Corte di cassazione penale sez. IV, 17 ottobre 2013, n. 42662 (ud. 9 luglio 2013)

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giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 OTTOBRE 2013, N. 42662
(UD. 9 LUGLIO 2013)
PRES. SIRENA – EST. IZZO – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. DANCI
Guida in stato di ebbrezza y Patteggiamento y
Omessa conf‌isca del veicolo y Conseguenze y Annul-
lamento senza rinvio con contestuale applicazione
della conf‌isca.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con
cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle
parti, ometta di disporre la conf‌isca del veicolo uti-
lizzato per commettere il reato deve essere annullata
limitatamente a tale aspetto senza rinvio, potendo il
giudice di legittimità applicare direttamente detta san-
zione amministrativa, accessoria ai sensi dell’art. 620,
comma primo, lett. l), cod. proc. pen. (nuovo c.s., art.
186; c.p.p., art. 620) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2012, n.
48000, in questa Rivista 2013, 824. Contra, ovvero nel senso che la
sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle
parti, ometta di disporre la conf‌isca del veicolo utilizzato per com-
mettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto,
con rinvio al giudice di merito aff‌inchè vi provveda, v. Cass. pen., sez.
IV, 31 luglio 2013, n. 33209, ivi 2014, 27.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 29 marzo 2012 il Tribunale di Vero-
na, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a Danci Toader
la pena di legge per la contravvenzione di cui all’art. 186,
comma 2, lett. c), c.d.s. (fatto acc. in Verona il 15 ottobre
2009). All’imputato veniva irrogata la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procu-
ratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia,
lamentando la violazione di legge per la omessa conf‌isca
obbligatoria del veicolo di proprietà dell’imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Invero, premessa la natura sanzionatoria della conf‌i-
sca di cui al comma 2, lett. c), dell’art. 186, essa andava
applicata obbligatoriamente con la sentenza di patteggia-
mento, alla luce dell’esplicita dizione della norma laddove
è previsto che con la sentenza di condanna ovvero di ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è
stata applicata la sospensione condizionale della pena, è
sempre disposta la conf‌isca del veicolo con il quale è stato
commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato.
Nel caso di specie, come esposto dal P.G. nel ricorso,
l’imputato risulta proprietario dell’auto, per cui ricorren-
do i presupposti di legge, doveva essere disposta la conf‌i-
sca del veicolo (cfr. Cass. sez. IV, sentenza n. 24015 del
6 maggio 2009 c.c. (dep. 11 giugno 2009), Di Tucci, Rv.
244220; Cass. sez. IV, sentenza n. 16154 del 4 marzo 2010
c.c. (dep. 26 aprile 2010), Pignat, Rv. 247328; Cass. sez. IV,
sentenza n. 41870 del 3 luglio 2009 c.c. (dep. 30 ottobre
2009), Baratto, Rv. 245439).
Ne consegue che la omissione della sua applicazione,
in presenza dei presupposti per la irrogazione della san-
zione (proprietà del veicolo), costituisce una violazione
di legge.
Né è di ostacolo alla possibilità di conf‌isca, la modif‌ica
apportata all’art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del
2010. Infatti, anche dopo la novella, permane l’ammis-
sibilità sia del sequestro, che della conf‌isca, quest’ultima
qualif‌icata come sanzione accessoria amministrativa (cfr.
Cass. sez. IV, sentenza n. 40523 del 4 novembre 2010 c.c.
(dep. 16 novembre 2010), Gibellini, Rv. 248859).
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della
sentenza, limitatamente al punto della conf‌isca del veico-
lo, che si applica in questa sede ai sensi dell’art. 620 lett.
I) c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 27 SETTEMBRE 2013, N. 40289
(UD. 18 GIUGNO 2013)
PRES. BARDOVAGNI – EST. SANTALUCIA – P.M. IACOVIELLO (PARZ. DIFF.) – RIC.
PENNETTI
Reato y Circostanze y Aggravanti comuni y Minora-
ta difesa pubblica o privata y Condizioni oggettive e
soggettive y Fattispecie in tema di omicidio commes-
so in pieno giorno con una improvvisa aggressione
della vittima alle spalle mentre questa era china
dietro un’autovettura in modo da essere comunque
visibile agli altri automobilisti in transito.
. In tema di circostanza aggravante prevista dall’art. 61
n. 5, non è conf‌igurabile la minorata difesa per appro-
f‌ittamento delle condizioni personali ove, sotto il prof‌i-
lo oggettivo, la condotta dell’autore del reato, sebbene
repentina, sia percepibile da terzi e, sotto quello sog-
gettivo, la condizione personale di minorazione della
vittima inerisca ad una situazione momentanea ed
occasionale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la
sussistenza dell’aggravante in relazione ad un omicidio
commesso in pieno giorno con una improvvisa aggres-
sione della vittima alle spalle mentre questa era china
dietro un’autovettura in modo da essere comunque
visibile agli altri automobilisti in transito). (c.p., art.
61) (1)
(1) Nel senso che la circostanza aggravante della minorata difesa
per approf‌ittamento delle condizioni personali ha riferimento alla
debolezza f‌isica o psichica del soggetto passivo e non alla maggiore
prestanza f‌isica dell’agente, salvo che si tratti di una particolare ed
eccezionale sua condizione, v. Cass. pen., sez. II, 16 luglio 2009, n.
29499, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna. Con riguardo alle
circostanze inerenti al luogo in cui la vittima si trova, Cass. pen., sez.
I, 24 luglio 1993, n. 7249, in Riv. pen. 1994, 1262 ha affermato che,
“ai f‌ini della ravvisabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p.,
è suff‌iciente che la difesa sia semplicemente ostacolata, sicché sus-
siste tale aggravante allorquando la vittima venga colta di sorpresa
mentre siede sola nello stretto abitacolo di un’automobile ferma sulla

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