Corte di Cassazione penale sez. I, 23 settembre 2013, n. 39204 (c.c. 17 maggio 2013)

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giur
11/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 23 SETTEMBRE 2013, N. 39204
(C.C. 17 MAGGIO 2013)
PRES. SIOTTO – EST. SANTALUCIA – P.M. IZZO (PARZ. DIFF.) – RIC. FERRARA ED
ALTRI
Misure di prevenzione y Pericolosità sociale y
Riferibilità alla pericolosità attuale del preposto y
Esclusione y Misure di prevenzione patrimoniali y
Ambito di applicazione y Fattispecie avvenute ante-
riormente alla Legge n. 94 del 2009
. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la di-
sciplina contenuta nell’art. 2 bis, comma 6 bis, della
legge n. 575/1965, quale modif‌icato dall’art. 2, comma
22, della legge 15 luglio 2009 n. 94 (ora trasfuso nell’art.
24 del D.L.vo n. 159/2011), nel senso che l’applicazione
della conf‌isca non richiede più l’accertamento dell’at-
tuale pericolosità del preposto, può trovare applica-
zione anche nel caso che l’acquisto dei beni ritenuti
conf‌iscabili sia avvenuto anteriormente all’entrata in
vigore della suddetta legge di modif‌ica. (Mass. Redaz.)
(prel., art. 11; c.p., art. 200; l. 31 maggio 1965, n. 575,
art. 6 bis) (1)
(1) In senso difforme si veda Cass. pen., sez. V, 25 marzo 2013, Oc-
chipinti, in questa Rivista 2013, 669 per la quale l’applicazione della
conf‌isca, prescindendo dalla verif‌ica della pericolosità del preposto,
si applica solo alle fattispecie realizzatesi dopo l’entrata in vigore
della legge citata. Conformi sulla prima parte della massima si ve-
dano Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2013, Vittoriosi, in Ius&Lex dvd
n. 5/13, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 2013, Coli ed
altri, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Salerno ha confermato il decreto
con cui, in data 24 febbraio 2010, il tribunale di quella
stessa città dispose la conf‌isca di alcuni beni immobili in
danno del proposto Fernando Ferrara, del coniuge Ida Be-
nesatto, dei f‌igli Francesco e Mauro, dopo aver accertato
che Fernando Ferrara, nella sua qualità di funzionario del
Comune di Battipaglia, era stato contiguo ad associazioni
di stampo camorristico, il clan Maiale prima e il clan Peco-
raro-Renna dopo, e ciò per circa un decennio, dal 1985 al
1995, dando un contributo rilevante in settori importanti,
come quelli degli appalti pubblici e delle concessioni. Già
il Tribunale aveva ritenuto di non poter applicare la mi-
sura di prevenzione personale in ragione dell’assenza del
requisito dell’attualità della pericolosità sociale. I gruppi
criminali non erano, infatti, operativi da diversi anni al
momento della decisione del Tribunale, e non vi sono di-
chiarazioni dei collaboratori di giustizia o accertamenti
investigativi che inducano a ritenere che altro gruppo
si sia sostituito nel compimento di quelle stesse attività
criminali.
La Corte di appello, prima di procedere all’esame nel
merito, ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi proposti
nell’interesse di Ida Benesatto e Mauro e Francesco Fer-
rara, perché i difensori ricorrenti hanno agito in difetto
di procura speciale. E ha rilevato, con riferimento ai beni
nella disponibilità dei terzi interessati, il difetto di legitti-
mazione per l’impugnazione di Fernando Ferrara, perché
la ritenuta f‌ittizia intestazione del bene non può essere
oggetto del gravame di chi si ritenga abbia la disponibilità
dello stesso bene che si presuma intestato a terzi al f‌ine di
sottrarlo a coattiva apprensione. Ha quindi osservato che
se i beni, dei quali si intenda dimostrare la disponibilità in
capo al preposto, sono nella formale titolarità di coniuge e
f‌igli, la disponibilità di tali beni deve intendersi presunta
in capo all’indiziato di appartenenza all’associazione ma-
f‌iosa.
Ha poi ulteriormente precisato che l’art. 2 bis, L. n. 575
del 1965, alla luce delle novelle legislative del 2008 e del
2009, consente espressamente l’applicazione della misura
di prevenzione patrimoniale in modo del tutto autonomo
dalle misure di prevenzione personali o, comunque, dal-
l’accertamento della persistente condizione di pericolosi-
tà sociale del proposto, ferma restando la necessità della
verif‌ica, in via incidentale, dell’inquadrabilità del predetto
nella categoria dei soggetti che possono essere destinatari
dell’azione di prevenzione.
La Corte di appello ha quindi confermato la contiguità
di Fernando Ferrara, non più attuale, alle organizzazioni
criminali di tipo camorristico denominate clan Maiale e
clan Pecoraro-Renna, la cui esistenza ed operatività è stata
oggetto di accertamento con sentenze ormai irrevocabili.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso, per mezzo
del difensore avv.to Murone, Fernando Ferrara ed i terzi
interessati Ida Benesatto, Francesco e Mauro Ferrara,
deducendo:
1. Violazione di legge e difetto di motivazione nella
parte in cui è stata affermata l’appartenenza del propo-
sto ad un’associazione camorristica, con motivazione
assolutamente inesistente o meramente apparente e,
comunque, in assenza dei presupposti di legge per l’appli-
cazione della misura di prevenzione personale. Il difetto
assoluto di motivazione, tale da determinare nullità, è di
immediata evidenza, non avendo la Corte di appello fatto
alcun riferimento alle doglianze difensive in riferimento
all’attendibilità dei collaboratori di giustizia, all’esistenza
di provvedimenti giurisdizionali che hanno riconosciuto
l’estranietà di Fernando Ferrara a contesti associativi,
alla produzione di documentazione attestante la sua
estraneità a determinati eventi amministrativi da cui si
è inteso far discendere l’appartenenza all’associazione
maf‌iosa. L’unico processo penale instaurato a carico di
Fernando Ferrara si è concluso con l’assoluzione, sicché,
pur nell’autonomia del procedimento di prevenzione da
quello penale, il provvedimento di prevenzione, giungendo
a conclusioni diverse, avrebbe dovuto dare contezza dei
criteri valutativi applicati e del ragionamento adottato. Se
il giudice penale non ritenne sussistente la partecipazione
associativa, in particolare svalutando la portata probatoria
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia il giudice
della prevenzione non poteva giungere ad opposta conclu-
sione sulla base di una differente valutazione dei medesimi
elementi, in quanto, in tal caso, si versa non in un’ipotesi

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