Corte di cassazione penale sez. un., 30 settembre 2013, n. 40354 (ud. 18 luglio 2013)

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Rivista penale 11/2013
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 30 SETTEMBRE 2013, N. 40354
(UD. 18 LUGLIO 2013)
PRES. SANTACROCE – EST. BLAIOTTA – P.M. DESTRO (CONF.) – RIC. SCIUSCIO
Furto y Aggravanti y Mezzo fraudolento y Nozione
y Mero occultamento sulla persona o nella borsa
di merce esposta in un esercizio di vendita a self
service y Conf‌igurabilità y Esclusione.
Azione penale y Querela y Responsabile di un eser-
cizio commerciale y Furto in supermercato y Legitti-
mazione a proporre querela y Sussistenza.
. L’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento di cui
all’art. 625, comma primo, n. 2, c.p. delinea una con-
dotta, posta in essere nel corso dell’iter criminoso,
dotata di marcata eff‌icienza offensiva e caratterizzata
da insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere
la contraria volontà del detentore ed a vanif‌icare le
difese che questi ha apprestato a difesa della cosa.
Tale insidiosa, rimarcata eff‌icienza offensiva non si
conf‌igura nel mero occultamento sulla persona o nella
borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self
service, trattandosi di banale, ordinario accorgimento
che non vulnera in modo apprezzabile le difese appre-
state a difesa del bene. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 624;
c.p., art. 625) (1)
. Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costitui-
to non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali
di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella pe-
culiare accezione propria della fattispecie, costituito
da una detenzione qualif‌icata, cioè da una autonoma
relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di
utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto
con il bene non ne richiede necessariamente la diretta,
f‌isica disponibilità e si può conf‌igurare anche in assen-
za di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce
in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso
di furto di una cosa esistente in un esercizio commer-
ciale, persona offesa legittimata alla proposizione della
querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso,
quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire,
alienare la merce. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 624; c.p.,
art. 120) (2)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. dirimono un contrasto
giurisprudenziale in ordine alla conf‌igurabilità dell’aggravante del
mezzo fraudolento. Secondo un primo orientamento a cui aderisce
la pronuncia in epigrafe, per mezzo fraudolento deve intendersi
qualunque attività che sorprenda o soverchi con insidia ed astuzia
la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgi-
menti posti dal soggetto passivo a difesa della cosa. Di conseguenza,
l’aggravante è esclusa nel caso di mero nascondimento dell’oggetto
rubato nelle tasche della giacca. In tal senso, v. Cass. pen., sez. IV,
13 luglio 2006, Giordano, in questa Rivista 2007, 566. Secondo altro
contrapposto orientamento, l’aggravante in questione è ravvisabile
quando l’accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottra-
zione, in quanto f‌inalizzato alla def‌initiva e piena disponibilità della
cosa sottratta e, pertanto, espressione di maggiore criminosità de-
sunta dalla dimostrata capacità di superare con la frode la custodia
apprestata dall’avente diritto. Così è stata ritenuta sussistente l’ag-
gravante nella condotta di colui che sottrae merce dagli scaffali di
un supermercato, avvalendosi di una «panciera» (v. Cass. pen., sez.
V, 30 marzo 2006, Battisti, ivi 2007, 216), o nell’uso di pantaloncini
elasticizzati indossati sotto l’abito per occultare immediatamente la
merce sottratta in un supermercato (v. Cass. pen., sez. V, 22 aprile
2005, Lamberti ed altro, ivi 2006, 982 .
(2) La questione sottoposta al giudizio delle SS.UU. è «se, con ri-
ferimento al reato di furto, abbia la veste di persona offesa - e sia
conseguentemente legittimato a proporre la querela - il responsabile
dell’esercizio commerciale nel quale è avvenuta la sottrazione che
non abbia la qualità di legale rappresentante dell’ente proprietario
o non sia munito di formale investitura al riguardo». Un primo in-
dirizzo giurisprudenziale ritiene che persona offesa dal reato sia il
proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene sottratto e ne
deduce che il direttore di un esercizio commerciale che non ne sia
pure proprietario non è legittimato a proporre querela. In tal senso
si sono espresse Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2010, P.M. in proc.
Febbi, in questa Rivista 2011, 291 e Cass. pen., sez. II, 9 novembre
2006, Tinnirello, ivi 2007, 793. Secondo altro contrapposto indirizzo,
seguito dalla sentenza in commento, il responsabile di un esercizio
commerciale, nella specie di un supermercato, pur sprovvisto di
poteri di rappresentanza del proprietario, ha legittimazione alla pro-
posizione della querela per i fatti di furto della merce ivi detenuta ed
esposta al pubblico. Così si vedano Cass. pen., sez. IV, 24 novembre
2010, Cacciari, ivi 2012, 318 e Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2010, Pg
in proc. Klimczuk e altri, ivi 2011, 1201.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Sul-
mona ha affermato la responsabilità di Mara Sciuscio in
ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e
625,comma primo, n. 2, c.p.
La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello
dell’Aquila.
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, l’impu-
tata sottraeva dagli scaffali di un grande magazzino deno-
minato Oviesse alcuni capi d’abbigliamento per bambini
ed un top da donna privi di placche antitaccheggio, li oc-
cultava in una grande borsa che appariva piena, passava la
cassa senza pagare, usciva dall’esercizio e veniva fermata
dai Carabinieri cui era nota per precedenti, analoghi ille-
citi. Nell’occultamento della merce è stata ravvisata l’ag-

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