Corte di cassazione penale sez. VI, 8 novembre 2013, n. 45206 (ud. 16 luglio 2013)
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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2014
LEGITTIMITÀ
Per le considerazioni svolte l’ordinanza impugnata va
annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Verona per il
rinnovato esame dell’istanza del Mandic, da condurre alla
luce del principio di diritto sopra enunciato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 8 NOVEMBRE 2013, N. 45206
(UD. 16 LUGLIO 2013)
PRES. AGRÒ – EST. DI STEFANO – P.M. CESQUI (DIFF.) – RIC. CARTA
Azione penale y Notizia di reato y Iscrizione nel
registro y Denuncia per calunnia di soggetto già
sottoposto a procedimento penale y Nei confronti
di colui dal quale provengono le dichiarazioni che
hanno dato luogo all’instaurazione di detto proce-
dimento y Esclusione.
. Non può valere automaticamente come “notizia di rea-
to”, comportante l’obbligo dell’iscrizione nel registro di
cui all’art. 335 c.p.p., la semplice denuncia per calunnia
che un soggetto già sottoposto a procedimento penale
proponga nei confronti di colui dal quale provengono
le dichiarazioni che hanno dato luogo all’instaurazione
di detto procedimento, rimanendo in siffatta ipotesi ri-
messo alla prudente valutazione del pubblico ministe-
ro se considerare la denuncia soltanto come memoria
proposta ai sensi dell’art. 121 c.p.p. ovvero dar luogo
comunque all’iscrizione nel registro di cui all’art. 335
c.p.p. e chiedere quindi l’adozione di un provvedimento
di archiviazione, al quale il denunciante non potrà, tut-
tavia, opporsi con richiesta di nuove indagini, posto che
queste verrebbero ad avere lo stesso oggetto di quelle
già in corso a suo carico. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
121; c.p.p., art. 335) (1)
(1) Qualche utile riferimento si rinviene in Cass. pen., sez. VI, 12
marzo 2007, P.M. e P.O. in proc. Sanzo, in questa Rivista 2008, 99,
secondo cui non è abnorme il provvedimento del G.i.p. che, richiesto
di archiviazione in ordine a una pluralità di notitiae criminis, non si
limiti a disporre in conformità per alcune solo di esse e ad ulteriori
investigazioni per le restanti, ma ordini anche al P.M. l’iscrizione di
persona non indagata (nella specie, della persona offesa, opponente
in ordine ai delitti di calunnia e diffamazione) nel registro delle
notizie di reato per altre ipotesi criminose. Sull’esercizio da parte
del P.M. della sua funzione di individuazione della notizia di reato
nei fatti sottopostigli, v. Cass. pen., sez. un., 15 gennaio 2001, P.M. in
proc. ignoti, ivi 2001, 39.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale
di Varese accoglieva la richiesta di archiviazione del pro-
cedimento a carico di Curaggi Roberto e Resta Annunzia-
ta, indagati per il reato di calunnia nei confronti di Carta
Danilo, ritenendo inammissibile l’opposizione presentata
ex art. 409 c.p.p. da quest’ultimo ritenendo che le indagini
dallo stesso indicate fossero relative a fatti già diversa-
mente valutati dal P.M. nel procedimento a carico di Carta
per tentato furto.
1.2 Quest’ultimo ricorre contro il decreto di archivia-
zione dolendosi che il P.M. abbia chiesto l’archiviazione
per infondatezza della notizia di reato senza svolgere alcu-
na indagine. Rammentato quali fossero le indagini da lui
richieste, deduce la violazione di legge in quanto la am-
missibilità della opposizione era stata esclusa con motiva-
zione meramente apparente, laddove il giudice procedeva,
invece, ad una indebita valutazione prognostica dell’esito
delle indagini da lui proposte.
1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale
presso questa Corte ha chiesto dichiararsi la inammissi-
bilità del ricorso in quanto l’oggetto delle investigazioni
suppletive duplica l’accertamento dei fatti proprio del di-
verso giudizio nel quale Carta è imputato. Con l’ulteriore
memoria il difensore del ricorrente insiste nel sostenere
l’ammissibilità delle prove richieste contestando le valu-
tazioni dell’ufficio del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
2.1 I fatti in sintesi:
2.1.1 il 18 aprile 2012 Carta Danilo, su richiesta del P.M.
di Varese, veniva sottoposto alla misura della custodia in
carcere per un tentativo di furto nella abitazione di tali
Curaggi e Resta.
2.1.2 Il successivo 21 aprile 2012 il Carta denunziava
Curaggi e Resta per calunnia sostenendo che questi lo
avessero accusato falsamente del predetto tentativo di
furto.
2.1.3 Il P.M. di Varese, sulla scorta di tale denunzia,
iscriveva Curaggi e Resta per il reato di calunnia chieden-
do il successivo 29 maggio 2012 l’archiviazione del relativo
procedimento.
2.1.4 Carta si opponeva a tale richiesta di archiviazione
indicando nuovi mezzi di prova.
2.2 Il giudice delle indagini preliminari riteneva, però,
l’opposizione inammissibile perchè non erano prospettati
mezzi di indagine concreti e specifici: “le indagini indicate
dalla difesa non rivestono tali caratteri, attenendo all’ac-
certamento dei fatti che il pubblico ministero ha già valu-
tato - in maniera incompatibile con l’esercizio dell’azione
penale nel presente procedimento - procedendo separata-
mente nei confronti della stessa persona offesa per fatti di
cui ritiene testimoni attendibili gli indagati nel presente
procedimento”.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, invece,
ritiene che il tema in questione non riguardi tanto la am-
missibilità dell’opposizione sotto il profilo della pertinenza
e novità delle prove indicate, quanto il fatto che l’oggetto
delle investigazioni suppletive altro non sarebbe che l’ac-
certamento dei medesimi fatti del giudizio tuttora in corso
nei confronti del ricorrente.
4.1 Invero è corretta tale ultima impostazione in quan-
to non ricorre l’infondatezza del fatto denunziato bensì
deve essere esclusa, a monte, la stessa attuale possibilità
di prospettare una notizia di reato di calunnia che sia au-
tonoma ed aggiuntiva rispetto alla notizia di reato di furto
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