Corte di cassazione penale sez. V, 10 ottobre 2013, n. 41891 (c.c. 4 giugno 2013)

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giur
12/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
precedenti analoghe disposizioni agevolative, non assume
autonomo rilievo per la determinazione del reddito stesso.
Laddove per “f‌ini f‌iscali” si deve intendere che il benef‌icio
è ininf‌luente ai f‌ini dell’applicazione di norme tributarie
che stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non
concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della
perdita f‌iscalmente rilevante e dell’ammontare deducibile
degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 56, com-
ma 2, 61, comma 1, 84, 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi). L’agevolazione di cui all’art. 5, comma
1, del D.L. n. 78 del 2009, dunque, incide sul reddito dimi-
nuendone l’identità, anche se di tale diminuzione non può
tenersi conto ai limitati f‌ini dell’applicazione delle norme
tributarie appena sopra richiamate.
Deve poi premettersi, in punto di fatto, che le censure
del ricorrente non riguardano l’interpretazione delle di-
sposizioni che regolano l’individuazione del momento nel
quale l’investimento in macchinari e apparecchiature am-
messo all’agevolazione di cui sopra deve intendersi “fatto”.
Su quest’ultimo prof‌ilo, del resto, la motivazione dell’ordi-
nanza impugnata risulta congruamente e logicamente ar-
gomentata, perché evidenzia che l’acquisto dell’impianto
è stato sostenuto dalla società di leasing e che il contratto
di leasing, nella parte relativa alla consegna del bene, non
prevede a favore dell’utilizzatore una clausola di prova,
onde il momento di effettuazione dell’investimento ai f‌ini
dell’agevolazione f‌iscale deve essere individuato in quello
in cui il bene viene consegnato all’utilizzatore (circolare
n. 44 del 2009, punto 3.3), essendo tale consegna in con-
creto avvenuta il 12 febbraio 2009, data di sottoscrizione
del relativo di verbale, precedente all’entrata in vigore
dell’agevolazione.
3.1. - Tale essendo l’interpretazione del quadro norma-
tivo di riferimento, deve rilevarsi che il primo motivo di
impugnazione è infondato.
La difesa basa, infatti, la sua censura sulla considera-
zione che per “elementi” (nell’ambito della locuzione “ele-
menti passivi” di cui all’art. 1 del D.L.vo n. 74 del 2000) si
intendono le componenti espresse in cifra che concorrono,
in senso positivo o negativo, alla determinazione del red-
dito. Tale def‌inizione di “elementi” è però contrariamente
a quanto assunto dalla stessa difesa - proprio quella appli-
cata dal Tribunale nel caso in esame in coerenza con l’in-
terpretazione dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 78 del 2009
adottata dalla circolare n. 44 del 2009 dell’Agenzia delle
entrate. Infatti, l’indicazione, alla riga RF 50 del modello
unico di dichiarazione dei redditi, di investimenti asseri-
tamente fatti tra il 10 luglio 2009 e il 30 giugno 2010, ma in
realtà fatti prima, costituisce una falsa rappresentazione
di una delle componenti espresse in cifre che concorrono
alla determinazione del reddito, perché l’agevolazione
in questione - come appena visto - incide sul proprio sul
reddito, diminuendone l’entità.
La soluzione interpretativa adottata dal Tribunale
risulta pienamente coerente anche la def‌inizione di “ele-
menti passivi f‌ittizi” condivisa dalla difesa, secondo cui
questi consistono in costi effettivamente non sostenuti o
sostenuti in misura inferiore a quella indicata. Il Tribu-
nale ha, infatti, evidenziato che gli investimenti indicati
dall’indagato non sono stati sostenuti nel periodo di ap-
plicazione dell’agevolazione, ma in realtà in un periodo
precedente e, dunque, sono stati falsamente indicati quali
elementi idonei a diminuire il reddito imponibile.
3.2. - Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo
di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente
perché attengono all’interpretazione del quadro norma-
tivo in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo
del reato.
Correttamente il Tribunale ha evidenziato che dagli
atti è emersa la volontà dell’indagato di avvalersi di un be-
nef‌icio f‌iscale non dovuto. A nulla rileva, sul punto, il fatto
che l’indicazione dell’investimento come effettuato nel pe-
riodo di applicazione dell’agevolazione alla riga RF 50 del
modello unico sia stata palese, perché proprio attraverso
tale palese indicazione il reato ha avuto il suo compimen-
to, consistendo la f‌ittizietà dell’indicazione dell’elemento
passivo proprio nella falsa attribuzione dell’investimento
in questione a tale periodo. Né può invocarsi - come fa
la difesa in via subordinata - l’incertezza nell’interpreta-
zione della normativa vigente, perché questa è esclusa
in radice sia dall’avvenuta emanazione della richiamata
circolare interpretativa n. 44 del 2009, sia dall’ulteriore
considerazione che il contribuente avrebbe potuto proce-
dere all’interpello dell’amministrazione f‌inanziaria circa
l’interpretazione della normativa vigente, ai sensi dell’art.
11 della legge n. 212 del 2000; interpello cui fa implicito
riferimento anche l’art. 15 del D.L.vo n. 74 del 2000.
4. -Il ricorso deve perciò essere rigettato, con condan-
na del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 10 OTTOBRE 2013, N. 41891
(C.C. 4 GIUGNO 2013)
PRES. DUBOLINO – EST. SABEONE – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. CHIOVINI
Falsità in sigilli o strumenti o segni di auten-
ticazione, certif‌icazione o riconoscimento y In-
troduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi y Contraffazione del marchio o segni di-
stintivi y Idoneità del falso a ingenerare confusione
y Individuazione y Fattispecie in tema di detenzione
per la vendita di oggetti con marchio non confor-
me al vero y Ipotesi di reato ex art. 473, 474 c.p. y
Esclusione y Ipotesi di reato ex art. 470 c.p. y Sussi-
stenza.
. Non dà luogo alla conf‌igurabilità dei reati di cui al-
l’art. 473 o all’art. 474 c.p., sebbene, ricorrendone le
condizioni, a quella del reato di cui all’art. 470 c.p. la
detenzione per la vendita di oggetti sui quali sia stato
impresso il marchio, non conforme al vero, previsto per
i metalli preziosi e loro leghe dall’art. 2, comma 1, del
D.L.vo 22 maggio 1999 n. 251 . (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 470; c.p., art. 473; c.p., art. 474) (1)

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