Corte di cassazione penale sez. VI, 5 novembre 2013, n. 44635 (ud. 31 ottobre 2013)

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giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Come questa Corte ha già in più occasioni ribadito (v.
per tutte le due sentenze 31 luglio 2006, n. 17289, e 20 set-
tembre 2013, n. 21591, delle Sezioni Unite), la sentenza di
applicazione della pena di cui all’art. 444 cod. proc. pen.,
pur costituendo un importante elemento di prova per il
giudice di merito, non si può conf‌igurare come una senten-
za di condanna a tutti gli effetti. Si è detto, in particolare,
che la sentenza con la quale il giudice applica all’imputato
la pena da lui richiesta e concordata con il pubblico mi-
nistero, «pur essendo equiparata a una pronuncia di con-
danna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 445, comma
1, cod. proc. pen., non è tuttavia ontologicamente qualif‌i-
cabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da
un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene
l’imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria
responsabilità» (così l’ordinanza 12 aprile 2011, n. 8421, in
conformità alla sentenza 11 maggio 2007, n. 10847).
Ne consegue che la sentenza di cui all’art. 444 cod. proc.
pen. non può essere equiparata, ai f‌ini dell’art. 2953 cod.
civ., ad una pronuncia di condanna idonea ad innalzare a
dieci anni il più breve termine di prescrizione previsto dal-
la legge, diversamente da quanto questa Corte ha stabilito,
con giurisprudenza pure costante, in relazione alla senten-
za di condanna generica emessa a conclusione del giudizio
penale; ciò in quanto la pronuncia di condanna generica,
pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, co-
stituisce una statuizione autonoma contenente l’accerta-
mento dell’obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto
alla successiva determinazione del quantum (sentenze 19
febbraio 2009, n. 4054, e 18 aprile 2012, n. 6070).
3. La Corte d’appello di Milano ha fatto corretta appli-
cazione di tali principi, calcolando il termine di prescri-
zione in due anni decorrenti dal momento del passaggio
in giudicato della sentenza penale di patteggiamento, ed
ha accertato che tale termine era ampiamente decorso al
momento della notif‌ica dell’atto di citazione, in assenza di
ulteriori atti interruttivi intermedi.
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
In considerazione, tuttavia, della tragicità dell’ evento
e degli alterni esiti dei giudizi di merito, la Corte ritiene
conforme ad equità compensare per intero le spese del
giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 5 NOVEMBRE 2013, N. 44635
(UD. 31 OTTOBRE 2013)
PRES. DI VIRGINIO – EST. APRILE – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. RIZZO
Omissione o rif‌iuto di atti di uff‌icio y Elemento
oggettivo y Carattere indebito del rif‌iuto y Agente
di polizia municipale y Mancato intervento imme-
diato sul luogo di grave incidente stradale y Ragioni
addotte y Irrilevanza.
. Integra il delitto di rif‌iuto di atti d’uff‌icio la condotta
dell’agente di polizia municipale che, richiesto con
ordine del superiore gerarchico di intervenire imme-
diatamente sul luogo ove si era verif‌icato un grave
incidente stradale che stava provocando seri problemi
di traff‌ico, rif‌iuti di recarsi sul posto, adducendo di non
aver indosso la divisa e di non essere stato previamente
autorizzato all’intervento in abiti civili secondo quanto
prescritto dall’art. 4, legge n. 65 del 1986. (l. 7 marzo
1986, n. 65, art. 4; c.p., art. 328) (1)
(1) In genere, nel senso che il rif‌iuto di un atto d’uff‌icio si verif‌ica
non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando
sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto,
in modo tale che l’inerzia del pubblico uff‌iciale assuma la valenza del
consapevole rif‌iuto dell’atto medesimo, v. Cass. pen. sez. IV, 8 maggio
2012, Ranasinghe Arachige Samudri e altri, in questa Rivista 2013, 32
e Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2009, D’Agostino e altro, in Ius&Lex dvd
n. 2/2014, ed. La Tribuna, secondo cui il carattere di urgenza dell’atto
rif‌iutato ben può essere apprezzato tenendo conto del tenore e della
provenienza delle richieste formulate al soggetto attivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di
Messina confermava la pronuncia di primo grado del 18
novembre 2008 con la quale il Tribunale della stessa città
aveva condannato Giuseppe Rizzo alla pena di giustizia
in relazione al reato di cui all’art. 328 c.p., per avere, il 3
maggio 2006, nella sua qualità di agente del corpo di po-
lizia municipale di Saponara, indebitamente rif‌iutato un
atto del proprio uff‌icio che avrebbe dovuto compiere senza
ritardo, per ragioni di ordine pubblico, omettendo di re-
carsi immediatamente, come gli era stato reiteratamente
richiesto da altri colleghi, sul luogo dove si era verif‌icato
un incidente stradale con feriti e che per il traff‌ico aveva
provocato l’intasamento della via Nazionale in Saponara.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze proces-
suali avessero dimostrato la colpevolezza dell’imputato in
ordine al delitto contestatigli, in quanto, a fronte di una
situazione di obiettiva emergenza e di un ordine imparti-
togli dal suo superiore gerarchico, il Rizzo si era rif‌iutato
nel luogo indicato sostenendo di non avere la divisa e di
dover essere appositamente autorizzato, per potersi allon-
tanare dall’uff‌icio, da funzionari competenti del comune; e
come l’imputato non fosse meritevole del riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche in ragione della
obiettiva gravità della condotta e dell’elevata intensità del
dolo manifestato.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Rizzo,
con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Laura Autru
Riolo, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 328 c.p.,
per avere la Corte territoriale confermato la condanna di
primo grado sostenendo che “ragioni di buon senso” avreb-
bero imposto all’imputato di eseguire l’ordine impartitogli
dal collega, laddove la normativa concernente le attività di
polizia municipale ed il collegato regolamento approvato
dall’amministrazione comunale di Saponara, stabiliscono
che l’agente privo di uniforme può svolgere attività stret-
tamente necessaria e solo previa autorizzazione.
2.2. Vizio di motivazione, per mancanza o manifesta
illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente ri-

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