Corte di cassazione penale sez. VI, 29 novembre 2013, n. 47567 (ud. 20 novembre 2013)

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giur
2/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
f‌ino alla vendita fallimentare. Aggiungendo il Tribunale
che neppure dai creditori possono essere vantati diritti sui
beni in esame, atteso il vincolo di destinazione che grava
sugli stessi nel corso della procedura fallimentare.
Orbene, se è condivisibile che in linea generale non
possa essere ritenuto terzo chi utilizzi il prof‌itto del rea-
to, altrettanto non lo è che il curatore del fallimento di
un’impresa, nelle disponibilità della quale siano conf‌luiti i
proventi di un’attività criminosa, si trovi in una posizione
di questo genere. Non si può dire, infatti, che il curatore
faccia uso dei beni illeciti esistenti nell’attivo fallimentare;
essendo egli viceversa incaricato dell’amministrazione di
tale attivo, e dei beni che ne fanno parte, nell’esclusivo in-
teresse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale.
Questi ultimi da parte loro, per effetto di tale ammissione,
sono portatori di diritti alla conservazione dell’attivo nella
prospettiva della migliore soddisfazione dei loro crediti;
diritti che, pur convivendo f‌ino alla vendita fallimentare
con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo destinato
alla realizzazione della par condicio creditorum, trovano
riconoscimento e tutela, nel corso della procedura, attra-
verso l’azione del curatore.
È del resto signif‌icativo che la stessa, citata decisione
delle Sezioni Unite attribuisca al curatore, nell’espleta-
mento dei suoi compiti di amministrazione del patrimo-
nio fallimentare, la legittimazione a proporre istanze di
revoca e di riesame del provvedimento di sequestro pre-
ventivo e di ricorrere per cassazione avverso le eventuali
ordinanze reiettive; e ciò proprio in considerazione della
funzione istituzionale di tale soggetto, volta alla ricostru-
zione dell’attivo. Al curatore vengono in tal modo ricono-
sciute facoltà di agire giudizialmente in una posizione che
non si identif‌ica con quella del fallito né alla stessa è in
alcun modo assimilabile; essendo invece l’esercizio di tali
facoltà diretto alla reintegrazione dell’attivo in funzione
dei diritti dei creditori, al soddisfacimento delle pretese
dei quali detto attivo è destinato, e che sono sicuramente
terzi rispetto alle vicende personali del fallito.
Questa condizione di terzo non può che trasferirsi sulla
f‌igura del curatore, che agisce in rappresentanza dei diritti
dei creditori. E questo è peraltro il costante orientamento
della giurisprudenza civilistica, che qualif‌ica il curatore
come terzo in quanto per l’appunto soggetto agente nel-
l’interesse della massa creditoria (Cass. civ. Sez. I, n. 1110
del 30 gennaio 1995, Rv. 490141; Sez. I, n. 1370 dell’8 feb-
braio 2000, Rv. 533585).
Non è d’altra parte possibile ignorare che, ove al cu-
ratore non fosse riconosciuta la possibilità di intervenire
giudizialmente, nella procedura relativa alla conf‌isca dei
beni, a sostegno dei diritti vantati dai creditori sull’atti-
vo fallimentare, gli stessi sarebbero irragionevolmente
esclusi dalla tutela accordata in generale dal citato art.
19 ai diritti acquisiti dai terzi in buona fede, con evidenti
implicazioni in termini di contrasto con i principi costitu-
zionali.
Da ultimo, la stessa conf‌iscabilità del prof‌itto del reato
incontra, nella previsione dell’art. 19, il limite costituito:
dalla possibilità di restituire al soggetto danneggiato parte
del prof‌itto stesso, pertanto non assoggettabile alla conf‌i-
sca. Ove la f‌igura del danneggiato coincida con quella di
taluno dei creditori, la tutela delle ragioni dello stesso,
per quanto detto riconosciuta espressamente dalla norma,
non potrebbe trovare concreta attuazione se non in quanto
attribuita al curatore, al quale è attribuita in via esclusiva
la rappresentanza delle pretese creditorie.
II curatore ricorrente, contrariamente a quanto soste-
nuto nel provvedimento impugnato, deve in conclusione
essere ritenuto rappresentante di interessi qualif‌icabili
come diritti di terzi in buona fede sui beni oggetto di con-
f‌isca; la posizione dei quali deve pertanto essere valutata
dal giudice, secondo i principi richiamati al punto prece-
dente, nella prospettiva della prevalenza o meno, rispetto
agli stessi, delle esigenze cautelari sottese alla conf‌isca. Il
provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio
al Tribunale di Bari per un nuovo esame che comprenda
tale valutazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 29 NOVEMBRE 2013, N. 47567
(UD. 20 NOVEMBRE 2013)
PRES. DI VIRGINIO – EST. APRILE – P.M. LETTIERI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
BALDUCCI
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Conf‌isca y
Sproporzione tra le capacità economiche dell’in-
teressato e il valore dei beni di cui egli abbia la
disponibilità y Valutazione y Momento temporale y
Riferimento al momento di acquisizione effettiva
dei beni.
. Ai f‌ini dell’applicabilità della conf‌isca prevista dal-
l’art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992 conv. con modif. in
legge n.356/1992 (e, quindi, della legittimità del seque-
stro preventivo disposto in vista di detta misura), il re-
quisito della sproporzione tra le capacità economiche
dell’interessato, quali desumibili dalle dichiarazioni
dei redditi o dalle attività da lui svolte, ed il valore dei
beni di cui egli abbia direttamente o indirettamente la
disponibilità, va valutato con riferimento al momento in
cui è avvenuta l’acquisizione di detti beni e non a quel-
lo in cui il provvedimento dev’essere adottato. (Mass.
Redaz.) (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2010,
Mancin ed altro, in questa Rivista 2011, 101; Cass. pen., sez. VI, 16
gennaio 2007, Nettuno, in Ius&Lex dvd n. 1/2014, ed. La Tribuna;
Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2004, Montella, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma
annullava il decreto del 13 maggio 2013 con il quale il Giu-
dice dell’udienza preliminare dello stesso Tribunale aveva
disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 12 sexies
D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992,
di una serie di beni immobili, beni mobili registrati, liqui-
dità e partecipazioni societarie appartenenti ad Angelo

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