Corte di cassazione penale sez. IV, 22 ottobre 2013, n. 43175 (ud. 2 luglio 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGITTIMITÀ
preliminare. In questa prospettiva il successivo rif‌iuto di
sottoporsi all’accertamento urgente di cui all’art. 379 del
Regolamento di esecuzione del codice della strada non era
idoneo a conf‌igurare il reato de quo.
Con il secondo motivo si duole della contraddittoria
motivazione in punto di dolo, giacchè, come emergeva dal
verbale redatto dalla polizia locale, l’imputato non era sta-
to informato correttamente delle conseguenze del rif‌iuto
ma solo che questo costituiva violazione amministrativa.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 597,
comma 3, c.p.p. laddove la Corte territoriale ha revocato la
sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella
dei lavori di pubblica utilità affermando trattarsi di revo-
ca obbligatoria ex lege, che può essere disposta d’uff‌icio
anche dal giudice di appello, essendo stata già concessa
una volta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento all’ul-
timo motivo.
Osserva, in primo luogo, il Collegio che correttamente è
stato ritenuto sussistente il reato di rif‌iuto di sottoporsi al
test alcolimetrico, a nulla rilevando che il Monzani si era reso
disponibile ai primi accertamenti compiuti dalla polizia.
La contravvenzione contestata, infatti, come emerge
anche dal tenore letterale della norma, si perfeziona con
il rif‌iuto dell’interessato a sottoporsi a qualsiasi (e quindi
anche ad uno solo) degli accertamenti alcolemici tassati-
vamente previsti dai commi 3, 4, 5 dell’art. 186 del codice
L’accertamento di cui al comma 4 è previsto come fa-
coltativo e successivo a quello di cui al comma 3 e quello
di cui al comma 5 è previsto, solo laddove il soggetto sia
rimasto coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure
mediche in strutture sanitarie.
È incontestato, pertanto, che il reato di cui all’art. 186
c.d.s., comma 7, reintrodotto con il D.L. n. 92 del 2008 con-
vertito in legge n. 125 del 2008, rimane integrato anche
dal rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti degli organi di
polizia stradale a mezzo di strumenti portatili (c.d. “etilo-
metro”) di cui al comma 3 della detta norma.
Nel caso in esame, il rif‌iuto è stato opposto dall’imputato
ai sensi del comma 3 del citato articolo 186 proprio al f‌ine
di impedire il completamento degli accertamenti alcolime-
trici che avrebbero dovuto attuarsi tramite etilometro.
Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto un
duplice prof‌ilo: lamenta violazioni di legge non dedotte con
i motivi di appello e, in ogni caso, afferisce a circostanza
di fatto (l’erronea indicazione parziale delle conseguenze
del rif‌iuto), oltre che indimostrata - non essendo previsto
l’accesso agli atti da parte di questa Corte - anche inin-
f‌luente ai f‌ini della esclusione del dolo, che presuppone
esclusivamente la volontà dell’agente di non sottoporsi
all’accertamento e non la esatta conoscenza delle conse-
guenze del rif‌iuto.
Fondato è invece il terzo motivo.
Deve ritenersi illegittima l’applicazione di uff‌icio da
parte del giudice di appello della revoca della pena sostitu-
tiva applicata in primo grado, se la questione specif‌ica non
sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero,
in quanto tale statuizione viola la previsione dell’art. 597,
comma 3, c.p.p - che sancisce il divieto della “reformatio
in peius” quando appellante sia il solo imputato (v. in tal
senso, con riferimento alla revoca di uff‌icio da parte del
giudice di appello del benef‌icio della sospensione con-
dizionale della pena, sez. III, 20 dicembre 2007, n. 6313,
Pagano, rv. 238831). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 OTTOBRE 2013, N. 43175
(UD. 2 LUGLIO 2013)
PRES. UCCELLA – EST. IZZO – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. MAUCCI
Guida in stato di ebbrezza y Imputato condan-
nato in primo grado y Reato commesso anterior-
mente alla L. n. 120 del 2010 y Sostituzione della
pena inf‌litta con quella del lavoro di pubblica uti-
lità y Richiesta presentata in sede d’impugnazione
y Possibilità.
. In tema di guida in stato d’ebbrezza con tasso alcole-
mico accertato superiore a 1,5 grammi per litro (art.
186, secondo comma lett. c) del D.L.vo 30 aprile 1992,
n. 285), l’imputato che, condannato in primo grado sul-
la base della disciplina anteriore alla legge n. 120 del
2010, invochi in sede di impugnazione l’applicazione
della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in-
trodotta dalla legge citata, deve condizionare la sua ri-
chiesta alla contestuale irrogazione della diversa e più
severa pena detentiva prevista dalla nuova normativa.
(In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente
opinando, si farebbe illegittima applicazione di una
“terza legge”, risultante dalla combinazione dei fram-
menti delle discipline succedutesi nel tempo, in viola-
zione dell’art. 2 cod. pen). (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2013, n.
42649, in questa Rivista 2014, 232. In genere, sulla successione delle
leggi nel tempo relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza,
si vedano Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2004, n. 36757, in Riv. pen.
2005, 1238 e Cass. pen., sez. I, 28 ottobre 2003, n. 40915, ivi 2004, 896.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 11 dicembre 2012 la Corte di Ap-
pello di Genova confermava la pronuncia di condanna di
Maucci Diego per la contravvenzione di cui all’art. 186
lett. c) c.d.s. per avere guidato un’auto Hunday in stato
di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,71 e 1,51
(acc. in Sestri Levante il 13 dicembre 2008).
Veniva, inoltre, confermata la pena di mesi 2 di arresto
ed € 1000,00 con le attenuanti generiche e pena sospesa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazio-
ne il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di
legge e l’omessa motivazione sulla richiesta, presentata
con motivi aggiunti del 12 settembre 2012, per la sostitu-
zione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

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