Corte di cassazione penale sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 43997 (ud. 2 ottobre 2013)

Pagine427-427
427
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
LEGITTIMITÀ
condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui
agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1,
lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la
durata dei predetti divieti. Se poi la misura interviene
dopo il conseguimento della patente il prefetto provvede
alla revoca.
Come è noto, la revoca determina la perdita del titolo
abilitativo che dovrà essere nuovamente conseguito e la
persona cui la stessa è stata revocata, per effetto dell’ap-
plicazione di una misura di sicurezza, non può conseguire
una nuova patente prima che siano trascorsi almeno 3
anni dal provvedimento di revoca. Quindi il Ciccone, es-
sendogli stata revocata la patente per effetto della libertà
vigilata, alla data del 3 dicembre 2007 - quando venne
fermato dalle forze dell’ordine era sicuramente privo del
titolo abilitativo alla guida di talché può ritenersi integra-
to il reato di cui all’art. 116 c.d.s.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la man-
cata applicazione dell’art. 62 bis nonostante il carattere
“assolutamente tenue e modesto della condotta”.
Invero il Tribunale ha escluso l’attenuante in esame
ritenendo che i numerosi precedenti dell’imputato non
consentissero la concessione delle generiche. Dunque
fornendo una spiegazione che, seppur scarna, appare del
tutto logica. Si ricorda in proposito che la concessione o
meno delle attenuanti, al pari della statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra opposte circostanze, rientra
nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezio-
nalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità
qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico e sia sorretto da suff‌iciente motivazione (sez. un.,
Rv. 245931; Cass., sez. II, Rv. 249163).
Sulla base delle considerazioni appena delineate, quin-
di, anche il secondo motivo appare infondato e deve essere
rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 28 OTTOBRE 2013, N. 43997
(UD. 2 OTTOBRE 2013)
PRES. SIRENA – EST. MONTAGNI – P.M. DESTRO (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC. DI
MARCO
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Omessa applicazione della sospensione della pa-
tente y Conseguenze y Annullamento con rinvio y
Ragioni y Fattispecie in tema di lesioni colpose gra-
vi causate da violazioni delle norme del C.d.s.
. In tema di lesioni personali colpose causate con vio-
lazione delle norme del codice della strada, il giudice,
accertata la responsabilità dell’imputato, è tenuto al-
l’applicazione della sanzione amministrativa accesso-
ria della sospensione della patente, in mancanza della
quale la sentenza deve essere annullata limitatamente
a tale aspetto, con rinvio al giudice del merito aff‌inché
vi provveda. (In motivazione la Corte ha rilevato che
l’applicazione in concreto della sanzione accessoria in
esame comporta l’uso di poteri discrezionali riservati al
solo giudice di merito). (nuovo c.s., art. 222) (1)
(1) Nello stesso senso si esprime Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre
2008, n. 45687, in questa Rivista 2009, 436. In argomento si veda inol-
tre Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 49236, ivi 2013, 749.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice di Pace di Cecina, con sentenza in data
17 maggio 2012, ha affermato la penale responsabilità di
Francesco Di Marco, in relazione al reato di cui all’art.
590, c.p., condannando l’imputato alla pena di € 300,00
di multa. Al prevenuto si contesta, mentre si trovava alla
guida della autovettura Peugeot 206 Tg. CC087MK, di
avere colposamente invaso la corsia di marcia percorsa
dall’autovettura Renault Laguna, Tg. BH904HE, condotta
da Donati Stefano e con a bordo Bemacchi Fabrizia, di
avere urtato il predetto veicolo con le riferite modalità e di
avere provocato alla Bemacchi lesioni personali giudicate
guaribili in giorni sette.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Firenze propone ricorso per cassazione
avverso la richiamata sentenza; la parte deduce l’erronea
applicazione dell’art. 222 c.d.s. e rileva che il giudice ha
omesso di provvedere all’applicazione della sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Nel caso di specie, l’affermazione di penale respon-
sabilità dell’imputato concerne il reato di lesioni personali
colpose, giudicate guaribili in giorni sette, per violazione
delle norme del codice della strada, contestata in punto di
fatto nei termini sopra riferiti. Pertanto, a mente del di-
sposto di cui all’art. 222, comma 2 c.d.s., all’accertamento
del reato consegue l’applicazione della sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente di gui-
da da quindici giorni a tre mesi. Di converso, il Giudice di
Pace ha omesso di applicare la predetta sanzione ammini-
strativa accessoria nei confronti dell’imputato.
3.2 Poiché l’applicazione in concreto della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida comporta l’uso dei poteri discrezionali riservati
al giudice del merito, in accoglimento del ricorso, la
sentenza impugnata deve essere annullata, nella parte
in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione
amministrativa accessoria, con rinvio al Giudice di Pace di
Cecina. (Omissis)

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT