Corte di cassazione penale sez. II, 6 maggio 2014, n. 18742 (ud. 17 gennaio 2014)

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giur
Rivista penale 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona f‌isica
che lo ha commesso, con l’unico limite per cui il vinco-
lo cautelare non può eccedere il valore complessivo del
suddetto prof‌itto (cfr. sez. VI, sentenza n. 21222 del 25
gennaio 2013,: S.i.s.me.r. S.r.l.; cfr. anche, con riferimento
allo stesso principio solidaristico, Cass. 31989/2006 citata;
Cass. sez. II, sentenza n. 47066 del 3 ottobre 2013 Pieracci
e altro).
3. La questione della sussidiarietà della conf‌isca (e
del sequestro) per equivalente, è mal posta dalla difesa
avuto riguardo alla natura del prof‌itto diretto dei reati
in contestazione, costituito da somme di denaro, cioè di
un bene per def‌inizione fungibile e “volatile”. (Cfr. Cass.
sez. III, sentenza n. 1261 del 25 settembre 2012, dove la
precisazione che qualora il prof‌itto tratto da taluno dei
reati per i quali è prevista la conf‌isca per equivalente sia
costituito da denaro, l’adozione del sequestro preventivo
non è subordinata alla verif‌ica che le somme provengano
dal delitto e siano conf‌luite nella effettiva disponibilità
dell’indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione
deve solo equivalere all’importo che corrisponde per valo-
re al prezzo o al prof‌itto del reato, non sussistendo alcun
nesso pertinenziale tra il reato e il bene da conf‌iscare; la
sentenza si spinge oltre quanto affermato da Cass. sez. III,
sentenza n. 7081 del 24 gennaio 2012, Imputato: Cerato,
che in relazione al prof‌itto “nummario” si limita ad esclu-
dere che ai f‌ini del sequestro preventivo funzionale alla
conf‌isca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p., occorra
la prova rigorosa del nesso di pertinenzialità del denaro
rispetto al reato, essendo quest’ultima richiesta solo nel
caso previsto dall’art. 240, comma primo, c.p.).
3.1. Non manca, peraltro nel decreto impugnato, l’indi-
cazione delle diff‌icoltà pratiche emerse nell’accertamento
della destinazione delle somme fraudolentemente perce-
pite dalle società gestite dal ricorrente, non essendo stato
nemmeno possibile identif‌icare i conti correnti sui quali
le somme erano conf‌luite. Alla stregua delle precedenti
considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le con-
seguenti statuizioni sulle spese ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 6 MAGGIO 2014, N. 18742
(UD. 17 GENNAIO 2014)
PRES. CAMMINO – EST. CERVADORO – P.M. PRATOLA (DIFF.) – RIC. ZUBCIC
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni y Con
violenza alle persone y Elemento oggettivo y Con-
dotta violenta dell’agente posta in essere al f‌ine di
conseguire la realizzazione di un credito y Conf‌igu-
rabilità y Eslusione.
. Non è conf‌igurabile, in luogo del più grave reato di
estorsione, quello di esercizio arbitrario della proprie
ragioni con violenza alle persone, di cui all’art. 393 c.p.,
quando l’agente abbia operato al f‌ine di conseguire la
realizzazione di un credito del quale si sia reso ces-
sionario senza l’osservanza delle modalità previste dal
codice civile, per cui la relativa pretesa non sarebbe
stata azionabile davanti al giudice civile. (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 393; c.p., art. 629) (1)
(1) Ai f‌ini dell’individuazione del reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni, si veda Cas. pen., sez. II, 29 marzo 2010, n. 12329, in
questa Rivista 2011, 568. Parimenti, per un inquadramento del reato
di estorsione si veda Cass. pen., sez. V, 3 maggio 2013, n. 19230, ivi
2014, 433 e Cass. pen, sez. VI, 23 novembre 2010, n. 41365, ivi 2011,
1312.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 febbraio 2002, il Gup del Tribunale
di Rimini dichiarò Zubcic Neven responsabile dei reati di
cui agli artt. 110, 629 e 699 c.p., e concesse le attenuanti
generiche, esclusa l’aggravante dell’uso delle armi, unif‌i-
cati i reati sotto il vincolo della continuazione, ridotta la
pena per la scelta del rito, lo condannò alla pena di anni
tre mesi sei di reclusione ed € 1200 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e
la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 17 luglio
2012, in parziale riforma della decisione di primo grado di-
chiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui
al capo b) per essere lo stesso estinto per prescrizione e
per l’effetto rideterminava la pena in anni tre mesi quattro
di reclusione ed euro 1200 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato de-
ducendo: 1) erronea applicazione dell’art. 629 c.p. e man-
canza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai
sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in ordine
alla sussistenza del reato di cui all’art. 629 c.p. in luogo del
reato di cui all’art. 393 c.p., all’elemento psicologico del
reato, all’ingiusto prof‌itto e alla mancata conoscenza da
parte dell’imputato che il debito originario ammontasse a
lire 12.800.000 anziché a lire 13.800.000; 2) erronea appli-
cazione dell’art. 629 c.p. e mancanza e manifesta illogicità
di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p. in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 629
c.p. in luogo del reato di cui all’art. 6l0 c.p. in mancanza
di danno alcuno della parte offesa del reato; 3) erronea
qualif‌icazione del fatto come delitto consumato anziché
tentato in quanto la somma di lire 5.000.000 non proveniva
dal Ciardi bensì dai Carabinieri; 4) violazione dell’art. 62
n. 4 c.p. per il diniego dell’attenuante nonostante il livel-
lo scarso di lesione patrimoniale e di aggressione della
sfera morale della parte offesa; 5) violazione degli artt.
629, comma 2, c.p. e 2, comma 4, c.p. L’art. 629, comma
2, rinvia alle circostanza aggravanti indicate nell’ultimo
comma dell’art. 628 c.p. il quale a sua volta fa riferimento
non a tutte le circostanze indicate al comma 3 dello stesso
articolo bensì unicamente a quelle indicate ai numeri 3, 3
bis, 3 ter, e 3 quater: fra esse non compaiono le aggravanti
dell’uso dell’arma e dell’azione con più persone riunite in-
dicate dal n. l dell’art. 628, comma 3. Infatti, in forza della
novella del 2009, l’ultimo comma dell’art. 628 è il quarto
e non il terzo, e le circostanze alle quali fa riferimento il
secondo comma dell’art. 629 possono essere solo quelle
indicate nell’attuale comma quarto dell’art. 628 c.p.; 6)

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