Corte di cassazione penale sez. IV, 2 settembre 2013, n. 35839 (ud. 12 marzo 2013)

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giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
affermati da questa S.C., ha ritenuto che il Lazzarin non
avesse fornito la prova liberatoria di viaggiare a velocità
adeguata o comunque consentita, non potendosi quindi
escludere la responsabilità colposa in concorso con Zanon.
Per tali considerazioni, il motivo di violazione e falsa ap-
plicazione dell’art. 2054 c.c. è manifestamente infondato.
3.2. Il secondo motivo, che fa valere l’insuff‌icienza e
contraddittorietà della motivazione sul punto della re-
sponsabilità co ncorrente del sig. Lazzarin, non co glie nel
segno. Infatti, esso non censura la ratio decidendi decisi-
va, in quanto ai f‌ini dell’affermazione di tale responsabi-
lità è suff‌iciente (come già esposto) che il Lazzarin n on
abbia fornito la prova li beratoria. In ogn i caso, questo
punto appare suff‌iciente e c ongruamente motivato dalla
Corte veneziana e pertanto la valutazione delle risultan-
ze istruttorie è incensurabile in sede di legittimità, in
specie ove si ritiene la positiva sussistenza di parame-
tri og gettivi, i quali induco no a rite nere che i l Lazzarin
viaggiasse a velocità superiore al limite consentito, quali
lo spazio di frenata pi uttosto lungo e la violenza dell’ urto
testimoniata dagli ing enti danni subi ti dal motocicl o
dopo lo scont ro.
3.3. Il terzo motivo, attinente alla quantif‌icazione del
riparto nel concorso di colpa (sulla quale la Corte territo-
riale concorda col giudice di primo grado) non è accogli-
bile, in quanto è inammissibile nella presente sede di le-
gittimità qualunque discorso relativo alla valutazione (di
mero fatto) relativa alla percentuale di apporto causale
nella produzione dell’evento dannoso da parte di ambedue
i concorrenti, spettando tale incombenza al solo giudice
del merito.
4 - Si propone la trattazione del ricorso in camera di
consiglio e il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e
notif‌icata ai difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, ripropo-
nendo le argomentazioni a base del ricorso. Queste, co-
munque, si basano e presuppongono tutte una ricostruzio-
ne delle cause del sinistro non aderente all’accertamento
compiuto dai Giudici Territoriali. La memoria (punto l),
difatti, muove dal presupposto, smentito dalla sentenza
impugnata, che la condotta dello Zanon fosse risultata del
tutto assorbente nella causazione del sinistro. I Giudici
Territoriali, hanno, invece, accertato un concorso di re-
sponsabilità del Lazzarin, seppure inferiore a quello dello
Zanon. Ugualmente non inf‌iciano i motivi in fatto e in
diritto posti a base della relazione gli altri due punti della
memoria, limitandosi a riproporre valutazioni di fatto (ri-
costruzione della dinamica del sinistro e del concorso di
colpa), incensurabili in questa sede.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di con-
siglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto
esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere
rigettato essendo manifestamente infondato;
nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto atti-
vità difensiva;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ . (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 2 SETTEMBRE 2013, N. 35839
(UD. 12 MARZO 2013)
PRES. FOTI – EST. FOTI – P.M. SCARDACCIONE (DIFF.) – RIC. ROSSETTI
Guida in stato di ebbrezza y Sentenza di “pat-
teggiamento” y Sospensione della patente di guida
y Durata y Fissazione in misura notevolmente su-
periore al minimo y Obbligo di motivazione y Sussi-
stenza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, nel
caso in cui intende f‌issare la durata della sospensione
della patente di guida in misura notevolmente superio-
re al minimo o addirittura nel massimo, deve, anche in
una sentenza di “patteggiamento”, congruamente moti-
vare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto.
(nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 444) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 1998, Gemi-
gnani F., in questa Rivista 1998, 922 e Cass. pen., sez. IV, 6 marzo
1996, Veneri, ivi 1996, 934.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rossetti Fabrizio, imputato ex art. 186, comma 2 del
codice della strada (tasso alcolemico rilevato pari a 1,12
g/l), propone ricorso per cassazione, per il tramite del
difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del
20 settembre 2010, che, nell’emettere sentenza ex art. 444
c.p.p., ha applicato, nei confronti dello stesso, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per la durata di un anno.
Deduce il ricorrente l’assenza di motivazione della sen-
tenza impugnata in punto di determinazione della durata
della sanzione amministrativa accessoria, applicata nella
misura massima prevista dalla legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Osserva, invero, la Corte che se è vero che nel deter-
minare la durata della sospensione della patente di guida
- sanzione che, data la natura amministrativa attribuitale,
rimane estranea al “patteggiamento” - il giudice dispone
di un potere discrezionale, è altresì vero che, comunque,
allorchè intenda f‌issarla in misura notevolmente distante
dai minimi previsti dalla legge, o addirittura nei massimi,
come nel caso di specie, ha il dovere di indicare le ragioni
della sua decisione.
A tale obbligo non ha adempiuto il tribunale, il quale si
è limitato ad indicare la durata della sanzione accessoria
applicata senza nulla chiarire circa le ragioni per le quali
ha ritenuto di applicarla nella misura massima prevista
dalla legge.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annulla-
ta, limitatamente alla determinazione della durata della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul
punto, al Tribunale di Roma. (Omissis)

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