Corte di cassazione penale sez. V, 22 novembre 2013, n. 46788 (c.c. 15 marzo 2013)

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Arch. nuova proc. pen. 1/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 22 NOVEMBRE 2013, N. 46788
(C.C. 15 MARZO 2013)
PRES. ZECCA – EST. MICHELI – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. SCRIVA
Prova penale y Sequestri y Oggetto y Corpo del
reato y Adeguata motivazione del relativo provve-
dimento y Necessità.
. In tema di sequestro probatorio, anche quando questo
abbia ad oggetto il corpo del reato, il relativo provvedi-
mento dev’essere adeguatamente motivato con riguardo
tanto alla qualif‌icabilità della res come “corpo di reato”
quanto alla effettiva sussistenza delle ritenute esigenze
probatorie, salvi i casi di assoluta evidenza quali, ad
esempio, quelli nei quali, procedendosi per reati in ma-
teria di sostanze stupefacenti, il sequestro cada su tali
sostanze. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 253) (1)
(1) La sentenza in epigrafe segue l’orientamento tracciato da Cass.
pen., sez. un., 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, in
questa Rivista 2004, 161, affermativa del principio secondo cui anche
per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a
f‌ini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motiva-
zione in ordine al presupposto della f‌inalità perseguita, in concreto,
per l’accertamento dei fatti. Si segnalano, tuttavia, alcune pronunce
successive a quella delle SS.UU., in senso difforme, ovvero nel sen-
so che, in tema di sequestro probatorio, non sia richiesta la dimo-
strazione in relazione alle cose che costituiscono il corpo di reato,
della necessità del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti,
poiché l’esigenza probatoria del “corpus delicti” è in “re ipsa”. Così si
esprimono Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2010, Bettoni, ivi 2011, 369 e
Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2010, Bottino, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Roma, su richiesta di riesame propo-
sta ex art. 324 c.p.p. nell’interesse di Agostino Scriva av-
verso un decreto di perquisizione e sequestro probatorio
emesso il 13 novembre 2012 dal Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Velletri, rigettava il gravame
con provvedimento adottato il 28 dicembre 2012: la moti-
vazione veniva depositata il successivo 7 gennaio 2013.
Il collegio rappresentava che a carico dello Scriva, non-
ché della di lui moglie Simona Gramiccia e del commercia-
lista Ugo Colonna, il P.M. procedeva per i delitti di concorso
in bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali ed
omesso versamento di ritenute, fatti relativi alla gestione
della T.M.R. s.r.l., già corrente in Ariccia e dichiarata fal-
lita nel luglio 2011, di cui la suddetta Gramiccia era stata
legale rappresentante. Secondo l’ipotesi accusatoria, i due
coniugi avrebbero realizzato un piano volto a far indebita-
re la predetta società, svuotandone le risorse e dirottando
alcune forniture (non pagate) verso una diversa società
di nuova costituzione, la T.E.M.E.R.O. s.r.l., attraverso la
quale continuare l’esercizio dell’attività imprenditoriale
di quella decotta; nel frattempo, in concomitanza con le
condotte di spoliazione e indebitamento, nella carica di
amministratore di diritto erano subentrati meri presta-
nome, fra cui tale Domenico De Marchis (disoccupato e
in stato di indigenza) ed in seguito certo Leonardo Saja
(che nel novembre 2011, all’atto di operazioni di verif‌ica
curate dalla Guardia di Finanza, risultava in detenzione
domiciliare per espiazione di pena def‌initiva).
Richiamate, a sostegno degli elementi di accusa, le de-
posizioni di alcune persone informate sui fatti, in partico-
lare quelle del dipendente Bir Singh e di tale Massimiliano
Bartolini, il Tribunale dava atto che nel decreto di perqui-
sizione e sequestro il P.M. aveva da un lato enunciato le
ipotesi criminose ascrivibili agli indagati (facendo anche
riferimento alla circostanza che i reati ipotizzati riguarda-
vano la gestione della società fallita), e dall’altro disposto
che venissero ricercati i macchinari indicati in un elenco
allegato al provvedimento: era perciò da disattendere la do-
glianza difensiva - prospettata nell’interesse dello Scriva,
quale legale rappresentante della anzidetta T.E.M.E.R.O.
- secondo cui il decreto medesimo non avrebbe contenuto
una puntuale indicazione dei beni da sottoporre a vincolo
reale e delle ragioni sottese a quelle necessità istruttorie.
In ogni caso, il Procuratore della Repubblica di Velletri
aveva inviato al Tribunale del riesame ulteriore documen-
tazione, consentendo alla difesa un ancor più avanzato
contraddittorio, realizzatosi in concreto con la produzione
di documenti anche ad opera della parte privata.
La difesa aveva infatti segnalato che i macchinari de
quibus sarebbero stati non già ceduti gratuitamente alla
T.E.M.E.R.O., così depauperando la T.M.R., bensì acqui-
stati da quest’ultima presso la venditrice Novelis Italia
s.p.a. (allegazione comprovata producendo una scrittura
privata, peraltro non autenticata e priva di data certa):
il corrispettivo sarebbe stato versato mediante rilascio di
cambiali, regolarmente incassate dall’alienante, previo
accollo di quel debito proprio da parte della T.E.M.E.R.O.
Tuttavia, riteneva il Tribunale che attraverso quella opera-
zione fosse stata realizzata un’ulteriore condotta di rilievo
penale - ex art. 216, comma terzo, l. fall. - “atteso che la so-
cietà Novelis Italia s.p.a. parrebbe avere ottenuto (unica
fra tutti i creditori insoddisfatti della società T.M.R. s.r.l.)
il corrispettivo ad essa spettante e ciò, evidentemente, al
f‌ine di far proseguire alla società T.E.M.E.R.O. la medesi-

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