Corte di cassazione penale sez. IV, 12 novembre 2013, n. 45556 (ud. 17 settembre 2013)

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giur
1/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
regolamentazione particolare, attinente unicamente ai
limiti obiettivi del giudizio di rinvio, la quale, dunque, è
legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle
sentenze della Corte di cassazione ed alla intrinseca irre-
vocabilità connaturata alle statuizioni dell’organo posto al
vertice del sistema giurisdizionale (di talchè, nel corso del
giudizio ordinario di cognizione, sui punti che non costitui-
scono oggetto di gravame non si forma il giudicato ma solo
una preclusione al loro esame, con la conseguenza che, non
essendo intervenuta decisione irrevocabile sull’intero capo,
è sempre applicabile la causa di estinzione sopravvenuta:
sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino); ma nella specie si ver-
te proprio in un’ipotesi specif‌ica di annullamento parziale,
con rinvio limitato esclusivamente alla sanzione da rideter-
minare, con il conseguente avvenuto passaggio in giudicato
della statuizione sulla responsabilità e l’irrilevanza del suc-
cessivo spirare del termine prescrizionale.
10. Da ultimo, autorevolissima conferma del richia-
mato orientamento si ricava dalla recentissima decisione
assunta dalle S.U. secondo la quale la legittimazione alla
proposizione del ricorso straordinario per cassazione a
norma dell’art. 625 bis c.p.p. spetta anche alla persona
condannata nei confronti della quale sia stata pronun-
ciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente
a prof‌ili che attengono alla determinazione del trattamen-
to sanzionatorio (sez. un., sentenza n. 28717 del 21 giugno
2012 Rv. 252935 imputato: Brunetto), così ribadendosi
l’auctoritas di res iudicata che l’art. 624 c.p.p., comma 1
conferisce alla parte autonoma della sentenza non annul-
lata sull’an della responsabilità.
11. Il richiamato orientamento di legittimità è stato
considerato anche dalla ordinanza costituzionale n. 367
del 1996, pur citata dalla ricorrente, secondo la quale
“con l’espressione giudicato la legge non intende, certo,
riferirsi all’intrinseca idoneità della decisione ad essere
posta in esecuzione” e che “quel che rileva ai f‌ini del
giudicato parziale è che la parte di sentenza abbia acqui-
stato def‌initività a seguito dell’integrale percorso dell’iter
processuale consentito dall’ordinamento e concluso con la
def‌initiva pronuncia della Corte di cassazione - cosicchè
“il principio, più volte espresso nella giurisprudenza di
legittimità, secondo cui “non si è in presenza di una con-
danna allorchè è stata accertata soltanto la responsabilità
dell’imputato, ma non è ancora stata applicata la pena
relativa”, vale all’infuori del giudizio di rinvio.
12. Pertanto, ritiene il Collegio che la questione propo-
sta dalla difesa appare manifestamente infondata sia in
relazione all’art. 111 Cost., rientrando nella “ragionevole”
durata del processo anche il tempo occorrente alla deter-
minazione della pena nel giudizio di rinvio, a seguito di an-
nullamento parziale dalla Cassazione; come pure rispetto
all’art. 3 Cost., risultando ragionevolmente differenziata
l’incidenza della sopravvenienza della causa estintiva
sulla base della formazione del giudicato progressivo, ri-
spetto al caso in cui esso non si è verif‌icato.
13. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condan-
na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma che si stima equo determinare in Euro 300,00
in favore della cassa delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 12 NOVEMBRE 2013, N. 45556
(UD. 17 SETTEMBRE 2013)
PRES. SIRENA – EST. D’ISA – P.M. GERACI (DIFF.) – RIC. CHIARAI
Giudizio per decreto y Opposizione y Proposizione
di ricorso per Cassazione y Possibilità di conversio-
ne in opposizione y Esclusione.
. In tema di procedimento per decreto, premesso che
avverso il decreto penale di condanna non è consentito
all’imputato altro rimedio che non sia quello dell’op-
posizione, è da escludere che, essendo stato invece
proposto ricorso per cassazione, questo possa essere
convertito in opposizione, ai sensi dell’art. 568, comma
5, c.p.p.. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 568) (1)
(1) Nel senso che il procedimento che si instaura a seguito di op-
posizione a decreto penale è del tutto autonomo rispetto a quello
che lo ha preceduto e originato, con la conseguenza da un lato che,
proprio in virtú di tale autonomia del nuovo iter procedimentale,
l’opposizione a decreto penale segna la fuoriuscita dal rito monitorio
e l’ingresso in altro tipo di rito, dall’altro che l’opposizione è irre-
trattabile, v. Cass. pen., sez. II, 18 maggio 2004, Carriere ed altri, in
questa Rivista 2005, 729. Sull’ammissibilità, avverso il decreto penale
di condanna, del ricorso per cassazione solamente da parte del pub-
blico ministero, si veda Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2008, P.M. in
proc. Tsokov, ivi 2009, 115.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Chiarai Emanuele ricorre in Cassazione avverso la de-
claratoria di esecutività in data 19 marzo 2013 del decreto
penale n. 754 del 7 maggio 2012 pronunziata dal Tribunale
di Genova per intervenuta rinunzia dell’opposizione for-
mulata personalmente dall’imputato in udienza, nonchè
avverso lo stesso decreto penale indicato.
Con un unico motivo si eccepisce la nullità dei prov-
vedimenti impugnati per violazione di legge e si solleva
eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 186 c.d.s.,
in relazione agli artt. 3 e 7 Cost.. Si espone che sussiste
dubbio circa la legittimità costituzionale dell’art. 186
c.d.s., comma 9 bis, nella parte in cui precluderebbe la
possibilità di accedere alla sanzione del lavoro di pubblica
utilità in ogni caso di incidente stradale commesso in sta-
to di ebbrezza a prescindere dalla valutazione in concreto
della gravità del danno derivante dal sinistro e del grado
di colpa dell’imputato.
Il rito monitorio, prevede, quale unico rimedio avverso
il decreto penale di condanna, l’atto di opposizione, f‌ina-
lizzato a rimuovere il provvedimento stesso e ad instau-
rare il contraddittorio tra le parti: la peculiarità del rito
e la espressa previsione di uno specif‌ico rimedio, portano
ad escludere la possibilità per l’imputato di proporre il
ricorso per cassazione. Vero è che nella giurisprudenza di
questa Corte è stata affermata la legittimità del ricorso
per cassazione proposto dal P.M. avverso il decreto pe-

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