Corte di cassazione penale sez. IV, 17 settembre 2013, n. 38130 (ud. 13 giugno 2013)

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giur
Rivista penale 11/2013
LEGITTIMITÀ
e delle sanzioni accessorie facoltative, che è stato ritenuto
da questa Corte utile fonte di orientamento pure nel con-
tiguo contesto delle sanzioni amministrative accessorie
come quella in esame ( v. sez. IV, 16 maggio 2012, n. 26111,
Viano, rv.253597).
Il citato articolo prescrive che a tal f‌ine si abbia riguardo
alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente
per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue
condizioni economiche.
Anche in tale caso, pertanto, il dato normativo pone
in primo piano la gravità del fatto, in ottica parzialmente
diversa da quella orientata dalla costituzionale funzione
rieducativa della sanzione penale.
Alla luce di tali principi deve, pertanto, ritenersi che
l’apprezzamento del giudice di merito che ha determinato
in quattro anni la durata della sospensione della patente
di guida, senza tener conto del giudizio di comparazione
delle circostanze e della conseguente diminuzione della
pena è immune da censure.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 SETTEMBRE 2013, N. 38130
(UD. 13 GIUGNO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. DOVERE – P.M. LETTIERI (DIFF.) – RIC. SANTOCCHI
Reato y Cause di giustif‌icazione y Adempimento di
un dovere y Promanante da un ordine dell’autorità
y Sostanzialmente illegittimo y Scriminante ex art.
51 c.p. y Applicabilità y Esclusione y Fattispecie in
materia di guida in stato di ebbrezza
. In presenza di un ordine dell’autorità da riguardarsi
come sostanzialmente illegittimo, ancorché ragionevol-
mente non ritenuto per tale dal soggetto che lo ha ema-
nato per mancata percezione del fatto che costituiva la
causa dell’illegittimità, non può ritenersi operante la
scriminante di cui all’art. 51 c.p. in favore del soggetto
che, pur essendo invece consapevole della esistenza
di quel fatto, abbia ciononostante posto in essere, in
adempimento dell’ordine, un condotta costituente
reato. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata af-
fermata la penale responsabilità del conducente di un
autoveicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza,
in un caso in cui la condotta di guida era stata posta
in essere in adesione ad un ordine dato al medesimo
conducente da un agente della polizia stradale, il quale
non aveva avuto modo di rendersi conto del suddetto
stato). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 51) (1)
(1) In senso analogo si veda in argomento Cass. pen., sez. IV, 1 di-
cembre 2000, Pellegrini, in questa Rivista 2001, 599; per l’applicazio-
ne della scriminante di cui all’art. 51 c.p. si veda Cass. pen., sez. I, 4
aprile 1987, Freda, ivi 1988, 88.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la
condanna pronunciata dal Tribunale di Pesaro, sezione
distaccata di Fano, nei confronti di Santocchi Alviero, ri-
tenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza
alcolica [art. 186, c. 2 lett. c) c.d.s. commesso il 20 giugno
2008], ed al quale è stata inf‌litta la pena di mesi due di
arresto ed € 1.000 di ammenda.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazio-
ne l’imputato a mezzo del difensore.
Si rileva che mentre per il primo giudice l’assistente
capo Moschella Nicola, dopo aver fermato un autocarro in
una piazzola di sosta per un controllo, si avvide del Santoc-
chi mentre si dirigeva presso un’autovettura Fiat con una
tanica di carburante in mano e lo invitava a seguire l’auto
della polizia sino al casello autostradale di Fano, dove ven-
ne accertato lo stato di ebbrezza alcolica del medesimo, la
Corte di Appello ha ritenuto che l’assistente capo richiese
i documenti all’imputato mentre questi era in macchina e
quindi invitò quest’ultimo a liberare la corsia d’emergenza.
Sicché, solo dopo che il Santocchi era ripartito, a sua volta
il Moschella riprese il cammino, seguendolo per circa 4
km. Durante questo percorso venne notata una condotta
di guida scorretta da parte del Santocchi, sicché questi
venne fatto fermare e sottoposto al controllo diretto a ve-
rif‌icare la presenza di alcol etilico nell’organismo.
Su tali premesse fattuali, l’esponente articola un primo
motivo con il quale deduce violazione e/o errata applica-
zione dell’art. 51 c.p.
La Corte di Appello avrebbe errato nell’applicazione del-
l’art. 51 c.p. non avendo ritenuto che l’imputato era incorso
in errore di fatto scusabile avente ad oggetto la legittimità
dell’ordine (di mettersi in marcia) impartitogli dagli agenti
di polizia. Il Santocchi aveva agito nella verosimile e ragio-
nevole convinzione di adempiere ad un ordine dell’autorità
legittimo sia sul piano formale che su quello sostanziale.
Inoltre la Corte di Appello avrebbe errato anche in rela-
zione alla sindacabilità dell’ordine impartito all’imputato.
Tale sindacabilità, si afferma, deve essere intesa come
riferita al prof‌ilo formale e non a quello sostanziale dell’or-
dine. Ciò signif‌ica, aggiunge il ricorrente, che l’illegittimi-
tà sostanziale è sindacabile se palese e manifesta; l’ordine
formalmente illegittimo invece è sempre sindacabile.
Nel caso di specie si è in presenza di un ordine for-
malmente legittimo e sostanzialmente illegittimo ma la
cui illegittimità non era manifesta al Santocchi. La Cor-
te di Appello di Ancona avrebbe errato nel ritenere che
l’imputato fosse perfettamente a conoscenza delle proprie
condizioni di ebbrezza e che queste non gli consentivano
di mettersi alla guida, di modo che obbedire all’ordine
avrebbe signif‌icato commettere un reato.
Con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di
motivazione laddove, avendo adottato la Corte di Appello
una ricostruzione dei fatti difforme da quella fatta propria
dal giudice di primo grado, non si esplicano le ragioni di
tale diversa ricostruzione. Altrettale vizio motivazionale
viene ravvisato in ordine al giudizio di inverosimiglianza
ed inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dal-

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