Corte di cassazione penale sez. IV, 17 ottobre 2013, n. 42667 (ud. 9 luglio 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
LEGITTIMITÀ
Anche tale motivo di ricorso è infondato. Invero l’ordi-
namento, in particolare l’art. 186 C.d.s., correla la prova
dell’ebbrezza al superamento della soglia del tasso alcole-
mico di g/1 50. Inoltre determina tre fasce percentuali per
valutare il disvalore del fatto e punirlo solo amministra-
tivamente (fascia “a”), ovvero penalmente, con diversa
entità della pena, a seconda della entità del tasso (fascia
“b” e “c”).
In tale contesto, il superamento del limite integra
una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non
ammette prova contraria, il che si giustif‌ica con il fatto
che tale contravvenzione ha natura di reato ostativo, ri-
spetto a più gravi delitti contro la integrità f‌isica e la vita
della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella
consumazione.
Al rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi, se-
gue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 OTTOBRE 2013, N. 42667
(UD. 9 LUGLIO 2013)
PRES. SIRENA – EST. IZZO – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. BELLONI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Omesso avviso all’indagato della
facoltà di farsi assistere da un difensore di f‌iducia
y Nullità a regime intermedio y Tardiva deduzione
y Conseguenze in tema di rilevabilità d’uff‌icio y
Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso avvi-
so all’indagato - da parte della polizia giudiziaria che
proceda all’alcooltest - della facoltà di farsi assistere
da un difensore di f‌iducia determina una nullità a re-
gime intermedio, la quale, ove eccepita tardivamente
dalla parte, può essere rilevata d’uff‌icio dal giudice nei
termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., con la conse-
guenza che, in tal caso, non sussiste alcuna sanatoria
ma semplicemente la decadenza della parte in ordine
alla facoltà di dedurre tale eccezione che non pregiu-
dica i poteri off‌iciosi del giudice. (nuovo c.s., art. 186;
c.p.p., art. 180; c.p.p., art. 182; c.p.p., art. 354; c.p.p.,
art. 356; att. c.p.p., art. 114) (2)
(2) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass., sez. IV, 3 settem-
bre 2013, M.M., in questa Rivista 2013, 1018, con nota di R. BORRI,
Alcoltest e avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; e
Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2012, Avventuroso, ivi 2013, 851.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai
sensi dell’art. 129 c.p.p., il G.i.p. del Tribunale di Reggio
Emilia, ricevuta la richiesta del P.M. di emissione di de-
creto penale, ha assolto l’imputato Belloni Cristian dalla
contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.s.
(comm. in Scandiano il 27 maggio 2011), per non aver
commesso il fatto.
Il giudice, pur dando atto della circostanza che gli esami
di laboratorio a cui gli agenti di polizia giudiziaria avevano
fatto sottoporre il Belloni avevano evidenziato la presenza
di un tasso alcolemico pari a g/l 1,86, ha rilevato che nel-
l’occasione gli agenti operanti avessero omesso di avvisare
l’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore,
in violazione della prescrizione di cui all’art. 114 disp. att.
c.p.p. Tale violazione integrava la nullità sanzionata dagli
artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., rilevabile d’uff‌icio in quanto
a regime intermedio. Pertanto, escludendo l’informazione
probatoria acquisita con l’analisi di laboratorio, difettava
la prova della responsabilità dell’imputato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassa-
zione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Bologna denunciando la erronea applicazione della legge.
Evidenziava che la invalidità derivante dalla violazione
della disposizione di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. deter-
minava una nullità sottoposta al regime intermedio. Tale
nullità è soggetta alle condizioni di deducibilità previste
dall’art. 182 c.p.p., secondo comma, che impone alla parte
che assistere all’atto che si assume viziato - nel caso di
specie del prelievo di sangue - di eccepire l’eventuale nul-
lità prima che il predetto atto sia compiuto, ovvero se ciò
non sia possibile immediatamente dopo. Attività questa
che non è stata posta in essere, con conseguente sanatoria
della invalidità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio
del processo per avere difensore di f‌iducia dell’imputato
aderito alla proclamata astensione dalle udienze; infatti
essendo trattato il procedimento con rito camerale non
partecipato (art. 611 c.p.p.), la presenza del difensore non
è prevista e pertanto non rilevano eventuali impedimenti.
3.2. Passando all’analisi della censura formulata, va
ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato
che la nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato
da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto
urgente ed indifferibile, quale certamente è la sottopo-
sizione dell’indagato ai test per il rilievo del tasso alco-
lemico, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di
natura intermedia e deve ritenersi sanata se non tempe-
stivamente rilevata o se non dedotta prima, ovvero imme-
diatamente dopo il compimento dell’atto, ai sensi dell’art.
182 c.p.p., comma secondo (cfr. Cass. sez. IV, sentenza n.
38003 del 19 settembre 2012 ud. (dep. 1 ottobre 2012), Rv.
254374). Questa Corte di legittimità ha altresì affermato
che detto termine non è posto dalla norma in relazione
alla necessaria effettuazione di un successivo atto in cui
intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la
formulazione dell’eccezione aver luogo anche al di fuori
dell’espletamento di specif‌ici atti, mediante lo strumento
delle “memorie o richieste” che, ai sensi dell’art. 121 c.p.p.,
possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedi-
mento. In conseguenza, è stata considerata tardivamente
proposta l’eccezione di nullità di un atto per l’omesso av-
viso previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p., allorché la parte,

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