Corte di cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2013, n. 45919 (ud. 3 aprile 2013)

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giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 15 NOVEMBRE 2013, N. 45919
(UD. 3 APRILE 2013)
PRES. D’ISA – EST. SAVINO – P.M. IACOVIELLO (DIFF.) – RIC. HOCHRAINER
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Rif‌iuto di sottoporsi alla seconda
prova dell’etilometro y Integrazione del reato di cui
all’art. 186, comma settimo, c.d.s.
. Integra il reato di cui all’art. 186, comma settimo, C.d.S.
(rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la
condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla pri-
ma prova del relativo test, rif‌iuti di eseguire la seconda,
in quanto, ai f‌ini del perfezionamento della fattispecie
criminosa in questione, è suff‌iciente che il soggetto rif‌iu-
ti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali
constano di due prove da effettuarsi a breve distanza
l’una dall’altra. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Il reato di rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti alcolime-
trici sussite anche nel caso in cui il conducente che si sia dimo-
strato indisponibile all’accertamento disposto dagli agenti, a
seguito di sinistro, abbia manifestato il proprio consenso ad
effettuarlo in un momento successivo. In tal senso si veda Cass.
pen., sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 5909, in questa Rivista 2013, 235.
Cass. pen., sez. IV, 28 luglio 2006, n. 26744, ivi 2007, 258, ritiene,
inoltre, sussistente il reato suddetto anche nell’ipotesi di rif‌iuto con
ammissione del proprio stato di ebbrezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Josef Hochrainer, nato il 9 aprile 1962 a Campo
di Trens (BZ), veniva tratto a giudizio per rispondere
dei reati contravvenzionali di cui agli artt. 81 c.p. e 186,
comma 1 e 2 lett. b) e comma 7 D.L.vo 285/1992 e succes-
sive modif‌iche, per avere, in data 9 gennaio2009, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, gui-
dato il veicolo targato CE083FC, in stato di ebbrezza (1.46
g/l) in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, e per
essersi rif‌iutato di sottoporsi all’accertamento da parte de-
gli organi di Polizia previsto dal comma quarto del Codice
della Strada. Fatto accertato a campo di Trens.
Verso le 3:25 del 9 gennaio 2009 una pattuglia dei
Carabinieri, mentre era impegnata in un posto di con-
trollo il località Campo di Trens (BZ), notava l’autovet-
tura di proprietà dell’imputato e dal medesimo condotta
imboccare improvvisamente una strada secondaria. I
Carabinieri, insospettiti da tale manovra, si mettevano
all’inseguimento dell’automobile, intimandone l’arresto a
mezzo del lampeggiante e dei segnali di direzione, senza
tuttavia suscitare alcuna reazione. Le forze dell’ordine,
allora, seguivano l’imputato f‌ino a che egli non si fermava
in prossimità della propria abitazione. Gli operanti gli
intimavano allora l’esibizione della patente e della carta
di circolazione e notavano che lo stesso versava in stato
di ebbrezza poiché aveva gli occhi lucidi ed arrossati, bar-
collava lievemente ed emanava alito vinoso o alcolico. Il
primo test eseguito dai carabinieri con l’apparecchiatura
di cui al comma 3 dell’art. 186 c.d.s. (c.d. test precursore)
dava esito positivo. L’imputato veniva quindi sottoposto al
test dell’etilometro, che, alla prima prova, effettuata alle
ore 3:49, evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,49 g/l; gli
operanti lo invitavano così ad attendere pochi minuti per
poter effettuare la seconda prova.
Durante l’attesa, però, l’imputato si allontanava verso
la propria abitazione sostenendo di aver bisogno di andare
in bagno. I Carabinieri non lo trattenevano ma gli faceva-
no presente che se non si fosse sottoposto al secondo test
avrebbero proceduto al sequestro dell’autovettura, mentre
quest’ultima non sarebbe stata sequestrata se avesse accet-
tato di sottoporsi alla prova anche in caso di esito positivo:
il primo test, infatti, aveva dato un risultato inferiore alla
soglia di 1,50 g/l. Gli inquirenti, aspettavano dieci minuti e,
non vedendolo tornare, suonavano e bussavano alla porta
chiamandolo ripetutamente senza ricevere risposta alcuna.
Il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Bres-
sanone, con sentenza n. 217 del 2009, emessa in data
27 novembre 2009, dopo aver derubricato/riqualif‌icato
il primo reato contestato, dichiarava Josef Hochreiner
colpevole dei reati previsti e puniti dall’art. 186, commi
1 e 2 lett. a) e comma 7 D.L.vo 1992/285, condannandolo
alla pena di mesi 2 e giorni 5 di arresto ed € 1.200,00 di
ammenda, nonché al pagamento delle spese processuali,
sostituendo la pena detentiva con € 2.740,00 di ammenda.
Il Tribunale disponeva altresì la sospensione della validità
della patente di guida per la durata complessiva di mesi 11
e la conf‌isca dell’autovettura sequestrata.
La difesa dell’imputato interponeva appello avverso la
sentenza di primo grado, la quale veniva integralmente con-
fermata dalla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata
di Bolzano, con sentenza emessa in data 16 maggio 2011.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva
allora ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi
di impugnazione.
1) Carenza di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in
relazione al reato di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s.
Lamenta la difesa dell’imputato che il giudice di secon-
de cure non ha adeguatamente motivato in ordine all’ele-
mento soggettivo della richiamata fattispecie incriminatri-
ce, non tenendo in considerazione che lo stesso, una volta
eseguita la prima prova all’etilometro, si è allontanato dal
luogo solo per espletare i propri bisogni f‌isiologici e poi si
è addormentato in bagno a causa della tarda ora e della
ingente escursione termica tra l’esterno e l’interno.
2) Violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in rela-
zione all’art. 186, comma 7, c.d.s.
La difesa del ricorrente sostiene infatti che i giudici di
merito abbiano errato nel ritenere integrata detta fatti-
specie incriminatrice, non considerando il fatto che l’im-
putato si era comunque sottoposto alla prima prova.
3) Violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in rela-
zione all’art. 186, comma 9 bis, c.d.s.
Inoltre il difensore adduce che il Collegio, attesa la
sopravvenuta entrata in vigore del comma 9 bis dell’art.
186 c.d.s. che prevede una causa di estinzione del reato,
non ha verif‌icato la disponibilità dell’imputato a svolgere il
lavoro di pubblica utilità in luogo della pena.

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