Corte di cassazione penale sez. II, 5 maggio 2014, n. 18382 (ud. 27 marzo 2014)

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giur
Rivista penale 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
2. Anche il quarto motivo è infondato. Per giurispruden-
za di questa Corte ai f‌ini della conf‌igurabilità dell’attenuan-
te del danno di speciale tenuità in riferimento al delitto di
estorsione, che ha natura di reato plurioffensivo in quanto
lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità
f‌isica e morale della vittima, è necessaria una valutazione
globale del pregiudizio subito dalla parte lesa (v. di recente
sez. II, sent. n. 45985/2013 Rv. 257755), e nella sentenza im-
pugnata l’attenuante è stata ritenuta non concedibile non
solo in riferimento all’entità della somma concretamente
estorta, ma anche alle altre modalità dell’azione, obiettiva-
mente grave per qualità e grado dell’offesa arrecata.
3. Parimenti infondati sono il quinto, e il settimo motivo.
La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha apportato numerose
modif‌iche al codice penale prevedendo, altresì, alcune
ipotesi aggravate per il reato di rapina e, per l’effetto, an-
che per il reato di estorsione di cui all’art. 629, comma 2.
Invero l’incidenza che le aggravanti presenti nel reato
di rapina hanno sul reato di estorsione è dovuta all’espres-
so richiamo del secondo comma dell’art. 629 “all’ultimo
capoverso” dell’art. 628 c.p.
Proprio in forza della introduzione delle aggravanti su
descritte, il legislatore ha aggiunto altresì un ulteriore
comma all’art. 628, il comma 4, con il quale regola il con-
corso tra circostanze attenuanti e le aggravanti di cui ai
numeri 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater. In pratica la novella legi-
slativa del luglio del 2009 oltre a prevedere ulteriori ipo-
tesi aggravate (per il reato di rapina) ha anche aggiunto
un ulteriore comma all’art. 628, il comma 4 (attualmente
ultimo “capoverso” del precitato art. 628 c.p.), concernen-
te il concorso tra circostanza attenuanti ed aggravanti.
Tale aggiunta normativa ha determinato che l’ultimo
capoverso dell’art. 628 c.p. non sia più costituito dal
comma 3 (numeri 1, 2 e 3) - concernente le ipotesi ag-
gravate - ma dal neointrodotto comma 4 (attuale ultimo
capoverso) che regola il concorso di circostanze. Alle so-
stanziali modif‌iche testuali e strutturali dell’art. 628 c.p.,
il legislatore non ha correlato, invece, la modif‌ica del testo
del comma 2 dell’art. 629 c.p. che, tutt’ora, fa riferimen-
to all’ultimo capoverso dell’art. 628 c.p. che concerne il
concorso tra circostanze attenuanti ed aggravanti e non
più - come nella vecchia formulazione - le circostanze ag-
gravanti indicate nei comma 3 dell’art. 628.
È pacif‌ico, comunque, che la volontà del legislatore non
fosse quella di “abrogare” la fattispecie aggravata di cui
all’art. 629, bensì quella di creare nuove ipotesi aggravate,
ferme restando le aggravanti già codif‌icate in precedenza;
la chiara volontà del legislatore non trova, poi, limiti insor-
montabili nella interpretazione letterale della norma, dal
momento che il richiamo effettuato dall’art. 629 comma 2
“all’ ultimo capoverso” dell’art. 628 è estremamente chiaro
nel suo signif‌icato intrinseco e non può lasciare spazio ad
una diversa interpretazione della norma: il riferimento
non è al comma 4 dell’art. 628 - che concerne il concorso
tra circostanze aggravanti ed attenuanti e non prevede
nuove o diverse circostanze aggravanti - bensì al comma 3
e quindi alle circostanze aggravanti, tra cui quelle di cui al
numero 1 ritenute non applicabili dal ricorrente.
La stessa sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.
21837/2012 Rv. 252518), con la quale è stato ritenuto che,
nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale
delle più persone riunite richiede la simultanea presenza
di non meno di due persone nel luogo ed al momento di rea-
lizzazione della violenza o della minaccia, ha indicato che
“l’ultimo capoverso” di cui al secondo comma dell’art. 629
c.p., nel quale si stabilisce che la pena è della reclusione
da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098
«se concorre taluna delle circostanze indicate dell’articolo
precedente» vada oggi inteso come l’attuale terzo comma.
Le minacce sono state profferite in presenza, non
importa se meramente passiva, di Scavone e Gyrki, e per-
tanto correttamente è stata ritenuta la sussistenza dell’ag-
gravante della pluralità di persone, pluralità “che ebbe un
ruolo decisivo nella intimidazione”.
4. Il sesto motivo è inammissibile.
Con la sentenza del 27 febbraio 2002 il Giudice del-
l’udienza preliminare escluse l’aggravante dell’uso delle
armi in relazione al reato di estorsione, e nessun motivo
d’appello dell’attuale ricorrente aveva quindi ad oggetto
l’aggravante in questione, aggravante che, in ricorso, erro-
neamente è stata censurata in quanto ritenuta sussistente
dalla Corte territoriale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento
che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedi-
mento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 5 MAGGIO 2014, N. 18382
(UD. 27 MARZO 2014)
PRES. ESPOSITO – EST. LOMBARDO – P.M. SALZANO (DIFF.) – RIC. VENANZI ED ALTRO
Rapina y Aggravanti y Armi y Arma giocattolo y Ri-
conoscibilità come tale y Esclusione y Aggravante
ex art. 628, comma 3, n. 1 c.p y Conf‌igurabilità y Sus-
sistenza.
. L’uso di un’arma giocattolo, non riconoscibile come
tale, per commettere una rapina, rende conf‌igurabile
l’aggravante prevista dall’art. 628, comma terzo, n. 1,
c.p. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 628) (1)
(1) In senso conforme alla massima in epigrafe si veda inoltre Cass.
pen., sez. II, 15 dicembre 2010, n. 44037, in questa Rivista 2012, 123.
Analoga fattispecie si rinviene anche in Cass. pen., sez. II, 3 maggio
2011, n. 17146, ivi 2011, 927. Cfr. Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 1988,
Di Vincenzo, in Cass. pen. 1991, I, 432, che, sempre in tema di rapina,
ha escluso la sussistenza dell’aggravante dell’arma nel caso in cui sia
stata utilizzata una pistola giocattolo munita di segni caratteristici
che consentivano di identif‌icarla come tale e, pertanto, non idonea
ad essere considerata come arma vera e propria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis) 5. Passando all’esame del primo motivo di
ricorso di Di Martino Simone, risulta manifestamente in-

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