Corte di cassazione penale sez. V, 20 novembre 2013, n. 46340 (c.c. 4 luglio 2013)

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giur
1/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
autonoma e diretta del potere di provvedere sull’oggetto
della richiesta avanzata dal privato, è altrettanto certo che
qualora le relative indicazioni siano recepite e trasfuse nel
titolo di p.s., rilasciato dall’autorità comunale competen-
te, le stesse sono vincolanti per il destinatario del prov-
vedimento e che la loro inosservanza integra l’elemento
materiale del reato cui all’art. 681 c.p., norma f‌inalizzata
proprio a sanzionare penalmente quelle condotte poste in
essere in spregio delle limitazioni e delle prescrizioni im-
poste a protezione della sicurezza pubblica.
2.4 La censura mossa dal ricorrente, seppur fondata in
astratto, in riferimento al suo caso specif‌ico non è fondata,
dal momento che egli aveva ottenuto il rilascio del titolo
di polizia con l’imposizione dell’obbligo di non accogliere
più di 250 persone nel proprio locale, limite che egli ha
certamente violato, anche a prescindere dalla verif‌icazio-
ne di una reale situazione di pericolo per la sicurezza dei
suoi avventori.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 20 NOVEMBRE 2013, N. 46340
(C.C. 4 LUGLIO 2013)
PRES. ZECCA – EST. MICHELI – P.M. VOLPE (DIFF.) – RIC. STEFANI
Associazioni sovversive y Elementi costitutivi y In-
dividuazione y Rapporto con il reato di associazione
con f‌inalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico y Differenze.
. Il reato di associazione sovversiva (art. 270 c.p.) e
quello di associazione con f‌inalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.) si
differenziano tra loro essenzialmente per il fatto che il
primo postula l’impiego di una violenza generica men-
tre il secondo quello di una violenza di tipo terroristico;
il che giustif‌ica la maggiore severità della pena che per
quest’ultimo è stata prevista. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
270; c.p., art. 270 bis) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 2 aprile 2012, Bor-
tolato ed altri, in questa Rivista 2013, 459. In merito al rapporto tra
le due f‌igure criminose si veda inoltre Cass. pen., sez. II, 4 giugno
2004, Marotta , ivi 2005, 165. Per un inquadramento degli elementi
dell’associazione sovversiva v. Cass. pen., sez. V, 27 settembre 2013,
Senatore ed altri, ivi 2013, 118.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il difensore di Sergio Maria Stefani ricorre avverso
l’ordinanza emessa l’8 febbraio 2013 dal Tribunale di Mila-
no, con la quale è stata rigettata una richiesta di riesame
avanzata nell’interesse dello stesso Stefani in relazione al-
l’ordinanza applicativa della custodia in carcere disposta
nei suoi confronti dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data
9 gennaio 2013 (ai sensi dell’art. 27 del codice di rito,
dopo una prima ordinanza restrittiva emessa dalla A.G. di
Perugia): il ricorrente risulta sottoposto a indagini per i
delitti di cui agli artt. 270 bis e 302 c.p. (nell’ipotesi della
istigazione, come riqualif‌icato l’addebito, inizialmente
formulato come concorso diretto in una serie di attentati
rilevanti ex art. 280 c.p., dalla stessa decisione impu-
gnata), aggravati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 146 del
2006. In particolare, si assume che lo Stefani sia membro
di una presunta associazione sovversiva di matrice anar-
co-insurrezionalista denominata “Federazione Anarchica
Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale”, avente
carattere di transnazionalità, connotata da iniziative pro-
pagandistiche (anche via web) e dal ricorso ad attentati
ed azioni violente con uso di armi e materie esplodenti, sia
in Italia che all’estero.
L’assunto della difesa, già a proposito della valutazione
delle caratteristiche obiettive della struttura all’interno
della quale il prevenuto avrebbe operato, è tuttavia nel
senso dell’impossibilità di considerare la F.A.I. dotata di
una stabile organizzazione, requisito imprescindibile per
potersi affermare la sussistenza del reato sanzionato dal-
l’art. 270 bis c.p.: infatti, richiamando gli stessi riferimenti
giurisprudenziali citati nel provvedimento impugnato, il
ricorrente lamenta che se è vero che questa Corte aveva
affermato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto
al delitto de quo decidendo sulle istanze de libertate pre-
sentate da alcuni soggetti che si assumevano aderenti alla
F.A.I. in un procedimento già pendente presso la A.G. di
Terni, va considerato che in quello stesso procedimento il
giudizio di merito è stato def‌inito nel febbraio 2013 dalla
Corte di assise di appello di Perugia con la totale riforma
della sentenza di primo grado, escludendosi la sussistenza
del reato anzidetto. A tale proposito, il difensore dello Ste-
fani segnala fra l’altro come non possa condividersi la tesi
accusatoria - già esposta in quel giudizio - secondo cui ba-
sterebbe utilizzare la sigla di un’associazione che si sappia
esistente, per esserne ritenuti partecipi (sul presupposto
dell’assenza di f‌igure apicali all’interno di quella struttura,
preposte a valutare se taluno abbia i requisiti per esservi
ammesso).
2. Nello specif‌ico della attuale posizione dello Stefani,
si lamenta che il Tribunale di Milano avrebbe cercato di
dimostrare sia l’attribuibilità alla F.A.I. di una struttura
idonea a ritenere conf‌igurabili i reati ipotizzati, sia il ruolo
di vertice che l’indagato vi avrebbe rivestito: ciò, tuttavia,
sarebbe stato esposto nella decisione impugnata riprodu-
cendo una serie di documenti del tutto disparati, riferibili
ad un lungo lasso temporale e di incerta riferibilità a sog-
getti determinati. Al contrario, numerose altre pronunce,
il cui contenuto viene riportato per ampi stralci nei motivi
di ricorso (fra le altre, del Tribunale di Bologna in data
11 giugno 2005 e della Corte di assise di Roma in data 28
febbraio 2006, quest’ultima in una vicenda che vedeva im-
putato lo stesso Stefani e che la difesa reputa sostanzial-
mente sovrapponibile a quella odierna), sono pervenute
ad opposte conclusioni, fermandosi già alla presa d’atto
dell’insussistenza di una dimensione strutturata ed orga-
nizzata del presunto sodalizio.

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