Corte di cassazione penale sez. VI, 5 novembre 2013, n. 44632 (ud. 31 ottobre 2013)

Pagine50-51
50
giur
1/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
10.1.1 - Laddove il P.M. non abbia ritenuto che vi sia
una specif‌ica notizia di reato di calunnia ma abbia sem-
plicemente rilevato che si tratta soltanto della tesi opposta
alla fondatezza dell’accusa nel procedimento principale
che egli P.M. intende perseguire (nel caso di specie il pro-
cedimento per furto a carico del Carta), la richiesta di
archiviazione consiste semplicemente nell’escludere che
ricorra la notizia di reato di calunnia; nel caso di specie
essendo stata comunque disposta iscrizione, l’archiviazio-
ne si rende necessaria in quanto in inconciliabile contrasto
con i fatti per i quali si procede ed al f‌ine di attestare che la
persona offesa del procedimento principale non è, e non è
mai stata, persona sostanzialmente sottoposta ad indagini.
10.1.2 - In tale caso la archiviazione è giustif‌icata dall’in-
sussistenza della NdR rispetto alla quale l’opponente non
può prospettare indagini nel merito; le stesse, difatti, non
sarebbero mai pertinenti rispetto al tema della decisione.
11. Nei termini di cui sopra, quindi, va confermata la
correttezza della decisione del giudice per le indagini
preliminari quanto alla non ammissibilità dell’opposizione
ed alla non necessità di procedere ad udienza camerale.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 5 NOVEMBRE 2013, N. 44632
(UD. 31 OTTOBRE 2013)
PRES. DI VIRGINIO – EST. APRILE – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. PIRONTI
Cassazione penale y Motivi di ricorso y Mancata
osservanza della regola del “ne bis in idem” y Error
in procedendo y Deducibilità in Cassazione y Sussi-
stenza.
. La mancata osservanza della regola del “ne bis in idem”
prevista dall’art. 649 c.p.p., risolvendosi in un “error in
procedendo”, è deducibile come motivo di ricorso per
cassazione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 649) (1)
(1) Questione controversa. Secondo l’orientamento giurispruden-
ziale prevalente e contrario alla massima in epigrafe la violazione
del divieto del “ne bis in idem”, non è deducibile dinanzi alla Corte
di cassazione, in quanto è precluso, in sede di legittimità, l’accerta-
mento del fatto, necessario per verif‌icare la preclusione derivante
dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei
confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre do-
cumenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa
esclusivamente al giudice di merito. Ex multis, v. Cass. pen., sez. V,
31 gennaio 2013, Bisconti, in Ius&Lex, dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna;
Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2011, Brunetto, in questa Rivista 2013,
97 e Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2009, Bersani. Nello stesso senso
di cui in massima si sono espresse: Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre
2012, D’Alessandro, in Ius&Lex, dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna; Cass.
pen. sez. I, 8 luglio 2011, P.C. e Santoro, in questa Rivista 2013, 97 e
Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 2009, P., ivi 2010, 765.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello
di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 16
aprile 2007 con la quale il Giudice dell’udienza prelimi-
nare del Tribunale di Alessandria aveva condannato, tra
gli altri, Placido Pironti alla pena di giustizia in relazione
al reato di agli artt. 81 cpv. e 110 c. p., 73 D.P.R. n. 309 del
1990 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in concorso con Ilaria Bovio, giudicata
separatamente, in Alessandria nei mesi di novembre e di-
cembre del 2005, detenuto a f‌ine di spaccio sostanze stu-
pefacenti del tipo cocaina ed eroina, che in più occasioni
aveva ceduto a terzi, tra i quali Massimiliano Marletta, tali
Franco, Paolo, Andrea, Marco, Massimo e Daniela (tutti
individuati sulla base della loro utenza cellulare), oltre ad
ulteriori soggetti rimasti non identif‌icati.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze pro-
cessuali avessero dimostrato la colpevolezza dell’imputato
in ordine al delitto continuato contestatogli; e come fosse
infondata la tesi difensiva secondo la quale il Giudice di
prime cure aveva violato l’art. 649 c.p. in relazione ad un
episodio del 17 dicembre 2005 per il quale il Pironti era
stato già condannato, in quanto richiamato dal giudicante
solo per confermare l’assunto accusatorio concernente
fatti di reati diversi e più ampi.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Piron-
ti, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giuseppe
Cormaio, il quale ha dedotto la violazione di legge, in
relazione all’art. 649 c.p.p., per avere la Corte territoriale
confermato la sentenza di condanna di primo grado senza
considerare che per il medesimo fatto contestato l’imputa-
to era stato già dichiarato responsabile, con pronuncia di
primo grado, non ancora irrevocabile, emessa nell’ambito
di un separato processo dallo stesso Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Alessandria.
3. Il ricorso va rigettato.
Va premesso come sia pacif‌ico che la regola del “ne bis
in idem”, prevista dall’art. 649 c.p.p., è applicabile anche
laddove, per il medesimo fatto, l’imputato non sia stato
prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale
irrevocabile, ma sia stato semplicemente sottoposto a due
diversi processi penali in corso dinanzi a giudici egual-
mente competenti, in quanto non può essere nuovamente
promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona
per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase
o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa
del medesimo uff‌icio del P.M., di talché nel procedimento
eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazio-
ne oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rileva-
ta con sentenza la relativa causa di improcedibilità (così a
partire da sez. un., n. 34655 del 28 giugno 2005, P.G. in proc.
Donati ed altro, Rv. 231800; conf., in seguito, sez. IV, n.
25640 del 21 maggio 2008, P.M. in proc. Marella, Rv. 240783;
sez. I, n. 17789 del 10 aprile 2008, Gesso, Rv. 239849).
Resta, invece, discusso se la questione de qua sia pro-
ponibile con il ricorso per cassazione, tematica in ordine
alla quale va registrato un contrato nella giurisprudenza
di legittimità.
Questo Collegio è ben consapevole dell’esistenza di un
orientamento giurisprudenziale tendenzialmente maggio-
ritario che esclude in radice la possibilità di dedurre in
sede di legittimità la violazione del divieto del “ne bis in

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT