Corte di cassazione penale sez. VI, 22 novembre 2013, n. 46745 (ud. 12 novembre 2013)

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Rivista penale 1/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 22 NOVEMBRE 2013, N. 46745
(UD. 12 NOVEMBRE 2013)
PRES. DE ROBERTO – EST. CAPOZZI – P.M. D’ANGELO (CONF.) – RIC.
MARTELLONE
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Incaricato di pubblico servizio y Rivenditore
autorizzato di valori bollati y È tale y Per svolgimen-
to di attività di interesse pubblico.
Peculato y Elemento oggettivo y Peculato ordinario
y Sussistenza y Appropriazione di somme versate
dai contribuenti y Fattispecie di omesso versamen-
to all’agenzia delle entrate delle somme riscosse da
parte del rivenditore autorizzato di valori bollati y
Peculato d’uso y Esclusione.
. I rivenditori autorizzati di valori bollati, svolgendo
un’attività di interesse pubblico consistente nella riscos-
sione di imposte di bollo destinate allo Stato, sono da
considerare quanto meno come incaricati di pubblico
servizio. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 357; c.p., art. 358) (1)
. Commette il reato di peculato ordinario e non quello,
meno grave, di peculato d’uso il rivenditore autorizzato
di valori bollati il quale ometta il versamento delle
somme riscosse all’agenzia delle entrate, provvedendo-
vi soltanto dopo essere stato sottoposto a procedimento
di messa in mora. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 314) (2)
(1) Ai f‌ini di un inquadramento dell’attività “di pubblico interesse” si
veda Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 2003, Sannia, ivi 2004, 139.
(2) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011, P.G.
in proc. Venturi, in questa Rivista 2012, 912. Nello stesso senso della
massima in commento si veda anche Cass. pen., sez. VI, 22 novembre
1996, Provisani ed altro, ivi 1997, 187.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 6 aprile 2011 la Corte di appello
di L’Aquila - a seguito di gravame interposto dall’imputata
Martellone Carmen avverso la sentenza emessa il 21 gen-
naio 2010 dal Tribunale di Avezzano - ha confermato detta
sentenza con la quale la predetta imputata è stata ricono-
sciuta colpevole del reato di cui all’art. 314/81 c.p. perché
nella propria qualità di rivenditore autorizzato di valori
bollati ometteva di riversare all’Agenzia delle entrate le
somme riscosse se non dopo il provvedimento di messa in
mora, condannandola a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
l’imputata a mezzo del difensore deducendo:
2.1. inosservanza o erronea applicazione della legge
penale con riguardo agli artt. 359, 358, 314 comma 2 e
323 bis c.p. in quanto erroneamente è stata riconosciuta
in capo alla imputata la qualità di incaricato di pubblico
servizio dovendosi, invece, qualif‌icare quale esercente ser-
vizio di pubblica necessità essendo abilitata alla relativa
attività in virtù di una autorizzazione e non di una conces-
sione amministrativa obbligatoria. Inoltre, non può essere
ravvisata automaticamente la sussistenza del dolo neces-
sario alla conf‌igurazione del reato alla semplice scadenza
del termine per il riversamento delle somme. Inf‌ine, ed in
subordine, la Corte avrebbe dovuto riconoscere la ipotesi
del peculato d’uso e la circostanza attenuante dell’art. 323
bis c.p.: la prima in ragione dell’assenza di una condotta di
appropriazione, la seconda per la particolare tenuità dei
fatti.
2.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione per travisamento delle risultanze pro-
cessuali in ragione delle contrastanti dichiarazioni rese
dai due testi del P.M. e la documentazione acquisita con
particolare riguardo alla sospensione del servizio il 27 lu-
glio 2006 affermato dal teste Colauda - e l’avvenuta sana-
toria della omissione dei versamenti il 16 giugno 2006.
3. Il ricorso è infondato.
4. Il primo motivo è infondato.
4.1. Osserva questo Collegio che al f‌ine di individuare
se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualif‌icata
come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e
358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni eser-
citate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a..
Nell’ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni,
la qualif‌ica di pubblico uff‌iciale è poi riservata a coloro
che formano o concorrano a formare la volontà della p.a. o
che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi
o certif‌icativi, mentre quella di incaricato di pubblico è
assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non
svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure
mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente
materiale. (sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417).
4.2. Nell’ambito di tale orientamento si è già affermato
che i titolari di tabaccheria delegati alla riscossione delle
tasse automobilistiche vanno considerati incaricati di pub-
blico servizio poiché essi, per le incombenze loro aff‌idate,
subentrano nella posizione della p.a. e svolgono mansioni
che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della
riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ri-
tenuto conf‌igurabile il delitto di peculato nei confronti del
tabaccaio che si era appropriato dei soldi riscossi) (sez.
VI, sentenza n. 28974 del 11 giugno 2013 Rv. 255630 Impu-

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