Corte di cassazione penale sez. V, 20 novembre 2013, n. 46334 (ud. 26 giugno 2013)

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giur
Rivista penale 1/2014
LEGITTIMITÀ
È pertanto doveroso l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Milano, in punto di verif‌ica della sussistenza di gravi in-
dizi di colpevolezza a carico dello Stefani quanto al capo
A), relativamente al periodo 2010-2012. Detta verif‌ica si
impone in via preliminare anche rispetto alla censura
che la difesa muove all’ordinanza impugnata in punto di
violazione dell’art. 297, comma 3, c.p.p. rispetto al prece-
dente provvedimento restrittivo che interessò lo Stefani
in relazione al proc. n. 3546/2008: questione da intendere
assorbita, e che potrà essere riproposta dinanzi al giudice
del rinvio.
7. Quanto ai reati sub B), che si collocano tra il 15 e il
16 dicembre 2009, il Tribunale ha inteso riqualif‌icare gli
addebiti - in relazione al contributo dello Stefani - come
ipotesi di istigazione a commettere delitti contro la per-
sonalità internazionale ed interna dello Stato, escludendo
invece un concorso diretto del ricorrente nelle condotte
di attentato.
In proposito, viene sottolineato il contenuto di uno
scritto riferibile all’indagato, che secondo i giudici di
merito sicuramente mirava, «unitamente ai correi, a spro-
nare il compimento di azioni terroristiche». Si richiama
in particolare il documento che sarebbe consegnato dallo
Stefani alla compagna in occasione del colloquio in carce-
re del 30 novembre 2009, dove si annuncia una protesta
internazionale di detenuti dal 20 dicembre all’1 gennaio,
con il proposito di ricordare il Morales “nella speranza che
la nostra forza superi queste grigie mura e possa accompa-
gnarvi nell’agire rivoluzionario, consci che solo voi potete
colpire dove più nuoce”, e si ricorda che “la solidarietà è
un’arma, ma solo quando si trasforma in benzina da get-
tare su quei fuochi di rivolta che la repressione vorrebbe
vedere spenti”.
La ricostruzione fatta propria dal Tribunale è dunque
che lo Stefani ed altri, il 30 novembre 2009 e già a partire
dal mese prima, avessero organizzato per la f‌ine dell’anno
scioperi della fame di detenuti in vari carceri del mondo,
divulgando scritti che avrebbero dovuto costituire per gli
aff‌iliati liberi non già direttive specif‌iche per attentati
determinati (come ritenuto nella formulazione originaria
della rubrica), bensì stimolo per realizzare delitti la cui
esecuzione veniva rimessa all’iniziativa dei militanti. Se
però si esamina il solo contenuto - assai generico, alme-
no con riguardo al genus dei possibili obiettivi di azioni
delittuose - dello scritto appena richiamato, non sembra
se ne possa cogliere una valenza eccedente i limiti di una
istigazione ex art. 414 c.p., come obiettato dalla difesa del
ricorrente.
Gli episodi del 15 e 16 dicembre, del resto, a parte es-
sere stati realizzati prima di quando era stato program-
mato, non rientrarono nei commenti che lo Stefani fece o
ricevette nella corrispondenza immediatamente successi-
va: a dispetto della verosimile notorietà di quegli attentati,
che avevano interessato obiettivi simbolici e di risalto (un
centro di identif‌icazione ed espulsione e un noto ateneo),
non se ne parlò nella lettera del 19 dicembre dal Fosco
allo Stefani, dove l’iniziativa degli scioperi si indicava
come ancora da iniziare; né ciò accadde in quelle - inviate
o ricevute - del 22, 24 e 26. Solamente il 3 gennaio 2010, in
def‌initiva, il Pombo Da Silva (e non lo Stefani, che è il de-
stinatario della missiva) menziona le vicende del C.I.E. di
Gradisca d’Isonzo e dell’Università “Bocconi” come dimo-
strative del fatto che i “compagni anonimi” avevano capito
la “chiamata”.
È il caso di rilevare che la già ricordata missiva del 26
dicembre 2009, che è lo Stefani a inviare, ha - essa sì - un
più chiaro contenuto di potenziale istigazione rilevante
ex art. 302 c.p., visto che riguarda obiettivi istituzionali
immanenti alla realtà carceraria, ma - oltre ad esserne
incerte le successive, eventuali forme di divulgazione
ulteriore - è successiva al periodo cui si riferisce la conte-
stazione sub B).
Anche sul punto, pertanto, si impone l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, per un nuovo esame dei prof‌ili
di gravità indiziaria.
8. Dal momento che alla presente decisione non con-
segue la rimessione in libertà del ricorrente, dovranno
essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al
dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 20 NOVEMBRE 2013, N. 46334
(UD. 26 GIUGNO 2013)
PRES. FERRUA – EST. GUARDIANO – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. SAMBUCHI
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Con-
travvenzioni y Somministrazione di bevanda al-
colica a minore degli anni sedici y O ad infermi di
mente y Somministrazione effettuata, in assenza
del gestore, da un dipendente y Sussistenza y Fatti-
specie in cui il dipendente si è limitato a recepire
l’affermazione dell’avventore di aver superato i
sedici anni di età.
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Con-
travvenzioni y Somministrazione di bevanda alco-
lica a minore degli anni sedici y Pena accessoria
della sospensione dall’esercizio y Applicabilità y
Condizioni.
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Con-
travvenzioni y Somministrazione di bevanda al-
colica a minore degli anni sedici y D.L. 158/2012,
conv. con modif. in L. n. 189/12 y Depenalizzazione
y Esclusione.
. Non può valere ad escludere la penale responsabilità
del gestore di un pubblico esercizio in ordine al reato di
somministrazione di bevande alcoliche a minori degli
sedici o ad infermi di mente (art. 689 c.p.) il fatto che
la somministrazione sia stata effettuata, in assenza di
esso gestore, da un dipendente il quale si sia limitato a
recepire l’affermazione dell’avventore di aver superato
i sedici anni di età. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 689) (1)

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