina degli atti irripetibili di cui all’art.
431 c.p.p. (sez. IV n. 10605 del 2012 rv. 254933).
Di talchè, ove, nel caso concreto, l’accertamento del
tasso alcoolemico integri i presupposti dell’“atto urgente
ed indifferibile di P.G.”, la polizia giudiziaria, prima del
compimento dell’atto, è tenuta, ex art. 114 disp. att. c.p.p.,
ad avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha
facoltà di farsi assistere dal difensore di f‌iducia, senza tut-

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