Corte di cassazione penale sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37742 (ud. 28 maggio 2013)

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giur
11/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
marzo 2008, Caradonna, Rv. 240144; sez. VI, sentenza n.
19541 del 24 novembre 2011, Rv. 252847).
Per altro orientamento, non vi è compatibilità tra re-
cidiva e continuazione, con la conseguenza che non può
tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continua-
zione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata
in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, conside-
rato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore
giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costi-
tuiscono momenti di un’unica condotta illecita, caratte-
rizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, con-
sumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso,
con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva
per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste,
pertanto, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la spe-
ciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione
di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende
pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predet-
ta autonomia, collegando ed unif‌icando i diversi episodi
criminosi (sez. V, sentenza n. 5761 del 11 novembre 2010,
Melf‌itano e altri, Rv. 249255).
Ritiene questa Corte che maggiormente persuasiva è la
tesi della compatibilità, le cui argomentazioni fanno leva
sul rilievo che recidiva e continuazione rappresentano
istituti autonomi, con struttura e f‌inalità diverse, ma nien-
t’affatto inconciliabili tra loro. La prima tende a punire in
maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, per-
siste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un
nuovo reato e dimostrando, in tal guisa, un rafforzamento
della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità
sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante
di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente
alla persona del colpevole. Il secondo, invece, attiene al
trattamento sanzionatorio unitario, cui va sottoposto il reo
per vari illeciti compresi, sin dal primo momento e nei loro
elementi essenziali, nell’originario disegno criminoso, in
ossequio al principio del “favor rei” che deroga a quello del
cumulo materiale delle pene.
Nel caso che occupa, quindi, il riconoscimento della re-
cidiva in ragione di una pluralità di reati tuttavia unif‌icati
per l’avvenuto accertamento della loro riconducibilità ad
un medesimo disegno criminoso è del tutto in linea con il
principio giurisprudenziale che deve ritenersi disciplinare
i rapporti tra recidiva e continuazione tra reati.
7. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 SETTEMBRE 2013, N. 37742
(UD. 28 MAGGIO 2013)
PRES. ROMIS – EST. GRASSO – P.M. D’AMBROSIO (PARZ. DIFF.) – RIC. SILVESTRI
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrez-
za y Accertamento y Sostituzione della pena con il
lavoro di pubblica utilità y Applicabilità della nuova
disciplina y Fattispecie in tema di pronuncia di pri-
mo grado anteriore alla nuova disciplina.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, deve ritenersi
che, in linea di principio, nell’ipotesi di condanna in
primo grado a pena detentiva e pecuniaria, con so-
stituzione della prima con la corrispondente sanzione
pecuniaria, senza il benef‌icio della sospensione con-
dizionale, non possa negarsi all’imputato, in sede di
appello, la possibilità di formulare una esplicita rinun-
cia alla sostituzione onde accedere al regime, da lui
ritenuto più vantaggioso, del lavoro di pubblica utilità,
introdotto con legge entrata in vigore successivamente
alla pronuncia della sentenza di primo grado. (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 2) (1)
(1) Conforme sulla prima parte della massima in commento si veda
Corte app. pen. Ancona, 16 marzo 2012, Motolese, in questa Rivista
2012, 895. In argomento si veda anche Cass. pen., sez. IV, 4 agosto
2011 Finocchiaro, ivi 2011, 1161 già richiamata in parte motiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza dell’1 luglio
2011, dichiarato Silvestri Luca colpevole del reato di cui
all’art. 186, comma 2, lett. b) del c.d.s., per essersi posto
alla guida di motociclo in stato d’ebbrezza (1,38/1,54 g/l),
condannò il medesimo alla pena di mesi tre di arresto ed
€. 2.000,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva con €.
3.420,00 di ammenda.
2. La Corte d’appello di Trieste, investita dell’appello
dell’imputato, con sentenza del 10 ottobre 2012, confermò
la statuizione di primo grado.
3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputato ricorre per
cassazione.
3.1. Con il primo motivo posto a corredo del ricorso il
ricorrente denunzia violazione di legge.
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello la so-
stituzione della pena con il corrispondente lavoro di pub-
blica utilità, introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120. La
Corte territoriale aveva negato l’accesso all’istituto assu-
mendo che l’applicazione della novella, entrata in vigore
successivamente alla commissione del fatto, sarebbe stata
più sfavorevole all’imputato. Ma ciò non teneva conto del
complessivo trattamento agevolativo della riforma.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vizio
motivazionale, assumendo che il macchinario con il quale
era stato effettuato l’alcoltest non funzionava corretta-
mente, stante che in quella medesima occasione, testato
su una passeggera (tale Bordon), la quale aveva dichiarato
di aver bevuto due o tre birre, aveva dato risultato zero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il secondo motivo, che per la preliminarità che lo
contraddistingue occorre prendere in esame per primo, è
del tutto destituito di fondamento. In primo ed assorbente
luogo tutta la costruzione liberatoria poggia sulla veri-
dicità dell’asserto, del tutto congetturale, che la Bordon
aveva effettivamente e da poco tempo bevuto nella misura
indicata, anche a voler ammettere che la prova fu effetti-

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