Corte di cassazione penale sez. I, 27 settembre 2013, n. 40303 (c.c. 27 maggio 2013)

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giur
12/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
via ordinaria, ai controlli dell’ente territoriale ed offre le
garanzie di legalità e correttezza dell’intervento».
La vicenda esaminata nella sentenza impugnata ri-
guarda la materiale aggiunta di un testo sulla d.i.a. già
presentata.
Una simile condotta, ad avviso del Collegio, una volta
esclusa la natura provvedimentale della d.i.a. non può con-
f‌igurare il delitto di cui all’art. 476 c.p., in quanto il deposi-
to presso l’uff‌icio competente a riceverla non le attribuisce
natura di atto pubblico, mantenendo essa l’originaria ca-
ratteristica di mera dichiarazione corredata dalla relazione
di asseverazione e dagli elaborati progettuali aventi valore
di certif‌icazione che ne costituiscono parte integrante.
Va peraltro osservato che la decisione di questa Corte
richiamata dai giudici del gravame ed emessa nell’ambito
del medesimo procedimento (sez. V n. 35153/2007, cit.)
non assume alcun rilievo determinante, in quanto le con-
clusioni cui perviene si fondano sull’ormai minoritario in-
dirizzo interpretativo confutato dal giudice amministrativo
e sul richiamo ad altra decisione (sez. V n. 8684, 26 feb-
braio 2004) che riguarda, però, questione in parte diversa
(modif‌ica, ad opera di funzionari comunali, di domande di
condono e sostituzione della documentazione allegata).
La riconducibilità delle condotte contestate all’ipotesi
di cui all’art. 476 c.p. veniva infatti ritenuta, in quel caso,
per il fatto che i documenti presentati dal privato, venen-
do recepiti dall’amministrazione, ricevono un contenuto
aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fon-
te pubblicistica e per tale nuovo prof‌ilo, che presenta in-
dubbia autonomia funzionale, sono qualif‌icabili come atti
pubblici, ma nel caso esaminato l’elemento qualif‌icante
era rappresentato dall’apposizione del timbro del proto-
collo e sul conseguente rilievo assunto dalla soppressione
della documentazione ove lo stesso era stato apposto.
La stessa sentenza, inoltre, afferma testualmente che
«è fuor di dubbio che una scrittura privata o un altro do-
cumento, non costituente “ab origine” atto pubblico, non
possa essere considerato tale in virtù del collegamento
funzionale con l’atto cui esso mette o concorre a mettere
capo ovvero assuma natura di atto pubblico, quasi che
subisca una mutazione genetica, per il solo fatto che ven-
ga consegnato alla pubblica amministrazione, per effetto
dell’inserimento di esso in una “pratica” il cui esito è co-
stituito da un determinato provvedimento».
Deve dunque rilevarsi che, nella fattispecie, la mate-
riale alterazione della d.i.a. mediante l’aggiunta mano-
scritta di una frase indicante lavori diversi da quelli ori-
ginariamente dichiarati riguarderebbe, per quanto è dato
desumere dal tenore del provvedimento impugnato, la sola
descrizione dell’intervento, non viene tuttavia chiarito se
l’intervento modif‌icativo del testo abbia interessato parti
del documento aventi, come si è detto in precedenza, va-
lore di certif‌icazione cosicché, esclusa la conf‌igurabilità
del falso in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p., si rende
necessario l’annullamento dell’impugnata decisione sul
punto aff‌inché il giudice del rinvio, accertato preliminar-
mente in fatto, attraverso il diretto esame della d.i.a. e
della documentazione che ne costituisce parte integrante,
nella parte descrittiva delle opere da realizzare, qualif‌ichi
diversamente la condotta contestata alla luce dei principi
in precedenza richiamati.
Il primo motivo di ricorso è dunque fondato e l’acco-
glimento del motivo consente di ritenere assorbita la que-
stione prospettata nel secondo motivo di ricorso.
12. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferi-
mento al terzo motivo di ricorso che risulta infondato.
La Corte territoriale ha opportunamente richiamato
una condivisibile pronuncia di questa Corte (sez. III n.
8739, 4 marzo 2010) con la quale si è affermata la necessità
della preventiva autorizzazione paesaggistica per tutti gli
interventi di ristrutturazione edilizia, sia se soggetti alla
d.i.a. «semplice» di cui all’art. 22, commi primo e secondo
D.P.R. 380/01, sia se eseguibili in base al d.i.a. alternativa al
permesso di costruire, prevista dal comma terzo del mede-
simo articolo, escludendone la necessità solo per gli inter-
venti di restauro e risanamento conservativo e per quelli di
manutenzione straordinaria non comportanti alterazione
dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edif‌ici.
Sulla base di tale principio, ha correttamente ritenuto
sussistente la violazione paesaggistica anche sul presuppo-
sto che l’immobile da ricostruire previa demolizione costi-
tuisse un intervento edilizio «ontologicamente diverso».
Tale considerazione in fatto appare determinate e
risulta suffragata dalle stesse argomentazioni sviluppate
in ricorso, laddove si ammette che il solaio sarebbe stato
realizzato con materiali diversi.
Considerato che la descrizione dell’intervento da
eseguire è quella riportata nella d.i.a. dopo l’alterazione
di cui si è detto in precedenza, appare di tutta evidenza
che la sostituzione di una copertura in lamiera grecata
coibentata con un solaio in laterocemento comporta, per
la stessa natura e consistenza dei materiali, una oggettiva
alterazione dell’originario aspetto dell’edif‌icio che non
può essere sottratta al preventivo esame dell’ente prepo-
sto alla tutela del vincolo.
Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 27 SETTEMBRE 2013, N. 40303
(C.C. 27 MAGGIO 2013)
PRES. CHIEFFI – EST. LA POSTA – P.M. FRATICELLI (DIFF.) – RIC. GIP TRIBUNALE
DI ROMA
Competenza penale y Competenza per territorio
y Accertamento y Fattispecie in tema di accesso
abusivo ad un sistema informatico y Luogo della
consumazione del reato.
. Il luogo di consumazione del reato ex art. 615 ter c.p.
(accesso abusivo al sistema informatico o telematico),
ai f‌ini dell’individuazione della competenza territo-
riale, è quello in cui viene effettivamente superata la
protezione informatica e vi è l’introduzione nel sistema
e, quindi, là dove è materialmente situato il sistema
informatico (server) violato, ovvero l’elaboratore che

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